Tribunale di Verona, Sez. II Civile – Sentenza 2213/2015 del 03.08.2015 (Dott. Platania)
Cessione dei crediti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Fernando Platania ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.??? /2013 R.G. promossa da:
CIVIS SPA (C.F.), con il patrocinio dell’avv. T. M. e dell’avv. C. R. LECCO; , elettivamente domiciliato in VERONA presso il difensore avv. T. M.
ATTORE
contro
NORTH EAST SERVICES SPA, con il patrocinio dell’avv. B. M. e elettivamente domiciliato in TREVISO presso lo studio dell’avv. B. M.
CONVENUTO
GENERALI ITALIA SPA (GIÀ INA ASSITALIA SPA) con il patrocinio dell’avv. P. E. e elettivamente domiciliato in VERONA presso lo studio dell’avv. P. E.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza del 7 maggio 2015 ;
MOTIVAZIONE
Con citazione del 31 maggio 2013 la Civis spa conveniva in giudizio la North East Service spa e l’INA Assitalia spa per ottenere il risarcimento dei danni patiti per avere provveduto a risarcire, alla sua cliente Rossetto, l’importo di euro 101.600 prelevato da dipendenti della North East Service (in base al contratto di subappalto del servizio prelevamenti del denaro contante) e mai consegnato però al Centro Servizi di conta affidato alla società Fidelitas. La Civis ritenendo di non potersi sottrarre alla responsabilità per la sparizione del denaro avvenuta durante lo svolgimento di servizi ad essa affidati (ancorché affidati alla North East), aveva provveduto a risarcire alla Rossetto il danno del quale chiedeva il ristoro alla North East Service che però si era rifiutata di procedere al rimorso prima dell’inizio della vertenza.
La domanda era estesa alla Ina Assitalia in ragione della stipula di un contratto assicurativo.
Poiché la North East Service, dopo la notifica dell’atto introduttivo del giudizio, era stata ammessa alla procedura dei amministrazione straordinaria, veniva dichiarato interrotto il processo.
Dopo la riassunzione del giudizio si costituiva la North East Service in amministrazione straordinaria che eccepiva la improcedibilità della domanda Fissata udienza di precisazione delle conclusioni, si costituiva la Generali Italia spa (già Ina Assitalia spa); le parti concludevano come da verbale del 7 maggio 2015.
La domanda proposta nei confronti della North East Service spa è improcedibile in quanto anche per le procedure di amministrazione straordinaria si applicano le regole proprie delle procedure fallimentari in virtù del richiamo contenuto negli artt. 18 e 53 del d.lgs 279/99 che estendono anche alle mere domande di accertamento la competenza del tribunale fallimentare.
Relativamente alla domanda proposta dall’attrice nei confronti della compagnia di assicurazione occorre precisare che la convenuta ha eccepito l’inoperatività della copertura assicurativa in ragione del fatto che il plico contenenti i bussolotti con il denaro non era stato mai manomesso essendo rimasti integri i sigilli di chiusura. Tale evento era escluso dalla copertura assicurativa.
Com’è evidente, gioca un ruolo fondamentale nel presente giudizio l’accertamento dei fatti e segnatamente la circostanza se il plico contenente i bussolotti, con all’interno il denaro versato alle casse del punto vendita, sia stato o meno manomesso.
Va infatti osservato che la clausola contenuta sotto la voce “Smarrimento e/o misteriose sparizioni” prevede che la compagnia assicuratrice debba risarcire l’Assicurato delle perdite materiali conseguenti a smarrimento e o misteriose inspiegabili sparizioni di soli plichi e/o contenitori e/o pacchi sigillati contenenti i valori che si verificassero durante il ritiro, il trasporto, la riconsegna degli stessi, esclusa la parziale o totale sparizione o misteriosa scomparsa del contenuto di plichi e/o contenitori e/o pacchi sigillati che all’atto della riconsegna all’utente risultino non manomessi o integri.
Con la clausola contrattuale riportata la garanzia assicurativa veniva limitata alla sola ipotesi in cui venissero smarriti o scomparissero interi bussolotti contenenti denaro ovvero risultassero alterati i sigilli dei contenitori nei quali i bussolotti erano inseriti, ma non nella diversa ipotesi di consegna al cliente di plichi non manomessi contenenti effettivamente i bussolotti ma senza al loro interno i valori.
Relativamente allo svolgimento dei fatti va osservato che le prove richieste dalla società attrice non tendevano a dimostrare che il meccanismo automatico di chiusura dei plichi contenenti i bussolotti non abbia regolarmente funzionato.
Vale la pena di richiamare il contenuto della denuncia effettuata dal titolare del supermercato (doc. 4 di parte attrice) nella quale è riferito testualmente “Per meglio lumeggiare i fatti da me descritti, riferisco che presso il punto vendita di Giacciano è attivo il sistema di posta pneumatica. Presso otto postazioni di cassa è installato tale sistema che convoglia i bussolotti contenenti gli incassi direttamente nel marsupio custodito all’interno della cassaforte posizionata all’esterno dell’ufficio amministrativo e le cui chiavi (della cassaforte) sono in esclusivo possesso della ditta di trasporto valori North East Service I prelevamenti del predetto marsupio avvengono in date ed orari non-noti al personale del punto vendita. “..Voglio precisare che il marsupio all’atto del prelevamento e dell’estrazione dalla cassaforte si chiude ermeticamente ed in maniera automatica ed è possibile riaprirlo soltanto con apposita chiave che è nella esclusiva e materiale disponibilità dell’addetto al centro conta della Fidelitas spa. Da quello che mi è dato sapere, il marsupio prelevato dalla North East Service viene trasportato presso un loro centro di raccolta sito in Padova e successivamente trasferito, forse sempre a cura di personale di quella ditta, presso il centro di conta Fidelitas di Limena”. Neppure parte attrice ha chiesto di provare fatti diversi da quelli indicati nella denuncia; in altre parole, manca la prova che il marsupio non sia stato chiuso all’atto della sua estrazione dalla cassaforte; ma in realtà vi sono molti indizi che dimostrano anzi che il marsupio, contenente i bussolotti, era perfettamente chiuso poiché se si fosse verificata una qualche anomalia nel sistema di chiusura, gli addetti del centro di conta di Livenza l’avrebbero immediatamente segnalato.
Come specificato dal denunciante, il sistema di chiusura del marsupio è automatico, e non è nella disponibilità di alcuno; se il marsupio regolarmente sigillato conteneva i bussolotti ( com’è pacifico sia stato nella circostanza di fatto) l’evento rientra nell’ipotesi contemplata dalla polizza, di sparizione senza manomissione che non è coperta dalla assicurazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda proposta dalla Civis nei confronti della Ina Assitalia (ora Generali Italia spa) va respinta.
La natura della lite ed il fatto che la polizza assicurativa presentava evidenti difficoltà interpretative impongono la compensazione delle spese di lite così come quelle nella vertenza tra la Civis e la North East Service in amministrazione controllata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando;
dichiara
improcedibile la domanda proposta da Civis nei confronti di la North East Service in amministrazione controllata;
respinge la domanda proposta da Civis nei confronti di Ina Assitalia (ora Generali Italia spa);
compensa le spese di lite.
Verona, 29 luglio 2015.
Il Giudice
Dott. Fernando Platania



