Diritto di famigliaNews giuridiche

Le dichiarazioni dei redditi non bastano per calcolare l’assegno di divorzio

Corte di Cassazione – ordinanze n. 32644/2022 e 33381/2022, sez. Prima Civile

Il calcolo dell’assegno di divorzio deve tenere conto di molte variabili, tra cui lo squilibrio economico degli ex coniugi e il ruolo familiare ricoperto dal richiedente. Perciò, e visto che si tratta di informazioni facilmente manipolabili, non è sufficiente basare il calcolo solo sulle dichiarazioni dei redditi delle parti.
È questo il principio che emerge dalle ordinanze di Cassazione n. 32644/2022 e 33381/2022.

Inattendibilità delle dichiarazioni (ordinanza n. 32644/2022)

Con questa ordinanza la Cassazione respinge la richiesta di assegno avanzata dalla ex moglie, in quanto non esisterebbe un reale squilibrio economico tra i coniugi. La donna, anche dopo la separazione, aveva continuato a svolgere un’attività molto redditizia in grado di assicurarle un buon tenore di vita; peccato non avesse incluso queste informazioni nelle dichiarazioni dei redditi presentate. Ciò è sufficiente per ritenere inattendibile la documentazione e confermare la sua autosufficienza economica.

La mancata esibizione delle dichiarazioni (ordinanza n. 33381/2022)

Con questa ordinanza, la Cassazione conferma il giudizio di secondo grado: «La mancata esibizione delle dichiarazioni reddituali da parte del coniuge richiedente l’assegno non si traduce nella presunzione dell’insussistenza delle condizioni per ottenere l’assegno né tantomeno nella presunzione della percezione di un reddito equivalente a quello del coniuge debitore, ma onera il giudice del dovere di motivare, anche sulla base di elementi presuntivi, sull’esistenza della disparità di redditi, di patrimoni e dell’effettivo tenore di vita».
Questa volta viene respinto il ricorso del marito, il quale si era sempre opposto al riconoscimento del mantenimento alla ex moglie nonostante fosse evidente la sua non autosufficienza economica.

banner logo massimario AIAF 3
itf dispositivi demo
Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Back to top button