Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. Lavoro – Sentenza n. 8/2015 del 3.08.2015 (Dott. Gesumunno)

Altre ipotesi di risarcimento danni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona
Sezione Lavoro

nella persona del Giudice dott. Antonio Gesumunno, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in data 22.9.2011

DA

M.A.M., Z. NICOLETTA, Z. MICHELA, Z. MARCO quali eredi di Z. UGO, comparsi in causa a mezzo dell’avv. F. P. per mandato a margine del ricorso ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Verona,

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del Direttore Regionale pro tempore, comparso in causa a mezzo dell’avv. D. C. giusta procura generale alle liti rep. n. 100865 Notaio C. di Venezia del 3.6.2010 ed elettivamente domiciliato presso l’ufficio di avvocatura dell’Istituto in Verona, Corso Cavour n. 6

NONCHÈ CONTRO

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., in persona dell’Institore avv. Antonino Russo, comparsa in causa a mezzo dell’avv. M. G. del foro di Milano per mandato in calce alla copia notificata del ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. F. L. in Verona,

OGGETTO: risarcimento danni da malattia professionale
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 13.1.2015
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:

Nel merito:
accertarsi e dichiararsi che la malattia insorta a carico di Ugo Z. come da migliore descrizione in narrativa, è riconducibile a fattore professionale e legata al rapporto di lavoro subordinato in essere tra il medesimo e l’Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato, trasformatasi in Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con residuata compromissione del generale stato di salute tale da condurlo alla morte;

accertarsi e dichiararsi detta malattia di origine e natura professionale, a sensi del testo unico 1124 del 1965 e successive modificazioni, e per l’effetto condannarsi l’I.N.A.I.L. – Istituto nazionale assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione della rendita diretta, ex articolo 74, e della rendita superstiti, ex articolo 85 del citato testo unico, ed alle ulteriori provvidenze, oltre interessi e svalutazione monetaria dalla data della domanda amministrativa al pagamento in favore dei ricorrenti;

accertarsi e dichiararsi altresì che detta malattia professionale costituisce evento addebitabile al datore di lavoro per violazione colposa, da parte del medesimo della normativa vigente in tema di idoneità dell’ambiente di lavoro e di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, di cui agli articoli 32, 35 e 41 Costituzione, 2043, 2050 e 2059 codice civile, 4, 20 e 21 DPR 303/56, in relazione all’articolo 590/589 codice penale; condannarsi Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.,” in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese ed al risarcimento dei danni tutti causati sia al lavoratore deceduto sia alle parti ricorrenti, quindi sia jure hereditatis sia jure proprio, da liquidarsi in via equitativa; condannarsi Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, datore di lavoro, alla corresponsione sulle somme liquidate degli interessi legali dalla domanda al saldo ed al risarcimento dell’ulteriore danno da intervenuta svalutazione monetaria dalla data di verificazione dell’evento al saldo effettivo; con rifusione delle spese di consulenza tecnica di parte, nonché di spese diritti ed onorari di patrocinio legale da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell’art. 93 c.p.c. con sentenza immediatamente esecutiva per legge.

CONCLUSIONI DELL’INAIL:

In via preliminare:

dichiararsi la nullità del ricorso introduttivo per violazione dell’art. 414 c.p.c. quanto alla mancata allegazione degli elementi di prova da porsi a sostegno della domanda.

Nel merito:

respingersi le domande nei confronti dell’I.N.A.I.L., in quanto infondate in fatto e in diritto, non essendo stato dimostrato il nesso di causa tra il rischio lavorativo e la patologia di cui soffriva il signor Z..

CONCLUSIONI DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.:
In via preliminare e/o pregiudiziale:

accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 c.p.c. e 23 legge n. 210/1985, il difetto di giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria in favore di quella Amministrativa (TAR Veneto) per le ragioni di fatto e di diritto esposte nel paragrafo II della sopra estesa memoria difensiva, adottando i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge processuale.

