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Whatsapp: solo i messaggi originali sono prova documentale

Se non si fornisce il dispositivo contenente i messaggi Whatsapp originali, la semplice trascrizione degli stessi non costituisce prova documentale. Non è, quindi, accostabile alle registrazioni foniche. Questa la decisione della Cassazione nella sentenza 49016 del 25 ottobre, in materia di stalking, durante la quale la difesa dell’imputato si è trovata impossibilitata ad acquisire agli atti del processo la trascrizione delle conversazioni effettuate tra i due ex innamorati attraverso, appunto, Whatsapp. Il risultato: una scelta, operata in appello, che la Corte ha definito come “ineccepibile”, bocciando le contestazioni della difesa.

Il motivo riportato dai giudici: vero è che la trascrizione di una conversazione Whatsapp costituisce memorizzazione di un fatto storico, ma per poterla utilizzare a fini probatori è indispensabile ottenere il supporto originale in quanto vera prova di paternità. Senza di esso, la funzione della trascrizione è puramente riproduttiva.
Proprio qui sta la differenza con fotografia e cinematografia, i quali spiccano nell’articolo 234 del Codice di procedura penale come «documenti di cui si possa disporre direttamente a fini probatori», in quanto vere e proprie prove documentali.

Fonte: IlSole24Ore

 
Aggiornamento 01.02.2018
La Corte di Cassazione, quinta sez. penale, con la sentenza n. 1822/2018 stabilisce che i dati rinvenuti sulla memoria del telefono (sms, messaggi Whatsapp, mail ecc.) hanno valore documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.p. Va da sé, quindi, che l’attività di acquisizione non deve soggiacere alla regolamentazione prevista nei riguardi di intercettazioni telefoniche e corrispondenza.
Per formulare tale conclusione è chiave il concetto di ‘corrispondenza’, il quale prevede che la spedizione di un messaggio dal mittente al ricevente sia affidata a un soggetto terzo. Inoltre, per il recupero dei dati a fini processuali, non è nemmeno configurabile il concetto di ‘intercettazione’, in quanto la prova non viene acquisita inserendosi in un flusso di informazioni in atto.
Inutile, quindi, il ricorso mosso dal ricorrente.

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emanuelesecco

Dottore in Editoria e Giornalismo. Appassionato di scrittura, editoria (elettronica e digitale), social media, musica, cinema e libri. Viaggio il più possibile, ma Budapest è sempre nel cuore.

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