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Danno da vacanza rovinata: Come far valere i propri diritti

Con il long week end del 2 giugno gli italiani hanno avuto il primo vero assaggio d’estate. Spiagge affollate alberghi che in alcune località hanno fatto registrare il tutto esaurito. Si direbbe “buona la prima”, ma è davvero così? Come ormai d’abitudine il  malcontento spesso invade i social network.
C’è chi pensava di aver prenotato una stanza in un hotel 4 stelle e poi si è ritrovato in un B&B. Chi sicuro di partire è arrivato in aeroporto e ha dovuto affrontare ritardi interminabili se non addirittura voli cancellati. I “due passi dalle spiagge” che invece sono almeno 2 chilometri. Piscine ancora vuote e stanze sporche rumorose e maleodoranti  rappresentano, in molti casi, la ciliegina sulla torta.
Altro che vacanza! In alcuni casi quella settimana di ferie tanto desiderata può trasformarsi in un incubo. Nonostante lo stress e il malcontento i consumatori “feriti” dal sogno infranto possono in qualche modo essere risarciti. Appellandosi a quello che viene definito “danno da vacanza rovinata”, la locuzione usata per identificare e quantificare,  in termini di  risarcimento, il disagio psico-fisico subito dal turista che non è riuscito a godere a pieno della sua vacanza per causa di altri.
Abbiamo chiesto di parlarcene  all’avvocato Renato Savoia –  legale in Verona, iscritto all’Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori,  membro della commissione deontologia del Consiglio dell’Ordine degli avvocati della città scaligera ed esperto in materia di risarcimento danni.

Avvocato Savoia cosa si intende per “danno da vacanza rovinata”?
La vacanza, il viaggio sono occasioni di svago e di relax, per rigenerare le forze psico-fisiche. Talvolta, purtroppo, si trasformano invece (in tutto o in parte) in un’occasione di accumulo di stress a causa di disguidi, fastidi e, più in generale, assenza del promesso livello di svago. Si può così venire a determinare un danno in capo al vacanziere sia sotto forma di danno economico subito (ad esempio: si è pagato per una vacanza che poi si è rivelata essere di meno giorni o con meno escursioni di quanto previsto) e sia di danno non patrimoniale (causato da delusione e stress subiti a causa del disservizio). Un aspetto importante è che deve trattarsi di disagi seri, e non di meri disguidi classificabili come meri “fastidi”.
Quali sono i disagi più comuni di cui alcune volte purtroppo si è vittima in vacanza?
I casi classici sono relativi a problemi legati ai trasferimenti, si pensi in particolare al trasporto aereo (ritardi, perdite di coincidenze, smarrimento o danneggiamento di bagaglio) oppure all’alloggio prescelto e che non corrisponde a quanto acquistato per mancanza di qualità.
Si può richiedere un risarcimento?
Certo, ove ne ricorrano i presupposti. Sia per il prezzo pagato (di cui può essere richiesta la restituzione, totale o parziale), e sia per il pregiudizio che il turista ha subito per non aver potuto godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di riposo e svago.
Con quali modalità e tempistiche?
E’ opportuno inviare una raccomandata (oppure una pec) specificando quali sono stati i disservizi subiti. E’ buona norma inviarla a poca distanza dal rientro. L’art. 49 del Codice del Turismo, per il reclamo, parla di 10 giorni dal rientro, anche se la Cassazione (sentenza n. 297/2011) ha interpretato tale termine come facoltativo.  In ogni caso il diritto al risarcimento di un danno alla persona si prescrive in tre anni (termine che diviene suscettibile di riduzione fino a diciotto o dodici mesi nel caso di danno provocato dall’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico, per le quali si applica l’art. 2951 c.c.) , mentre i danni diversi da quello alla persona, in un anno.
Esiste un codice a cui tour operator, agenzie di viaggio, strutture alberghiere devono attenersi?
A partire dal 2001 in Italia è vigente il Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ovvero il Codice del Turismo, che è la normativa di riferimento. Esistono poi convenzioni internazionali, come ad esempio la Convenzione di Montreal che regolamenta la responsabilità di un vettore aereo comunitario nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli.
Quali astuzie dovremmo mettere in atto per poter richiedere un eventuale risarcimento per “danno da vacanza rovinata”? (documentazione tramite fotografie, ricevute ecc ecc)
Il consiglio è sicuramente quello di fotografare, in modo da avere la possibilità di provare ciò di cui ci si lamenta, e se ci sono magari altri turisti (in special modo italiani) farsi rilasciare una dichiarazione scritta.
Quali consigli si sente di dare agli italiani che si apprestano a muoversi per sfruttare le tanto agognate ferie estive?
Anzitutto che, in caso di viaggi itineranti soprattutto, qualche imprevisto deve essere messo in conto: certo deve trattarsi di imprevisto e non di vero e proprio disservizio o peggio. In ogni caso, nel dubbio, fotografare, fotografare, fotografare. E buone vacanze!

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Stefania Di Ceglie

Giornalista

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