Accertare e dichiarare la nullità della domanda introduttiva del giudizio per il combinato disposto degli articoli 414 numeri 3, 4 e 5 e 164 c.p.c. in relazione agli artt. 10, 11 Dpr 30.6.65, n. 1124 e 13 del d. l.vo n. 38/2000, per le causali – tutte – indicate nella sopraestesa trattazione in diritto.

In via subordinata e pregiudiziale nel merito: accertare e dichiarare la maturata prescrizione e/o decadenza della/dalle azioni risarcitorie articolate ex adverso nei confronti di RFI S.p.A. per le ragioni di fatto e di diritto esposte nel paragrafo III della sopraestesa trattazione di diritto.

In via ulteriormente subordinata, nel merito:

in punto an debeatur, respingere tutte le domande – di qualunque natura esse siano – formulate dagli odierni ricorrenti nei confronti di RFI S.p.A., perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, comunque non provate, assolvendo, per l’effetto, la resistente dalle pretese – tutte – dagli stessi azionate nei propri confronti.

In punto quantum debeatur, accertare e dichiarare la nullità delle domande risarcitorie ex adverso azionate perché generiche, immotivate e non provate ed in particolare perché i danni asseritamente subiti jure proprio dagli eredi ricorrenti sono stati inammissibilmente indicati cumulativamente in un’unica indeterminata misura ed, in ogni caso, detrarre dal minore importo in contestata ipotesi semmai liquidando in favore degli eredi del sig. Ugo Z. quanto il loro dante causa – o essi stessi – avessero già percepito – o dovessero ancora pro futuro percepire da parte dell’I.N.A.I.L., in conseguenza della asserita tecnopatia e/o del decesso del loro dante causa.

In ogni caso:

si insiste per l’integrale vittoria di spese, diritti ed onorari della lite.

Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 22 settembre 2011 Milli Ada Ada Maria, Z. Nicoletta, Z. Michela, Z. Marco, quali eredi di Z. Ugo, deceduto il convenivano in giudizio l’Inail e Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. (in seguito indicata come RFI) esponendo che il proprio dante causa era stato dipendente della Azienda Autonoma Ferrovie Dello Stato dal 1944 al 1980, presso l’Officina Grandi Riparazioni Di Verona; che nel 1987 veniva riscontrato affetto da carcinoma epidermoide moderatamente differenziato del polmone destro; che era stato colpito nel 1991 da infarto del miocardio; che nel 2004 gli veniva diagnosticato un carcinoma squamoso del cavo orale; che il signor Z. Ugo decedeva in data 28 settembre 2008 per infarto cardiaco; che l’Istituto di Medicina del Lavoro dell’università di Verona aveva compilato in data 23 novembre 2006 il primo certificato di malattia professionale; che infatti il dante causa dei ricorrenti aveva svolto mansioni che comportavano il contatto con l’amianto e la manipolazione dell’amianto, senza essere dotato di dispositivi di prevenzione; che il lavoratore non era mai stato messo al corrente dei rischi connessi con lo svolgimento delle attività lavorative demandate ne aveva frequentato corsi in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; che le patologie tumorali da cui il dante causa dei ricorrenti era stato colpito e il successivo decesso dovevano essere poste in relazione causale con l’esposizione alle fibre di amianto; che il datore di lavoro non aveva posto in essere le misure di prevenzione ai sensi dell’art. 2087 c.c.

Ciò premesso i ricorrenti chiedevano accertarsi nei confronti dell’Inail l’obbligo di corrispondere ai ricorrenti in qualità di eredi tutte le prestazioni che sarebbero spettate direttamente al lavoratore se ancora in vita, nonché alla vedova, iure proprio, la rendita i superstiti ai sensi dell’art. 85 TU 1124/65, l’assegno funerario e le altre provvidenze di legge. I ricorrenti chiedevano inoltre che fosse accertata la responsabilità civile e penale del datore di lavoro in relazione alla malattia professionale conseguente all’esposizione all’amianto e pertanto che RFI fosse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali non patrimoniali subiti dal lavoratore deceduto quando era ancora in vita nonché al risarcimento dei danni subiti direttamente dai suoi congiunti.

