Tribunale di Verona, Sez. Lavoro – Sentenza n. 155/2015 del 3.08.2015 (Dott. Gesumunno)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice dott. Antonio Gesumunno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in data 27.1.2014
DA
D. T., comparso in causa a mezzo degli avv.ti J. S. C. e N. P. P. del foro di Brescia per mandato in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. E. F. in Verona,
CONTRO
AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, comparsa in causa a mezzo degli avv.ti L. V., I. P. e B. G. per mandato a margine della memoria di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Verona,
OGGETTO: omessa riammissione in servizio
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 11.3.2015
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
In via principale:
accertare e dichiarare il mancato illegittimo ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro ovvero l’ingiustificata omessa reintegrazione/riammissione in servizio, in seguito alla pronunzia del Tribunale di Verona sezione lavoro disp. N. cron. 4010/2013 del 19.7.2013 iscritta al r.g. 1069/2012.
Per l’effetto,
condannare l’Aeroporto Valerio Catullo S.p.A. alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ovvero al ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro nonché a corrispondergli le mensilità maturate dalla data di costituzione in mora (1.8.2013) nella misura mensile pari ad € 2.190,61 (per un ammontare complessivo, alla data di deposito del ricorso, pari ad € 13.143,66), oltre a quelle maturande, sino all’effettivo ripristino/reintegrazione in servizio, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo nonché a risarcire il danno non patrimoniale subito dal ricorrente in seguito alla mancata reintegra, nella misura del 20% della retribuzione base spettante per i mesi di mancata riassunzione, pari alla somma mensile di € 438,12 mensili (per un ammontare complessivo, alla data di deposito del presente ricorso, pari ad € 2.628,72), oltre a quelle maturande, sino all’effettivo ripristino/riammissione, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
Con distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:
In via principale:
rigettarsi, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ogni domanda ex adverso proposta nei confronti della società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. e, quindi, dichiararsi che nulla è dovuto al ricorrente, sig. D. T..
In via subordinata:
nella denegata ipotesi in cui l’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. venga condannato a risarcire il sig. D. T. del danno subito pari alle retribuzioni perse dalla data di offerta formale della prestazione lavorativa (1/8/2013) dedursi dall’importo eventualmente riconosciuto a tale titolo al ricorrente quanto medio tempore percepito (aliunde perceptum).
In ogni caso:
ridursi le domande avanzate da parte ricorrente alla luce dei rilievi contenuti nella presente memoria; con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA, CPA.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 27.1.2014 D. T. conveniva in giudizio a società Aeroporto Valerio Catullo di Verona s.p.a. esponendo: che il Tribunale di Verona in funzione di Giudice del lavoro, previo accertamento della illegittimità dei contratti di lavoro in somministrazione in forza dei quali il ricorrente aveva lavorato per la convenuta, aveva dichiarato la continuità giuridica del rapporto di lavoro tra le parti, da ritenersi a tempo indeterminato ex art. 32 legge 183/2010; di avere intimato alla convenuta la riammissione al lavoro offrendo formalmente la propria prestazione; che la società convenuta replicava esponendo che era avvenuta la cessione del ramo di azienda, a cui il lavoratore era addetto, alla società Avio Handling e che pertanto solo quest’ultima era legittimata a ripristinare il rapporto con il lavoratore; che taluni lavoratori già dipendenti di Avio Handling erano stati assorbiti dalla società convenuta per lo svolgimento di mansioni di “supporto safety” e sghiacciamento aeromobili, fungibili con mansioni già svolte dal ricorrente; che le attività relative alla gestione dei parcheggi, già oggetto di cessione di ramo di azienda con Catullo Park srl, erano state riassorbite dalla convenuta assieme ai 17 lavoratori ivi addetti; che in data 5.9.2012 la società Avio Handling aveva deliberato la messa in liquidazione volontaria; che a seguito di accordo del 19.12.2012 era stata concordata la CIGS per 210 unità lavorative per la durata di 12 mesi.
