Sentenze

Tribunale di Parma, sez. Civile – Sentenza n. 487/2016 del 31.03.2016 (Dott. R. Mari)

Responsabilità professionale. APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE CIVILE
 
OGGETTO:Responsabilità professionale. APPELLO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Istruttore Dott. Renato MARI in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA

nella causa civile promossa
da:
B. V. e L. M. T. rappresentati e difesi dall’avvocato V. B.
-APPELLANTI-
contro
F. A. rappresentato e difeso dall’avvocato M. M.
-APPELLATO-
Conclusioni:
all’udienza del 15.12.2015 le parti hanno concluso come da verbale in atti
FATTO E DIRITTO

Rileva il giudicante la inammissibilità, rilevabile anche di ufficio attenendo ai presupposti dell’impugnazione (cfr Cass 2005/21110), dell’appello proposto significandosi che nel caso la sentenza impugnata deve ritenersi pronunciata dal giudice di pace secondo equità ex art 113 epe 2° comma, trattandosi di causa “il cui valore non eccede millecento euro” e come tale quindi non impugnabile ai sensi del 3° comma delFart. 339 epe se non “per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia” (ciò che pacificamente deve escludersi nel caso di specie non potendo ovviamente integrare tale elemento la dedotta, dagli appellanti, violazione da parte del primo giudice delle normativa contrattuale sul mandato e di legge è “per avere attribuito in sentenza valore giuridico positivo e meritevole di tutela giuridica alla condotta della parte convenuta del processo confessoria della “consumazione di inadempimento contrattuale, prestando tutela giudiziaria all’autore del reato sia con l’accoglimento delle sue eccezioni sostenute da falsa prova e quindi sulle ragioni del reato che con la condanna dell’avente diritto danneggiato a misura risarcitoria in favore del reo” -fermo restando che secondo l’orientamento giurisprudenziale della S.C. “in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l’appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell?art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto”( cfr Cass 2014/3005), laddove nel caso non vi è alcuna idonea specificazione dei “principi informatori della materia” che sarebbero stati violati dal primo giudice il quale si è peraltro limitato ad affermare un principio giurisprudenziale pacifico (cfr Cass 2008/12650) ciò quello secondo cui l’amministratore del condominio non ha l’obbligo di depositare la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, ma è invece tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile, gravando sui condomini l’onere di dimostrare che l’amministratore non ha loro consentito di esercitare detta facoltà, ritenendo altresì non provato che nel caso gli attori si siano attivati con richieste in tal senso): in effetti si è con l’atto introduttivo del giudizio richiesto dal B. e dalla L. la condanna di F. A. – al pagamento a titolo di risarcimento danni – della somma di euro 500,00 “per ratio juris patrimoniale ex art. 1218 cc e non patrimoniale ex art. 2059 c.c.” previo accertamento “dell’inadempimento contrattuale del professionista convenuto per violazione delle norme sul mandato ex art. 1703 e segg. relativamente agli affari di amministrazione condominiale” per
avere rifiutato ai due condomini attori aventi diritto il rilascio di copia dell’estratto contabile condominiale e l’accesso alla contabilità relativa secondo l’analitica indicazione rassegnata; “che conseguentemente il valore della causa, sulla base della domanda risarcitoria proposta deve ritenersi pacificamente non eccedente i millecento euro;” che deve quindi dichiararsi la inammissibilità dell’appello proposto; che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,
Dichiara la inammissibilità dell’appello proposto da B. V. e L. M. T. nei confronti di F. A. avverso la sentenza resa inter partes dal giudice di pace di Parma in data 13.10.2011 e condanna gli appellanti alla rifusione in favore dell’appellato delle spese del giudizio che liquida nella complessiva somma di euro 600,00 oltre rimborso forfettario 15%, cassa e Iva come per legge.
Parma 17.3.2016
Giudice
Mari Renato

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