Si costituiva in giudizio RFI e contestava integralmente le argomentazioni in fatto e in diritto delle parti ricorrenti ed eccepiva in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione del giudice adito. La parte convenuta esponeva infatti che il ricorrente aveva svolto l’intera sua attività lavorativa alle dipendenze di un’azienda autonoma qualificabile come pubblica amministrazione. Solo a decorrere dal 17 maggio 1985, con l’istituzione dell’Ente ferrovie dello Stato, quale successore dell’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’azienda si era almeno in parte privatizzato. Secondo la società convenuta, pertanto le domande di parte ricorrente doveva ritenersi integralmente attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di rapporto cessato in data anteriore all’entrata in vigore della legge 210/85. La società convenuta eccepiva inoltre in via preliminare la nullità del ricorso per carenza di allegazione in ordine alle domande risarcitorie e in particolar modo alla prova della prolungata esposizione all’amianto. Sempre in via preliminare la società convenuta eccepiva la prescrizione dei diritti fatti valere dai ricorrenti, osservando che l’insorgenza della malattia oncologica presupposta degli attori quale evento determinante la azione risarcitoria si era verificata nel 1987 mentre invece ricorso era stato depositato soltanto il 22 settembre 2012. La società convenuta sosteneva che nel caso in esame, con riferimento al danno richiesto iure hereditatis, non potesse applicarsi il termine decennale ordinario bensì il termine triennale di decadenza previsto dall’art. 10 comma quinto d.p.r. 1124/65. Con riferimento alle domande relative ai danni morali ed esistenziali la prescrizione applicabile era quella quinquennale. Secondo la società convenuta il termine prescrizionale non poteva farsi decorrere dall’8 novembre 2006, data in cui allo Spisal di Verona aveva asseritamente diagnosticato per la prima volta la presunta origine professionale della malattia tumorale insorta nel 1987. Nel merito la parte convenuta contestava i presupposti di fatto della responsabilità del datore di lavoro allegati dalla parte ricorrente. RFI esponeva inoltre che all’epoca dei fatti di causa la scienza medica non aveva ancora poste in relazione alcuna sicura correlazione tra le suddette patologie oncologiche e l’esposizione ad amianto e che pertanto non potesse essere imputato al datore di lavoro nessun profilo di colpa o dolo. La società convenuta contestava anche la esistenza del nesso di causalità evidenziando che, come riconosciuto anche in ricorso, il lavoratore era stato sempre un forte fumatore. Inoltre i rilievi ambientali eseguiti presso l’ambiente di lavoro avevano riscontrato livelli di concentrazione di fibre di amianto molto inferiori a quelli prescritti nell’epoca di riferimento. In subordine la parte convenuta eccepiva che gli attori non avevano fornito allegazioni o prove a sostegno della propria richiesta risarcitoria.

Si costituiva in giudizio l’Inail e osservava preliminarmente che il tribunale di Verona con sentenza 160/11 si era già pronunciato sulle medesime domande svolte dai ricorrenti ed aveva dichiarato la nullità del ricorso osservando che vi era totale carenza di allegazione sulla esistenza di un nesso causale tra la malattia di cui si deduce l’origine professionale il successivo decesso. L’Inail sosteneva che le medesime carenze di allegazione continuavano essere causa di nullità anche del successivo ricorso presentato dagli eredi. Nel merito l’Inail osservava che la domanda di riconoscimento di malattia professionale presentata quando il sig. Z. era ancora in vita e la successiva domanda di rendita i superstiti assegno funerario presentata dalla vedova erano state respinte dall’Istituto sulla base di valutazioni medico-legali che avevano indotto a ritenere non esistente un nesso di causalità tra il carcinoma polmonare e l’esposizione all’amianto.

La causa veniva istruita mediante l’assunzione delle prove testimoniali ammesse e all’esito delle quali il giudice ammetteva una consulenza tecnica medico-legale. Depositata la relazione del consulente tecnico d’ufficio il giudice assegnava termine per deposito di note difensive e all’udienza di discussione la causa veniva decisa mediante pubblica lettura di dispositivo.

