Tribunale di Verona, Sez. Lavoro – Sentenza n. 267/2015 del 28.7.2015 (Dott. Gesumunno)
Altre controversie in materia di prevdienza obbligatoria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice dott. Antonio Gesumunno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale promossa con ricorso depositato in data 25.6.2014
DA
VECCHIA TRATTORIA P. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, comparsa in causa a mezzo dell’avv. S. F. del foro di Napoli e dell’avv. V. L. del foro di Verona per mandato in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano,
CONTRO
EQUITALIA NORD S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, comparsa in causa a mezzo dell’avv. P. P. per mandato a margine della memoria difensiva ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Pescantina (VR),
NONCHÉ CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, comparso in causa a mezzo dell’avv. M. L. per procura generale alle liti a rogito del Notaio P. C. di Roma n. 7778/19476 del 23.12.2011 ed elettivamente domiciliato presso l’ufficio di avvocatura dell’Istituto in Verona,
E CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore per il Veneto, comparso in causa a mezzo dell’avv. D. C. giusta procura generale alle liti rep. n. 100865 Notaio C.di Venezia del 3.6.2010 ed elettivamente domiciliato presso l’ufficio di avvocatura dell’Istituto in Verona,
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 22.4.2015
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
Disattesa e rigettata ogni eventuale tardiva ed inammissibile difesa e deduzione ex adverso affinché voglia emettere nei confronti di Equitalia Nord S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, i seguenti provvedimenti:
accogliere integralmente il presente ricorso e disporre l’annullamento, previa sospensione, della cartella di pagamento e del sottostante ruolo sopra indicato;
dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.
CONCLUSIONI DI EQUITALIA NORD S.p.A.:
In via pregiudiziale:
accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della società Vecchia Trattoria P. sas e, per l’effetto, l’inammissibilità del ricorso avversario;
accertarsi e dichiararsi la tardività del ricorso per decorrenza dei termini di impugnazione ex artt. 617 c.p.c. e 24 D. lgs. n. 46/1999;
accertarsi e dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in quanto gli estratti di ruolo non sono atti autonomamente impugnabili;
nel merito: accertarsi e dichiararsi la correttezza della condotta dell’Agente della riscossione, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico di Equitalia Nord, in quanto infondata.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
CONCLUSIONI DELL’INPS:
In via preliminare: dichiarare il ricorso inammissibile, nullo per i motivi sopra esposti.
In via principale: respingere il ricorso.
Spese ed onorari come per legge.
CONCLUSIONI DELL’I.NAI.L:
In via principale e di merito:
respingersi, in quanto infondata in fatto e in diritto, la domanda di parte ricorrente nei confronti dell’I.N.A.I.L.
accertarsi la legittimità delle cartelle esattoriali impugnate, confermando la posizione creditoria dell’I.N.A.I.L di cui alle medesime.
Spese, competenze ed onorari interamente rifusi.
Motivi della decisione
La società in epigrafe ha convenuto in giudizio Equitalia, Inps e Inail esponendo di avere avuto conoscenza tramite richiesta di estratto di ruolo di una serie di cartelle esattoriali che non risultavano essere mai state notificate. Eccepiva quindi l’inesistenza della notifica e l’inidoneità della documentazione che avrebbe prodotto il concessionario a dimostrare l’effettiva notificazione.
Si costituivano in giudizio le parti opposte ed eccepivano l’inammissibilità ed infondatezza nel merito dell’opposizione. In particolare Equitalia eccepiva l’inammissibilità dell’opposizione in quanto proposta da società già estinta per cancellazione dal registro delle imprese.
L’eccezione è fondata e l’opposizione deve essere dichiarata inammissibile. La società opponente risulta essere stata cancellata dal registro delle imprese il 28.1.2009 (doc. 2 Equitalia). La cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone ne determina l’estinzione e la perdita della capacità di stare in giudizio, la quale si trasferisce automaticamente in capo ai soci (cfr. Cass. 24955/13). Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto da soggetto non più esistente al momento del conferimento della procura e del successivo deposito del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata
1) Dichiara inammissibile l’opposizione
2) Condanna la parte opponente a rifondere le spese di lite che liquida in € 2.000 oltre accessori di legge e rimb. forf. se dovuti per ciascuna parte convenuta
3) Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 22.4.2015
IL GIUDICE