Ciò premesso, il ricorrente sosteneva che il rifiuto di riammissione al lavoro da parte della convenuta era illegittimo, poiché l’ordine di riammissione al lavoro era stato pronunciato nei confronti della società convenuta. Il Tribunale infatti aveva accertato la continuità giuridica del rapporto di lavoro tra le parti. Il ricorrente osservava inoltre che alla data di pronuncia del dispositivo della sentenza sopra menzionata la Avio Handling si trovava in liquidazione volontaria e non era di fatto operativa nella gestione del ramo di azienda, il cui personale era tutto sospeso dal lavoro in CIGS. Pertanto la Avio Handling non poteva essere considerata effettivamente come cessionaria del ramo di azienda in quanto priva di alcuna attività economica. Infatti nel frattempo erano subentrate altre società nelle gestione delle quote di attività di handling già in carico al ramo di azienda ceduto.
Il ricorrente pertanto formulava le conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituiva la società convenuta e contestava integralmente la fondatezza delle argomentazioni in fatto e diritto svolte dalla parte ricorrente e chiedeva l’integrale rigetto delle domande di parte attrice.
La causa non richiedeva approfondimenti istruttori e pertanto veniva fissata udienza di discussione all’esito della quale la causa veniva discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo.
***
Le domande di parte ricorrente non sono fondate e devono essere integralmente rigettate.
Il ricorrente ha proposto ricorso al Giudice del Lavoro (causa n. 1069/12) nei confronti della società convenuta e di Avio Handling al fine di accertare l’illegittimità dei contratti di lavoro somministrato e a tempo determinato in forza dei quali egli aveva lavorato presso la convenuta ed accertare pertanto l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dall’inizio della prestazione lavorativa. La domanda è stata accolta e il Giudice con sentenza n. 347/13 ha dichiarato costituito fra il ricorrente e la convenuta un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 23.4.2007 (doc. 20 di parte convenuta).
La questione discussa nella presente causa concerne l’individuazione del soggetto legittimato passivo in ordine alla richiesta di riammissione in servizio in forza dell’accertamento contenuto nella pronuncia sopra citata. È pacifico che, con efficacia dal 1.7.2009, il ramo di azienda relativo ai servizi di handling e i lavoratori addetti sono stati trasferiti alla società Avio Handling srl. Il trasferimento dei lavoratori è stato oggetto di procedura esperita ai sensi dell’art. 74 legge 428/90 conclusosi con verbale di accordo in data 26.6.2009 (doc. 6 di parte convenuta).
È inoltre pacifico che il ricorrente era addetto al ramo di azienda che ha formato oggetto di cessione dalla società convenuta Aeroporto Valerio Catullo s.p.a. alla Avio Handling srl. Tale circostanza è allegata sia nel ricorso sia della memoria di costituzione di parte convenuta.
Ciò posto, il ricorrente come accertato dalla sentenza sopra menzionata, sin dal 23.4.2007 doveva considerarsi come lavoratore subordinato a tempo indeterminato dipendente dalla società convenuta. Tale rapporto di lavoro era soggetto agli effetti delle successive vicende modificative sul piano soggettivo, al pari dei rapporti di lavoro degli altri dipendenti addetti al medesimo ramo di azienda ceduto.
Il rapporto di lavoro del ricorrente deve intendersi pertanto trasferito “ope legis” in capo al cessionario Avio Handling dal 1.7.2009. Pertanto la società convenuta non è tenuta alla riammissione in servizio del sig,D. T.. L’unico soggetto legittimato è la cessionaria Avio Handling srl.
Non ha rilevanza il fatto che società Avio Handling srl alla data di lettura del dispositivo della sentenza (19.7.2013) di fatto non fosse operativa, a seguito della deliberazione di messa in liquidazione volontaria, e che tutto il personale fosse sospeso in CIGS. Il ricorrente valorizza tali circostanze sostenendo che la Avio Handling in realtà non era titolare di alcuna attività economica organizzata inquadrabile nel concetto di ramo di azienda.
Tale argomentazione non è condivisibile. La fase di liquidazione volontaria può essere effettivamente un sintomo della sostanziale inattività dell’azienda, ma tale situazione non produce sicuramente, quale effetto automatico, il ritrasferimento alla cedente dell’azienda e dei lavoratori addetti. Peraltro nella presente causa non si discute di vizi del contratto di cessione del ramo di azienda e pertanto si deve presupporre la piena validità ed efficacia di tale negozio traslativo.
Sulla base delle argomentazioni che precedono le domande di parte ricorrente devono essere integralmente rigettate.
La qualità delle parti e la natura della causa giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta il ricorso
2) Spese di lite compensate
3) Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 11.3.2015
IL GIUDICE
dott. Antonio Gesumunno