***

Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alle domande proposte dai ricorrenti nei confronti di RFI “iure hereditatis”. Non può essere messa in discussione la natura contrattuale dell’azione svolta dai ricorrenti a tale titolo. Essa infatti è finalizzata all’accertamento della responsabilità del datore di lavoro per la violazione non del generico dovere del “neminem laedere” bensì di obblighi specifici posti a carico dell’allora Azienda Autonoma, con particolare riferimento all’obbligo di informare preventivamente il lavoratore dei rischi connessi all’espletamento di determinate mansioni e all’obbligo di predisporre adeguate misure di prevenzione, riconducibili alla previsione di cui all’art. 2087 c.c.

Il dante causa dei ricorrenti pacificamente è stato assunto nel 1944 dall’Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato ed ha cessato il servizio nel 1980. La legge 210/85 ha istituito l’Ente Ferrovie dello Stato, quale successore dell’azienda autonoma, ed ha determinato la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego dei dipendenti ferroviari, con conseguente assoggettamento delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario. Poiché pertanto il rapporto di lavoro è stato assoggettato integralmente alla disciplina pubblicistica, e quindi alla giurisdizione del giudice amministrativo, non ha rilevanza la circostanza che, il fatto costitutivo del diritto vantato iure hereditatis dei ricorrenti (diagnosi di malattia professionale) si sia asseritamente verificato in epoca successiva alla cessazione dal servizio.

Deve essere rigettata l’eccezione di nullità del ricorso sollevata dalle parti convenute. Il ricorso contiene una sufficiente allegazione dei presupposti di fatto e di diritto delle domande svolte in giudizio. La sentenza pronunciata dal tribunale di Verona n. 160/11 con la quale è stata dichiarata la nullità di una precedente ricorso proposto dalle medesime parti non può avere efficacia di giudicato poiché non contiene statuizioni sul merito delle domande svolte in giudizio.

L’eccezione di decadenza sollevata dalla parte convenuta RFI è infondata. La società convenuta sostiene che nella fattispecie in esame si applichi il termine triennale previsto dall’art. 10 quinto comma d.p.r. 1124/65. L’eccezione è infondata. Come risulta dallo stesso testo della norma la decadenza triennale prevista per la proposizione della domanda di risarcimento da parte degli interessati presuppone che sia stato avviato procedimento penale concluso con sentenza di non doversi procedere per morte del re o per amnistia. È pacifico che nel caso in esame nessun procedimento penale è stato avviato per i fatti oggetto del giudizio. L’eccezione di prescrizione è infondata. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente a una malattia causata al dipendente nell’espletamento del lavoro dal comportamento colposo del datore di lavoro decorre dal momento in cui l’origine professionale della malattia può ritenersi conoscibile dal danneggiato, indipendentemente dalle valutazioni soggettive dello stesso (Cass. 13284/10).

Nel caso in esame la consapevolezza di conoscibilità dell’origine professionale della malattia può essere fatta risalire al 23 novembre 2006 e cioè alla data in cui l’Istituto di Medicina del lavoro di Verona stilò il primo certificato di malattia professionale (doc. 22 ricorrente). La parte ricorrente ha prodotto raccomandata inviata in data 18 marzo 2011 e ricevuta dalla società convenuta il 24 marzo 2011 (doc. 37 ricorrente), con la quale è stata interrotta la prescrizione relativa alla richiesta di risarcimento danni nei confronti del datore di lavoro.

Nel merito devono ritenersi infondate le domande proposte dai ricorrenti nei confronti di RFI.

L’istruttoria orale ha confermato che il ricorrente ha operato per diversi anni in ambiente lavorativo in cui erano presenti le polveri di amianto. Il teste Perotti ha riferito di avere lavorato assieme al ricorrente presso le Officine di Porta Vescovo in Verona e che il ricorrente lavorava nel reparto fodere dove “venivano fatti i pannelli che venivano poi applicati alle locomotive nella parte più esposta al calore”. Il teste ha riferito che il ricorrente “applicava dei quadrati di amianto in fianco alle caldaie” e che “loro le applicavano e poi mettevano delle reti per fermarle. Tagliavano i quadrati di amianto con delle forbici…quando l’amianto veniva tagliato si creava della polvere… I reparti si trovavano in capannoni diversi che erano chiusi. Non usavamo mascherine per fare questo tipo di lavoro e non c’erano impianti di aspirazione delle polveri.. .gli scarti di amianto venivano buttati per terra e poi c’erano i manovali che pulivano il pavimento con delle scope e li buttavano via”.

