Sentenze

Tribunale di Verona – Sentenza 2139/2015 del 27.07.2015 (Dott.ssa Rizzuto)

Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA

Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. ?? 2013 e promossa P.VETRO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore p. IVA rappresentata e difesa dall’avv. A. G. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv A. B. per mandato a margine dell’atto di citazione

ATTORE

contro: D.D.R. c.f.

CONVENUTO CONTUMACE

Conclusioni per l’attore: come in atto di citazione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dà atto che viene omesso il puntuale svolgimento del processo alla luce dell’attuale disposto dell’art. 132 c.p.c. 1

Il presente giudizio ha ad oggetto la domande dell’attrice di accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del sig. D.D.R. e di conseguente risarcimento dei danni.

A tal fine l’attore ha dedotto che la società D.D.. Infissi s.r.l., nella persona del legale rappresentante sig. D.D. F. nonché del sig. D.D.R., socio della stessa, aveva assicurato la volontà e soprattutto la possibilità di proseguire nel rapporto contrattuale e di far fronte agli impegni assunti e a tal fine il convenuto si era impegnato a prestare una garanzia personale attraverso l’emissione dell’assegno di cui al giudizio.

Secondo l’attore invece il comportamento di D.D.R. era volutamente preordinato a trarre in inganno la P.VETRO s.r.l – avendo lo stesso artatamente apposto una firma non conforme allo specimen relativo al proprio conto corrente che quindi ne avrebbe comportato il mancato pagamento – per far sì che P.VETRO continuasse a fornire materiali alla D.D., rassicurata dalla dazione del titolo.

Tanto premesso la domanda non può essere accolta in assenza di sufficienti riscontro probatori sull’assunto attoreo. Se non vi è dubbio che in astratto a condotta, come descritta, potrebbe costituire un artifizio idoneo ad integrare il delitto di truffa, non è stato provato che detto artificio sia stato posta in essere dal convenuto.

La scrittura privata del 14.12.2011 non è sottoscritta da D.D.R., il teste Andrea Rizzo ha dichiarato che era stato D.D.F. a promettere la consegna di un assegno in garanzia e di non aver mai parlato con D.D.R. e ciò nemmeno in occasione della materiale consegna dell’assegno.

D.D.R. è certamente socio della D.D. Infissi s.r.l. ma ciò non è sufficiente a ritenere lo stesso responsabile secondo la ricostruzione dell’attore che impone di ascrivere al convenuto la volontaria assunzione di un impegno e la deliberata contraffazione della sottoscrizione dell’assegno. Al riguardo è opportuno evidenziare non vi è nemmeno prova che l’assegno non pagato per firma contraffatta (doc. 11) sia tratto da conto corrente intestato al convenuto.

La domanda deve dunque essere rigettata.

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni diversa istanza eccezione e deduzione attesa e respinta.

Rigetta le domande promosse da P.VETRO s.r.l.

Verona, 25 luglio 2015

Il Giudice

Dott.ssa Silvia Rizzuto

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