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Saluto romano a scuola – Tribunale di Varese, sentenza n. 167/2017, giudice Manzo

La scorsa settimana si è ricominciato a parlare di legittimità o meno del “saluto romano” dopo che la Cassazione, con sentenza 21409/2019, ha confermato la condanna ai danni di un avvocato che aveva compiuto il gesto durante una seduta del Consiglio comunale di Milano.

La sentenza n. 167/2017 del Tribunale di Varese analizza un caso simile, questa volta svoltosi in una scuola superiore.

L’oggetto in questione è la richiesta, da parte del ricorrente, di considerare la nullità della sanzione disciplinare emessa a suo carico da parte del Liceo Scientifico Statale S. – sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno – in quanto questa violerebbe i criteri generali di cui all’articolo 55 bis del decreto legislativo 165/2001 (falsa applicazione e mancato rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione).

Il fatto scatenante è la comunicazione scritta presentata dalla professoressa I.B., la quale ha riportato di aver visto il ricorrente scambiare un saluto romano con uno studente all’uscita della classe accompagnando il gesto con la parola ‘semper’. Alla richiesta di spiegazioni da parte di I.B., C.W. ha risposto: «C’è una regola che dice non farlo? Non si può scherzare?»

Il punto di vista racchiuso nelle domande di C.W. non cambia in sede di giudizio. Anzi, parte ricorrente lamenta il fatto che le sue parole non siano state riportate nel modo corretto. Secondo il professore, «le condizioni che rendono il gesto del “saluto romano” passibile di essere perseguito dalla legge sono, nel caso specifico, del tutto inesistenti, proprio perché il gesto è stato compiuto in modo del tutto ironico, come confermato anche dalla testimonianza dell’alunno Q.» e che, anzi, l’intera vicenda si configura come parte di «quel frequente retoricume antifascista all’italiana, ipocrita e becero, ostentato a tutti i costi sempre e comunque, anche in situazioni del tutto innocue e facète, come quella riguardante il caso in questione, e che altro non dimostra se non quanto il popolo italiano sia ancora lungi dall’aver fatto i conti col proprio passato» che viene «troppo spesso esorcizzato dietro la maschera del politically correct».

Nonostante le argomentazioni esaminate, il giudice Manzo non è d’accordo: «in alcun frangente il gesto del saluto romano può perdere la sua insita gravità, ancor di più se posto in essere da un insegnante – ossia da un soggetto che ricopre un ruolo educativo rilevante e delicato nella scuola e nella società – innanzi ai suoi allievi».


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TESTO INTEGRALE

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Varese
II SEZIONE CIVILE

Udienza del 11/07/2017 N. 626/2015

Il Giudice di Varese Giorgiana Manzo quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

W. C. (CF: X) elettivamente domiciliato in Gallarate alla via X presso lo studio dell’avv. S. C., che lo rappresenta e difende, come da procura a margine del ricorso

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante pro tempore – LICEO SCIENTIFICO STATALE “S.” di Luino, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, tutti difesi ex lege dall’Avvocatura dello Stato di Milano domiciliata in M. alla via, 1.

RESISTENTI

OGGETTO: impugnazione sanzione disciplinare

All’udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 9.7.2015, W. C. conveniva in giudizio il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, l’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante pro tempore ed il Liceo Scientifico Statale “S.” di Luino, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, formulando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la nullità e/o annullare la contestazione dell’addebito datata 26 maggio 2015 per mancanza di specificità; dichiarare la nullità della irrogazione della sanzione disciplinare datata 6 giugno 2015 per carenza di motivazione; NEL MERITO ritenere e dichiarare illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 1 (uno) per la ingiustizia e illogicità della stessa ovvero per violazione dei criteri generali di cui all’articolo 55bis decreto legislativo 165/2001 ovvero per falsa applicazione e mancato rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione; ritenere dichiarare che nessuna violazione grave propri doveri è stata posta in essere dal ricorrente ed ordinare la cancellazione della sanzione dal suo fascicolo personale; per l’effetto CONDANNARE il Liceo Scientifico “S.” di Luino, in persona del Dirigente Scolastico, e l’Ufficio Scolastico centrale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a revocare la sospensione e a reintegrare il ricorrente del giorno di retribuzione trattenuto; CONDANNARE altresì i resistenti al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal ricorrente, in particolare al suo onore e alla sua reputazione quantificandolo in via equitativa; IN SUBORDINE NEL MERITO: RITENERE E DICHIARARE ECCESSIVA E/O SPROPORZIONATA la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni uno e, per l’effetto, ordinare la derubricazione della sanzione grave in sanzione lieve del richiamo ovvero della censura”; con vittoria di spese.