Le testimonianze rese dai testimoni Zedde e Del Nord sono meno significative, poiché risultano basate su informazioni assunte ovvero sull’esame di documenti riferiti al periodo oggetto di causa.

Il c.t.u., sulla base delle dichiarazioni testimoniali e delle note redatte dal servizio Contarp sulle linee guida per il riconoscimento dell’esposizione ad amianto dei dipendenti delle ferrovie, citate nella relazione peritale, ha ritenuto con argomentazioni conformi alla scienza medica ed esenti da vizi logici che la patologia tumorale (carcinoma polmonare) sia riconducibile causalmente all’esposizione del ricorrente alle fibre di amianto nello svolgimento delle prestazioni lavorative presso l’Officina Grandi Riparazioni di Verona.

Il c.t.u., avvalendosi anche di ausiliario specialista pneumologo, ha adeguatamente valutato il dato pacifico concernente l’abitudine del lavoratore di fumare circa 20 sigarette al giorno. Il c.t.u. ha osservato che effettivamente è stata dimostrata una correlazione tra fumo e carcinoma polmonare e che pertanto l’azione cancerogena del fumo di sigaretta può aver agito in sinergia con quella tecnopatica dell’asbesto, aumentando il rischio complessivo del successivo sviluppo del carcinoma epidermoide del lobo polmonare. Si deve quindi ritenere che si è in presenza di un complesso di concause e che tuttavia, anche sulla scorta di quanto esposto dal c.t.u. nella relazione peritale, alla luce della letteratura medica ivi citata, l’esposizione ad amianto è una causa verosimilmente idonea di per sé a cagionare la patologia tumorale in esame.

Ciò premesso, prima ancora di approfondire la valutazione sulla responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c., si deve osservare che non può essere riconosciuto alcun risarcimento per danni asseritamente subiti dai congiunti del lavoratore in maniera riflessa in epoca precedente al decesso del signor Ugo Z.. Infatti il ricorso non contiene alcuna allegazione, neppure generica, su eventuali pregiudizi di natura patrimoniale o non patrimoniale che gli attuali eredi avrebbero subito per effetto dell’ipotizzabile decadimento delle condizioni psicofisiche del congiunto a seguito dell’insorgenza della patologia professionale.

Per quanto riguarda invece la domanda di risarcimento del danno iure proprio correlato alla perdita del proprio congiunto, appare assorbente la mancata prova sufficiente ed univoca del nesso causale tra la malattia professionale in questione e il decesso del sig. Z. Ugo.

Il c.t.u. ha accertato che la causa del decesso è riconducibile verosimilmente a complicazioni della broncopolmonite, a seguito della dimissione dall’Ospedale Policlinico di Verona avvenuta il 28 settembre 2008. Il c.t.u., avvalendosi anche del parere dell’ausiliario specialista pneumologo, ha osservato che non vi sono i presupposti per configurare con certezza un nesso causale tra la patologia professionale polmonare e il decesso del sig. Z. Ugo. Secondo il CTU tuttavia è possibile ipotizzare che l’insufficienza respiratoria lieve, prevalentemente restrittiva, con diminuzione dei volumi e della capacità polmonare (FVC 68% alla spirometria del 23 novembre 1992), esitata al sacrificio del lobo polmonare inferiore dx, abbia attendibilmente comportato per il signor Z. una riduzione delle chances di superare l’episodio broncopolmonitico acuto del 28 settembre 2008.

L’esistenza di un nesso di causalità tra la tecnopatie e il decesso potrebbe essere ravvisato soltanto nel caso in cui sia accertato, con giudizio di elevata probabilità, che la broncopolmonite non avrebbe avuto un esito infausto qualora fosse insorta in un apparato polmonare con piena funzionalità.

