INAMMISSIBILE DOMANDA RICONOSCIMENTO ASSEGNO DIVORZILE EX MOGLIE
DIPENDENTE COMUNALE
Fatto e diritto
Il tribunale ha accolto il ricorso presentato dai coniugi XXXXXXXXXXXX per la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario contratto a Venezia nel 1988. La legge 1.12.1970, n. 898, consente la cessazione del matrimonio religioso se la comunione tra i coniugi non può essere mantenuta per varie ragioni, inclusa la separazione giudiziale o consensuale protratta per almeno tre anni, secondo le modifiche apportate dalla legge 6.05.2015, n. 55.
Nel caso specifico, la separazione consensuale dei coniugi è durata il periodo richiesto dalla legge. Inoltre, il tentativo di conciliazione durante il processo ha fallito, e il comportamento dei coniugi ha dimostrato la definitiva rottura del legame matrimoniale. Entrambi i coniugi hanno confermato la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio durante l’udienza.
Per quanto riguarda le questioni accessorie, è stato revocato l’assegno di mantenimento mensile precedentemente stabilito a favore della moglie per il figlio maggiore, che è diventato autonomo economicamente e non convive più con lei. La richiesta della moglie di un assegno divorzile è stata dichiarata inammissibile perché presentata tardivamente e cambiava il titolo del pagamento.
Infine, poiché la moglie è soccombente riguardo alla richiesta di assegno divorzile, è stata condannata a pagare le spese legali al marito.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia ha emesso la seguente sentenza definitiva:
- Ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX contratto a Venezia nel 1988, ordinando all’ufficiale dello Stato Civile del Comune di annotare questa decisione;
- Ha revocato l’obbligo per il ricorrente di versare all’ex moglie un assegno mensile di € 500 per il mantenimento del figlio maggiore, poiché il figlio è diventato economicamente autosufficiente;
- Ha dichiarato inammissibile la richiesta dell’ex moglie di ottenere un assegno divorzile dal marito;
- Ha stabilito che l’ex moglie deve rifondere al marito le spese legali, fissate a € 3.808, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA. La sentenza è stata emessa a Venezia il 29.02.2024.
Link alla sentenza
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