Si costituivano ritualmente in giudizio il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, l’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante pro tempore ed il LICEO SCIENTIFICO STATALE “S.”di Luino, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, contestando in fatto ed in diritto l’avversario ricorso; con vittoria di spese.

Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è infondato e deve pertanto essere rigettato.

Nel proprio atto introduttivo il ricorrente, professore di storia e filosofia all’epoca dei fatti presso il Liceo Scientifico “S.”di Luino (VA), ha dedotto quanto segue: – che in data 27 maggio 2015 gli veniva mossa contestazione di addebito disciplinare del seguente tenore letterale: ‘”Con comunicazione scritta del 26 maggio 2015… la professoressa I. B., docente a tempo indeterminato presso questo liceo, ha reso noto a questa dirigenza quanto segue: “Questa mattina 26 maggio 2015, alle 10: 03, uscendo dalla classe 3U sita al terzo piano, in corridoio, ho dovuto fermare il professor C. W. per comunicargli… Uscita dalla classe 3U incontro dopo pochi metri il prof C. che, uscendo dalla classe 4BL saluta l’alunno Q. con il saluto romano, alzando gomito e braccio con mano tesa e dicendo la parola “semper”; l’alunno allo stesso modo saluta a braccio teso e mano tesa con il saluto romano. Basita, stupita e inorridita da tale scena, chiedo al prof. C.: “M. hai fatto il saluto romano?”. Risposta del prof. C.: “Perché, non si può? Studiati la storia, è il saluto dei R. poi ripreso dal Fascismo, cos’è, non si può fare? C’è una regola che dice non farlo? Non si può scherzare? E comunque vai avanti, parliamo di didattica, cosa volevi comunicarmi visto che mi hai fermato?”. lo ho risposto: “C. che non si può fare, è vietato dalla legge e soprattutto siamo in una scuola! Riferirò a chi di dovere”. Il prof. C. allontanandosi dice: “Fai quello che vuoi”… Alle 10: 52 mi reco in Presidenza per riferire dell’accaduto alla Dirigente”. I suddetti fatti sono determinativi di avvio di procedimento disciplinare e, pertanto, le vengono formalmente contestati. quali violazioni dei doveri inerenti la funzione docente, per come individuati dalla vigente normativa in materia disciplinare, dal C.C.N.L. comparto scuola e dal codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, tutti ivi integralmente richiamati. (…)” (doc. 1 ricorrente); – che con memoria scritta avverso la predetta contestazione di addebito, depositata in data 4 giugno 2015, il ricorrente precisava quanto segue: ” (…) I fatti contestati allo scrivente non rappresentano alcuna violazione dei doveri inerenti la funzione docente, per come individuati dalla vigente normativa in materia disciplinare, dal C.C.N.L. comparto scuola e dal codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione; il gesto che, secondo la contestazione di addebito, sarebbe motivo sufficiente per l’avvio di procedimento disciplinare a carico dello scrivente, ovvero il “saluto romano” scambiato con l’alunno Q. nella circostanza resa nota dalla professoressa B.. è stato compiuto in un contesto del tutto scherzoso ed ironico con implicito riferimento ad alcune questioni di carattere storico-filosofico affrontate nel corso della lezione di filosofia svolta poco prima che si verificasse il fatto in questione come si evince dalle stesse dichiarazioni rese dalla professoressa B. – in particolare dalla domanda riportata: “Non si può neanche scherzare?”- quel gesto, così come è stato compiuto, per le circostanze nelle quali è stato compiuto, non presenta alcuna delle caratteristiche richieste per poter configurare un’ipotesi di reato, e, di conseguenza, per costituire una violazione dei doveri inerenti la funzione docente, per come individuati dalla vigente normativa in materia disciplinare, dal C.C.N.L. comparto scuola e dal codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione. La legge, infatti, che vieta il saluto romano. non vieta il gesto in sé, ma, segnatamente, il gesto compiuto contestualmente al deliberato, esplicito ed intenzionale incitamento all’odio razziale, etnico, nazionale o religioso. Il divieto di compiere manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, come il “saluto romano”, presuppone che chi lo compie manifesti l’intento di “rivolgere