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Commento a sentenza: Corte d’Appello di Napoli, n. 392/2018

La sentenza n. 392/2018 della Corte d’Appello di Napoli ha oggetto il ricorso per annullare l’accoglimento dell’istanza che, in primo grado, ha riconosciuto il risarcimento del danno per un alunno, a causa di un danno arrecato a sé stesso. In particolare, il minore veniva colpito in faccia dalla porta dell’aula, mentre si apprestava a rientrarvi, causandosi un trauma facciale, una contusione al labbro superiore e una rottura degli incisivi centrali superiori.
L’appellante evidenzia come le allegazioni documentali siano state di un’irrilevanza tale che il giudice di prime cure non avrebbe dovuto accogliere la richiesta di risarcimento del danno. Ma di che tipo di responsabilità stiamo parlando?
Nel caso di danno che l’alunno cagiona a sé stesso, sull’istituto scolastico grava una responsabilità di natura contrattuale, derivante dalla domanda di iscrizione, con il conseguente obbligo di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità del minore a 360 gradi, in ogni sua esternazione, all’interno del perimetro scolastico.
Se la responsabilità è contrattuale, la norma da tenere in considerazione non è l’art. 2043 del codice civile bensì l’art. 1218, che impone al convenuto l’onere di provare che il danno sia stato determinato da causa a lui non imputabile.
Il giudice accoglie l’appello, rovesciando quanto statuito in primo grado. L’ammissione dell’accidentalità e della repentinità dell’evento lesivo, da parte dei genitori stessi, configura una prova liberatoria per l’insegnante.
Non solo l’età del minore, che a dodici è già in possesso di un grado di maturità tale per discernere le situazioni, ma anche la normalità dell’azione compiuta, il normale rientro in aula dopo la ricreazione, rafforzano la bontà della decisione presa dal giudice dell’Appello.

dott. Michel Simion

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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