Sotto questo profilo il c.t.u., proprio tenendo conto della situazione complessiva e dell’età del signor Z., (broncopolmonite, in un soggetto di quasi 86 anni, affetto da cardiopatia postinfartuale, BPCO), ha mantenuto la percentuale della perdita di chances di sopravvivenza tra il 20 e il 25%. Ad avviso dello scrivente, tale percentuale è troppo esigua per poter formulare un giudizio di rilevante e concreta probabilità rispetto alle possibilità di sopravvivenza del ricorrente, alla luce del principio affermato anche dalla recente giurisprudenza fondato sullo standard probatorio del c.d. “più probabile che non” (cfr. Cass. 22225/14).

Ne consegue pertanto che le domande svolte “iure proprio” dai ricorrenti nei confronti nei confronti della società convenuta devono essere integralmente rigettate le domande proposte nei confronti dell’Inail sono in parte fondate.

Sulla base delle prove testimoniali e della consulenza tecnica deve ritenersi dimostrata l’origine professionale, quanto meno sotto il profilo della concausalità, del carcinoma polmonare da cui era affetto il dante causa dei ricorrenti.

Pertanto deve essere accolta la domanda svolta “iure hereditatis” dai ricorrenti ed avente per oggetto l’accertamento del diritto del sig. Z. alla rendita Inail per inabilità permanente derivante da malattia professionale. Il c.t.u. ha quantificato il danno biologico nella misura del 20% ai fini della prestazione Inail. Deve essere quindi riconosciuto il diritto del defunto Z. Ugo ad una rendita a carico dell’Inail per malattia professionale commisurata ad una menomazione permanente dell’Integrità psico-fisica nella misura del 20% con la decorrenza di legge e sino alla data del decesso. L’Inail deve pertanto essere condannato alla liquidazione della prestazione ed alla erogazione dei ratei arretrati, oltre interessi legali ai ricorrenti, nella qualità di eredi, in proporzione alla quota spettante a ciascuno.

Non è stata raggiunta invece la prova del nesso di causalità tra la tecnopatia e il decesso e pertanto non può essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti “iure proprio” alla rendita per i superstiti e assegno funerario.
La natura della causa e le oggettive difficoltà della prova del nesso causale giustificano la compensazione delle spese tra i ricorrenti e RFI, mentre l’Inail, in quanto soccombente, deve essere condannato a rifondere le spese in favore dei ricorrenti. Per i medesimi motivi le spese della CTU, liquidate come da separato provvedimento, vanno poste equitativamente a carico delle parti in quote uguali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata in parziale accoglimento delle domande proposte dai ricorrenti nei confronti dell’Inail, accerta la natura professionale della malattia da cui era affetto il sig. Z. Ugo (carcinoma polmonare); dichiara che il dante causa dei ricorrenti aveva diritto alla corresponsione di rendita per inabilità permanente commisurata a una menomazione permanente della integrità psicofisica del 20% e condanna l’Inail a versare, nella misura di legge, ai ricorrenti in qualità di eredi i ratei maturati dalla domanda amministrativa sino alla data del decesso;

1) rigetta nel resto le domande proposte nei confronti dell’Inail;

2) dichiara il difetto di giurisdizione in ordine alle domande dei ricorrenti svolte nei confronti di RFI s.p.a. dirette a far valere “iure hereditatis” diritti maturati dal proprio dante causa;

3) rigetta le rimanenti domande svolte dai ricorrenti nei confronti di RFI s.p.a.

4) condanna la parte convenuta Inail a rifondere le spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in € 2.000 per compensi oltre Iva e Cpa e rimb. forf. 15%

5) compensa le spese di lite tra i ricorrenti e RFI spa

6) pone definitivamente a carico delle parti in quote uguali le spese della consulenza tecnica d’ufficio liquidate come da separato provvedimento

7) Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.

Verona, 13.1.2015

IL GIUDICE

dott. Antonio Gesumunno

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