la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito”., il che, nella fattispecie, è palesemente ed inequivocabilmente da escludere. La “Legge M.”, inoltre, ribadisce che il divieto di compiere manifestazioni esteriori o di ostentare emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di carattere fascista- oltre a presupporre che il gesto venga comunque compiuto “in pubbliche riunioni”…- riguarda chi “diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi” (…). Pertanto, nel contesto in cui si sono svolti i fatti contestati allo scrivente, quello del “saluto romano”non può essere considerato un gesto tale da mettere a repentaglio la democrazia e la costituzione del Paese, o da determinare – come invece prevede la legge – un pericolo concreto e attuale alla diffusione e alla pubblicazione di idee discriminatorie e violente che possano costituire un tentativo concreto di raccogliere adesioni a un progetto di ricostituzione del partito fascista. Le condizioni che rendono il gesto del “saluto romano” passibile di essere perseguito dalla legge sono, nel caso specifico, del tutto inesistenti, proprio perché il gesto è stato compiuto in modo del tutto ironico, come confermato anche dalla testimonianza dell’alunno Q. (di cui si allega alla presente una dichiarazione autografa). Si fa altresì presente che la professoressa B. non ha riportato del tutto fedelmente le parole dello scrivente; la domanda da lei riportata: “c’è una regola che dice di non farlo?” (A proposito del “saluto romano”), è stata surrettiziamente scissa da quella seguente: “non si può scherzare! In modo da dare l’impressione che lo scrivente mettesse in dubbio il fatto che il gesto del saluto romano, a certe condizioni, sia proibito dalla Legge; le due domande sono state, invece, dallo Scrivente, espresse congiuntamente, per esprimere unicamente il concetto secondo il quale non è proibito da nessuna legge formulare una battuta scherzosa ed ironica; lo Scrivente si è infatti espresso, in realtà, nel modo seguente: “c’è una regola che mi impedisce di scherzare!, E ancora: “è forse vietato scherzare ? Non si può neanche più scherzare ormai!’. Ad essere “basito”, “inorridito”e “stupito”è semmai proprio lo Scrivente, di fronte ad un atteggiamento, quello della professoressa B., in cui si incarna quel frequente retoricume antifascista all’italiana, ipocrita e becero, ostentato a tutti i costi sempre e comunque, anche in situazioni del tutto innocue e facète, come quella riguardante il caso in questione, e che altro non dimostra se non quanto il popolo italiano sia ancora lungi dall’aver fatto i conti col proprio passato, e dall’aver assimilato il ventennio fascista, il quale, invece che essere analizzato, studiato, compreso, e valutato, come ogni altro periodo storico, in modo sereno e con autentico occhio storico, continua ad essere troppo spesso esorcizzato dietro la maschera del politically correct, una maschera che finisce per rendere un cattivo servizio allo studio della storia, quello cioè di una sua politicizzazione. Tanto premesso stante l’assoluta infondatezza delle accuse mossegli, lo scrivente W. C. chiede l’archiviazione del procedimento disciplinare avviato, in quanto il gesto contestato di non costituisce, per le circostanze nelle quali è stato compiuto, alcuna violazione dei doveri inerenti la funzione docente, per come individuati dalla vigente normativa in materia disciplinare, dal C.C.N.L. comparto scuola ed al codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione (…)” (doc. 2 ricorrente); – che con provvedimento del 6 giugno 2015 il Dirigente Scolastico pro tempore disponeva “l’irrogazione al prof. C. W. della sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento per giorni 1 (uno)” (doc. 4 ricorrente). Il ricorrente ha quindi adito l’intestato Tribunale deducendo in via preliminare la nullità della sanzione disciplinare in questa sede impugnata per “carenza di specificità dell’addebito contestato” e per “carenza di motivazione del provvedimento sanzionatorio”; nel merito, contestando l’illegittimità dell’operato della PA ed invocando il riconoscimento del danno subito a seguito della irrogazione della sanzione disciplinare in questa sede impugnata; in via subordinata, deducendo la sproporzione della sanzione de qua, chiedendone la derubricazione.

