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Reato di molestia: venditore ambulante viene condannato

«Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a cinquecentosedici euro.»

Il riconoscimento del reato di molestia, come previsto dal Codice Penale all’art. 600, è quanto rischia il venditore ambulante che tenta di vendere i propri prodotti con atteggiamento «pressante, indiscreto e impertinente». È quanto ha asserito la Corte di Cassazione confermando la condanna a una multa di 300 euro per un venditore ambulante che, insieme a un “socio”, aveva avvicinato una donna mentre questa stava eseguendo un prelievo al bancomat. Quest’ultima, nonostante i continui rifiuti, si è vista tampinare fino all’auto in cui l’aspettava il marito.
Tale genere di condotta, secondo i giudici, è inaccettabile. Viene, quindi, respinta la tesi della difesa, secondo la quale la volontà di vendere qualcosa aveva preso il sopravvento sulla capacità di giudizio del venditore. La Corte, però, ha replicato che la situazione era tale da rendere quanto meno impossibile non accorgersi di disturbare l’interlocutore.
Un’estate, questa, pregna per quanto riguarda il tema dei venditori ambulanti, anche in seguito alle promesse fatte dal Ministro dell’Interno (leggi il nostro articolo).
 
Fonte: IlSole24Ore

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