Sentenze

Tribunale di Verona – Ordinanza del 25.5.2015

Legittimazione del curatore fallimentare che abbia ottenuto un decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 150 L.Fall.re nei confronti dell’ex amministratore della società fallita – legittimata a far valere, ai sensi dell’art. 2900 c.c., l’inefficacia, per mancata opposizione, del decreto, provvisoriamente esecutivo con il quale era stato ingiunto al medesimo ex amministratore di pagare un rilevante importo ad un terzo soggetto.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Il Giudice
Dott. Massimo Vaccari
Ha emesso la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell’art. 188 disp. Att. c.p.c.

nella causa civile di primo grado promossa con ricorso depositato in data da M. CASEARIA SRL FALLIMENTO (C.F.) in persona del curatore, rappresentato e difeso dell’avv. F. L. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. G. C.sito in Verona,

RICORRENTE

contro

M. M. (C.F. ) rappresentato e difeso dall’avv. S. C. ed elettivamente presso lo studio dello stesso, sito in Verona,
M. R. (c.f. ) rappresentata e difesa dall’avv. P. C. ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria di questo Tribunale

RESISTENTE

A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 21/04/2015 ;
Rilevato che

Il fallimento M. Casearia s.r.l ha proposto il ricorso di cui in epigrafe al fine di far dichiarare inefficace il decreto n.3286/2012, con il quale il giudice Designato di questo Tribunale, in data 24 luglio 2012, aveva ingiunto a M. M., amministratore unico della predetta società dalla data della sua costituzione fino a quella del suo fallimento, di pagare la somma di euro 525.014,79, oltre interessi in favore della sorella del M. R., sulla base di un riconoscimento di debito rilasciato dal M. M. nella predetta sua qualità.

La ricorrente ha precisato di agire anche in via surrogatoria rispetto ai diritti spettanti a M. M. in quanto creditrice dello stesso in virtù del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ottenuto nei suoi confronti dal Giudice Delegato del Tribunale di Brescia ai sensi dell’art. 150 L.Fall.re in data 20 giugno 2013 per la somma capitale di euro 82.500,00 a e a titolo di risarcimento dei danni procuratori dal M. M. alla società fallita per comportamenti contrari ai doveri inerenti alla sua carica di amministratore della stessa.

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di improcedibilità dell’istanza sollevata dai resistenti sulla base dell’assunto che l’istante avrebbe avanzato la medesima istanza di declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 3286/2012 in un procedimento che ha promosso ai sensi degli artt. 656 e 404 c.p.c. sempre presso questo Tribunale.

Orbene, sul punto occorre innanzitutto evidenziare che il rilievo è stato erroneamente qualificato come attinente alla litispendenza mentre in realtà è funzionale ad una istanza di riunione atteso che le due cause pendono davanti allo stesso ufficio giudiziario esso è palesemente infondato.

Ciò detto, esso è palesemente infondato. Infatti, come è possibile desumere agevolmente dalla lettura dell’atto introduttivo del giudizio citato dai resistenti (doc. 18 di parte istante), in esso la curatela del fallimento M. ha chiesto che il decreto ingiuntivo per cui è causa venga revocato, sul presupposto che sia divenuto definitivo, perché non opposto, e sulla scorta dell’assunto che l’atto di riconoscimento di debito sul quale esso si fonda fosse stato oggetto di un accordo simulatorio tra Mauro e Rosanna M. M..

A ben vedere, poi, come è stato chiarito dalla stessa curatela nell’istanza di cui in epigrafe, è stato proprio nell’ambito di quel giudizio che essa ha appreso della mancata notifica del decreto medesimo.

La principale difesa dei resistenti attiene alla improcedibilità della presente azione per difetto di legittimazione attiva dell’istante in quanto, secondo il loro assunto, i crediti in virtù dei quali la curatela ha agito non sono né liquidi né certi atteso che entrambi sono oggetto di accertamento giudiziale in due giudizio attualmente pendenti presso il Tribunale di Brescia. In particolare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia in favore della curatela è stato opposto dal M. M. (cfr. atto di citazione prodotto sub 9 dal resistente M. M.).

Anche tale assunto va disatteso, con conseguente irrilevanza dei precedenti citati dai resistenti (l’unico pertinente invero è quello costituito da Cass. 10428/1998), quantomeno con riguardo al credito fondato sul summenzionato decreto ingiuntivo.

Come ha osservato la difesa dell’istante, infatti, nel giudizio di opposizione a tale provvedimento il M. M. non ha contestato, ma anzi ha espressamente ammesso, la sussistenza del credito ingiunto e si è limitato ad eccepirne la estinzione parziale sulla base di un proprio controcredito di importo inferiore.

È appena il caso di aggiungere che sussiste anche l’ulteriore presupposto dell’azione ex art. 2900 c.c. dell’inerzia del M. M., atteso che egli ha affermato che non è interessato ad eccepire la mancata notifica del decreto ingiuntivo per cui è causa, poiché ritiene sussistere il credito della sorella nei confronti della società, ma tale posizione risulta palesemente in contrasto con quella che lo stesso M. M. ha assunto nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo del giudice bresciano.

Giova peraltro evidenziare che come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione ai fini della esperibilità delazione surrogatoria, “non potrebbero farsi differenze tra il comportamento inerte e quello che invece, pur apparentemente attivo, si risolva in iniziative manifestamente inidonee allo scopo” (Cass. 5805/2012).

È ravvisabile anche l’eventus damni ricollegabile alla predetta inerzia atteso che a seguito della emissione del decreto ingiuntivo oggetto dell’istanza di cui in epigrafe è stata iscritta ipoteca su tutti i beni del M. M. per la somma di euro 800.000,00 e tale iscrizione costituisce un sicuro ed anzi insuperabile ostacolo alla possibilità dell’istante di soddisfare il proprio credito tenuto conto che il M. M. non ha dimostrato che i propri beni siano gravati da iscrizioni pregiudizievoli di grado anteriore alla predetta, per importi anche solo equivalenti al valore degli stessi beni.

Venendo alla liquidazione delle spese del presente procedimento, esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo riferimento, per la determinazione delle somme spettanti a titolo di compenso per le fasi di studio e introduttiva, ai valori medi di liquidazione previsti dal regolamento 55/2014 e per quella del compenso relativo alla fase di trattazione, ad una somma inferiore del 50 % al corrispondente valore medio di liquidazione atteso che tale fase è consistita nella partecipazione a due udienze.
All’istante spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % del compenso e di quella versta a titolo di contributo unificato (euro 843,00).

P.Q.M

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa e ulteriore eccezione e difesa disattesa e respinta, dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n.3268/2012 ing., n.8002/12 r.g.i. e condanna i resistenti a rifondere alla istante le spese del procedimento, che liquida nella somma di euro 13.727,35, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva se dovuta e Cpa e quella di euro 843,00 versata a titolo di contributo unificato.

Verona 25/05/2015

Il Giudice

Dott. M. Vaccari

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