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Vacanza rovinata: si può rimediare?

Questi giorni il litorale fermano si caratterizza per i casi di Porto San Giorgio, divieto temporaneo di balneazione alla foce del Rio Santa Petronilla, e di Lido Tre Archi, spiaggia inaccessibile e cattivo odore alla foce del Tenna. In questi casi, come più in generale quando il mare è infestato dalle alghe o dai detriti, l’aspettativa di un bel bagno è delusa e il danno di immagine per le località balneari si può tradurre in danno da vacanza rovinata per spiaggia impraticabile.
Ciò accade quando il turista ha acquistato un pacchetto, che per esempio preveda la sistemazione in albergo, il trasporto, i servizi accessori, come quelli di fruizione del mare e della spiaggia, i quali rappresentano tipicamente il presupposto di utilità della vacanza.
Un inverno di risparmi e di attesa per la vacanza al mare e non posso fare il bagno? Scherziamo?
Lo stress patito in vacanza per avere visto delusi i propri desideri, esplode al rientro al lavoro quando si aggrava il sovraffaticamento di chi proprio delle ferie aveva bisogno per recuperare preziose energie psicofisiche e invece si trova più logorato di quanto non fosse prima della partenza.
Bruciate le ferie, si può fare qualcosa? Sì.
Il turista consumatore può rivalersi contro il venditore organizzatore del pacchetto turistico.
Come procedere? Bastano 3 azioni.

  1. denunciare tempestivamente, magari già durante la vacanza, quindi con raccomandata a/r entro 10 giorni dal rientro, il disservizio al tour operator;
  2. valutare se sono state offerte dall’organizzatore adeguate soluzioni alternative;
  3. agire per il risarcimento del danno entro 1 anno dal rientro per evitare qualsiasi ipotesi di prescrizione.

Il danno risarcito sarà quello patrimoniale per gli esborsi economici sostenuti, ma soprattutto, quello non patrimoniale, quale pregiudizio morale collegato alla delusione e allo stress dovuti al fatto di non avere potuto godere pienamente dei benefici della vacanza per i disservizi verificatisi.
Il pregiudizio economico è facilmente quantificabile: il prezzo del viaggio, se della vacanza non si è potuto godere affatto; una riduzione del prezzo della vacanza, se il godimento è stato parziale causa i disguidi occorsi; le risultanze delle tabelle per il danno biologico alla persona, quando questa ha subito un infortunio o una malattia.
Il danno morale è invece più difficile da quantificare.
Misurare stress e delusione non mi compete, ma per un’azione risarcitoria di successo, sono 3 le indicazioni da dare:

  1. evitare di dare peso a lesioni minime, che devono sempre tollerarsi alla luce dei principi di correttezza e buona fede;
  2. valutata l’importanza del danno subito, soppesare le concrete condizioni delle parti in correlazione al tempo di vacanza inutilmente trascorso e l’irripetibilità della vacanza perduta;
  3. al di fuori di casi di intuitiva evidenza (il valore peculiare di un viaggio di nozze; la difficoltà di godere di una nuova vacanza per il lavoratore costretto al piano feriale), affidarsi al prudente apprezzamento del giudice.

Auguri di buona vacanza.

avv. Andrea Agostini


Via Giotto n.44, Porto San Giorgio (FM)
Tel: 0734 671554

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