Attesa la natura meramente documentale del giudizio – non avendo il ricorrente contestato i fatti come descritti dell’addebito per cui è causa – mutato quindi il Giudicante in corso di causa, all’udienza dell’11.7.2017 i procuratori venivano invitati alla discussione orale.

In via preliminare va disattesa l’eccezione preliminare di nullità della sanzione disciplinare per cui è causa.

Sul punto, sia sufficiente evidenziare come la doglianza di genericità dell’addebito in esame, cui sarebbe sottesa la violazione del diritto di difesa del ricorrente, sia infondata, avendo il docente confutato in maniera precisa e consapevole – sin dalla memoria difensiva depositata in data 4 giugno 2015 – tutte le contestazioni mossegli per i fatti occorsi in data 26 maggio 2015. Del pari va respinta l’eccezione di nullità del ricorso per carenza di motivazione del provvedimento disciplinare impugnato.

Nella contestazione de qua, infatti, il Dirigente Scolastico pro-tempore ha precisato di aver ritenuto le osservazioni formulate dal docente a propria difesa “non sufficienti a giustificare la condotta contestata … che comunque risulta essere stata effettivamente posta in essere”, anche in considerazione del fatto che “dalla memoria difensiva si evince l’ammissione della responsabilità dell’atto posto in essere, ma le considerazioni espresse, peraltro contraddittorie, rivelano la mancata consapevolezza della gravità del gesto compiuto”. Ciò premesso, ha quindi qualificato la condotta in esame come una “violazione grave”dei doveri propri del professor C., che ha “messo in atto comportamenti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerente alla funzione docente”, tali da condurlo (legittimamente) ad esercitare nei confronti dello stesso il potere disciplinare di cui è titolare.

Tanto premesso, ai fini del decidere è innanzitutto opportuno precisare che i fatti per cui è causa – come descritti nella contestazione disciplinare in questa sede impugnata – sono pacifici, ragione per cui nella fattispecie in esame non si è dato ingresso all’istruttoria.

Ciò premesso – viste le difese articolate dall’odierno ricorrente nella memoria difensiva del 4 giugno 2015 – va altresì precisato che le condotte che possono, in linea teorica, non assumere rilievo penale, ben possono, invece – correndo i due aspetti su binari differenti – presentare rilievi di natura disciplinare, con la conseguenza che l’autore delle stesse può essere passibile di una sanzione di tal natura.

Di conseguenza, la condotta posta in essere dal docente C. – contrariamente a quanto dallo stesso dedotto nella propria memoria difensiva – deve essere vagliata in disparte dall’(eventuale) assenza di rilievo penale della stessa. Ciò chiarito, occorre a questo punto esaminare le argomentazioni del ricorrente che – pur non contestando lo svolgimento dei fatti – ha dedotto che gli stessi si siano svolti in un contesto ironico e scherzoso non percepito dalla collega B., tale da rendere assolutamente innocuo – e pertanto privo di alcuna accezione negativa – il gesto del saluto fascista rivolto dallo stesso all’alunno Q. al cambio dell’ora.

Il ricorrente ha altresì dedotto che il gesto che ha portato alla contestazione disciplinare per cui è causa è stato rivolto all’allievo al termine di una lezione “storico-filosofica nel corso della quale gli alunni, interessati e partecipi, hanno manifestato il proprio pensiero e le proprie idee anche in relazione a quanto oggetto di studio nelle materie insegnate..”. Proprio in questo contesto, il predetto alunno Q. “in un chiarissimo ed inequivocabile ambito giocoso ed ironico evocava un saluto del professor C. al modo del salutoromano” ed, in risposta, il docente avrebbe dato seguito “ai rapporti leggeri cordiali che da tempo contraddistinguevano il rapporto tra i due”ponendo “platealmente quanto grossolanamente in atto il gesto, salvo poi sorridere insieme al ragazzo al suo gesto di ricambio”. Il ricorrente ha quindi dedotto che il fatto si è svolto in un “evidente ambito giocoso, ironico e scherzoso del quale erano ben coscienti tutti presenti, l’alunno per primo”. A parere di questo giudicante le argomentazioni sin qui richiamate non possono essere condivise per i motivi di seguito esposti.

In primo luogo, destituito di fondamento risulta l’assunto con cui il docente ha ritenuto che il gesto del saluto romano sia stato rivolto al proprio alunno “in un chiarissimo ed inequivocabile ambito giocoso ed ironico”. La circostanza è difatti pacificamente smentita dagli accadimenti fattuali, che hanno condotto la collega B. – che ha visto il gesto ed in alcun modo ne ha percepito l’(asserita) “ironia”- a chiedere spiegazioni in merito all’odierno ricorrente.

Ciò chiarito, l’assunto in esame risulta in ogni caso ex se destituito di fondamento, poiché in alcun frangente il gesto del saluto romano può perdere la sua insita gravità, ancor di più se posto in essere da un insegnante – ossia da un soggetto che ricopre un ruolo educativo rilevante e delicato nella scuola e nella società – innanzi ai suoi allievi.

L’inopportunità della condotta in esame è quindi, a parere di questo giudicante, indubbia, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un elemento intenzionale del docente sotteso alla stessa, che anzi fa desumere la mancata comprensione da parte del ricorrente della rilevanza disciplinare del proprio gesto.

