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Tutor in autostrada: niente multe per qualche tempo

Il Safety Tutor o SICVe (Sistema informativo per il controllo della velocità), causa contraffazione del brevetto, presente nelle autostrade gestite da Autostrade per l’Italia spa (ASPI), va rimosso e distrutto. È inoltre inibita la fabbricazione, la commercializzazione e l’utilizzo, pena per ogni giorno di ritardo la sanzione civile di 500,00 euro in favore della CRAFT srl, proprietaria dell’invenzione.
Così la Corte di Appello di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, 10 aprile 2018 n.2275, al termine di una querelle giudiziaria iniziata nel 2009 e che ha già visto consumarsi finora ben tre gradi di giudizio.
Non interessa la vicenda giudiziaria per il confronto tra Ulisse, una piccola azienda toscana, e il Ciclope Polifemo, una società per azioni che gestiste più della metà dell’intera rete autostradale nazionale, quanto per le conseguenze sugli automobilisti.
Circa le multe già pagate, come per gli accertamenti già rilevati di eccesso di velocità, nulla da fare. Una volta pagato, nessuna contestazione della legittimità del verbale è possibile. Quanto poi ai rilievi già compiuti, la legittimità di questi è nel principio di conservazione di atti compiuti dalla Polizia Stradale a mezzo di apparecchi omologati.
Ma per gli accertamenti di questi giorni a venire?
Atlantia (gruppo Benetton), che detiene l’88,06% di Autostrade per l’Italia, comunica che il tutor non verrà rimosso, ma sostituito con altro sistema di rilevazione della velocità media in 3 settimane.
Nel frattempo però cosa farà la Polizia Stradale, che usa il SICVe per comodato gratuito ricevuto da ASPI?
Terrà attivo il Safety Tutor?
Possibile. Del resto si tratta di un preziosissimo strumento di sicurezza e prevenzione infortunistica stradale, che rende allo Stato circa 100 milioni di euro l’anno in contravvenzioni e il Giudice di Pace innanzi a un’eventuale impugnativa potrebbe ritenere che la questione della contraffazione del brevetto non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella rilevazione dell’infrazione di eccesso di velocità rilevata e contestata all’utente della strada e quindi non condiziona la sussistenza della violazione accertata a mezzo degli apparecchi di rilevazione contestati.
O più facilmente spegnerà il SICVe fino alla sua sostituzione?
Infatti lo stesso Giudice di Pace nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa può sindacare la legittimità del provvedimento presupposto, al fine della sua eventuale disapplicazione ove lo ritenga illegittimo, e tale controllo, quando venga prospettato uno sviamento di potere, può spingersi fino a verificare la rispondenza delle finalità perseguite dall’amministrazione con quelle indicate dalla legge.
Ebbene l’ordine di rimozione e distruzione come l’inibitoria all’utilizzazione sono certo diretti ad Autostrade per l’Italia spa, ma tramite questa coinvolgono chiunque abbia comunque la disponibilità del sistema di sorveglianza contraffatto.
Peraltro a prescindere pure dalla Circolare del Ministro dell’Interno Minniti del 21/7/17 n.300 che pretende precise condizioni di legittimità nell’uso degli apparecchi di misura della velocità e tra questi che chi ne dispone ne abbia titolo, titolo che oggi manca in capo ad Autostrade per l’Italia spa, è corretto ritenere la Polizia Stradale e prima ancora lo Stato vogliano concorrere nel violare un diritto di proprietà industriale?

Via Giotto n.44, Porto San Giorgio (FM)
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