Contrariamente a quanto sostenuto dal C. nel proprio atto difensivo, infatti, il saluto romano – che nel sentire comune è un gesto pacificamente rappresentativo della negazione dei principi democratici di uno Stato di diritto, pertanto in contrasto con tutti i valori costituzionali, educativi e della scuola italiana – in alcun modo può definirsi interpretabile, a maggior ragione innanzi ad una classe di studenti di scuola superiore.

Sul punto, risulta chiaramente irrilevante ai fini del vaglio in esame la dichiarazione resa per iscritto dall’alunno Q. circa l’(asserita) ironia del gesto posto in essere dal proprio docente, non potendo oltretutto tale affermazione essere considerata come “oggettiva”atteso il rapporto discente/docente che intercorre tra l’allievo ed il C.. Il gesto, infatti, è stato comunque visto anche dagli altri alunni della classe, oltre che – come difatti si è verificato – da colleghi ed ausiliari amministrativi, per i quali plausibilmente il significato del saluto romano è quello stigmatizzato dall’ordinamento e ad esso comunemente attribuito.

Come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, “il “saluto romano”costituisce una manifestazione esteriore, che rimanda, per comune nozione storica, all’ideologia fascista, e quindi ad una ideologia politica “sicuramente non portatrice dei valori paritari e di non violenza, ma, al contrario, fortemente discriminante ed intollerante”, ad un regime totalitario che ha emanato, tra l’altro, leggi di discriminazione dei cittadini per motivi razziali” (Cass. Pen. n. 25184/2009, in motivazione – citata anche dal Ministero odierno resistente nella propria memoria difensiva). Di conseguenza, il gesto posto in essere dal C. assume indubbio rilievo disciplinare, avendo il ricorrente in questo modo esternato, oltretutto in qualità di docente e nel contesto scolastico già richiamato, un gesto che – lo si ribadisce – nella comune nozione storica assume un significato contrario ai valori democratici e costituzionali su cui si fonda il nostro Stato di diritto.

Per ciò solo, la doglianza in esame risulta infondata e, per l’effetto, deve essere respinta.

Atteso il rigetto nel merito, la domanda di risarcimento del danno all’onore ed alla reputazione formulata dal ricorrente nel proprio atto difensivo resta assorbita.

In ogni caso – anche a voler esprimere un vaglio sulla stessa – se ne rileva l’infondatezza, non avendo il C. dedotto, né tantomeno provato, nulla in punto di danno.

Parimenti destituita di fondamento risulta essere la domanda formulata in via subordinata dal ricorrente e volta a chiedere la derubricazione della sanzione disciplinare impugnata in quella più lieve del richiamo ovvero della censura.

Sul punto, sia sufficiente richiamare gli artt. 492 e 494 del D. Lgs. n. 297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.

Il primo disposto normativo summenzionato contiene l’elenco delle sanzioni disciplinari irrogabili al personale direttivo e docente, prevedendo che “1. Fino al riordinamento degli organi collegiali ((… )), le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti. 2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: a) la censura; b) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese; c) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi; d) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva; e) la destituzione. 3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall’avvertimento scritto, consistente nel richiamo all’osservanza dei propri doveri”. Il successivo articolo 494 disciplina specificamente la sanzione della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese, disponendo quanto segue: “1. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall’articolo 497. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese viene inflitta: a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; b) per violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza”. Orbene, richiamato quanto argomentato con riguardo alla gravità del gesto commesso dall’odierno ricorrente, la condotta in esame costituisce pacificamente un atto non conforme “alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione” svolta dal docente C.. Ciò chiarito, a parere di questo giudicante il provvedimento disciplinare in questa sede impugnato risulta essere non solo legittimo, ma anche pienamente conforme al parametro della gradualità e della proporzionalità della sanzione.

Il Dirigente Scolastico, infatti, non solo ha correttamente individuato tra le condotte sanzionate dal summenzionato articolo 494 quella posta in essere dal ricorrente, ma ha altresì adeguato il provvedimento sanzionatorio ai fatti per cui è causa, ritenendo congrua nel caso di specie – in un parametro che può variare da un minimo di un giorno fino ad massimo di un mese -la durata minima della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, ossia quella di un solo giorno.

Per ciò solo, la doglianza formulata dal ricorrente in via subordinata è infondata e deve per l’effetto essere respinta.

Ogni ulteriore domanda formulata o eccezione dedotta resta assorbita.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: – rigetta il ricorso; – condanna parte ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese di lite, che liquida in complessivi 3.500,00 per compensi professionali oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge.

Riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Varese, 11/07/2017

Il Giudice
Giorgiana Manzo

Fonti
iltuoforo.net
il Sole 24 Ore

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