I rischi del “lavoro in nero”

Quando è configurabile il cosiddetto “lavoro in nero”?
Si parla di “lavoro in nero” quando il lavoratore svolge un’attività lavorativa senza contratto, ossia senza un denuncia dell’azienda al competente centro per l’impiego.
Nella sentenza n. 114/2017 del tribunale di Bologna, l’opponente richiede l’annullamento e la parziale riduzione dell’ingiunzione di pagamento ai suoi danni, in relazione all’applicazione della normativa in materia del c.d.“lavoro in nero”.
La controversia riguarda non solo la natura giuridica dei contratti di lavoro ma la loro stessa esistenza.
Primariamente viene chiarito che non si trattava di contratto di collaborazione occasionale bensì di contratto subordinato, chiarendo come i soggetti prestassero lavoro non in modo episodico ma per tre giorni alla settimana.
Qual è la differenza tra queste due tipologie lavorative?
Il lavoro autonomo è disciplinato dall’art. 2222 del codice civile, secondo cui risulta tale «quella persona che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente».
Al contrario, il lavoro subordinato è quello che, secondo la sentenza n. 7024/2015 della Cassazione, «prevede un vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del rapporto di lavoro».
Siamo comunque all’interno di un contratto, anche se qualificato in modo diverso. Preso atto di questo, per quale motivo l’ingiunzione di pagamento concerne la normativa relativa al “lavoro in nero”? Semplicemente, non è possibile qualificare ciò che non esiste.
Il giudice osserva che «la produzione delle due lettere di incarico e la copia di due fatture per prestazioni occasionali risulta insufficiente se esse sono rimaste in ambito aziendale e mai portati a conoscenza di una qualsiasi pubblica amministrazione».
Non avendo posto in essere il proprio adempimento, il giudice non può che ribadire il pagamento della sanzione amministrativa di 30.143,50 € del soggetto inadempiente.
Ma cosa succede, invece, in capo al lavoratore che accetta di lavorare in “nero”? Nel caso di specie, nulla.
Se invece fosse stato scoperto a millantare un falso stato di disoccupazione, con l’aggravante di aver indebitamente beneficiato di agevolazioni sociali, sarebbe stato proporzionalmente sanzionato fino a un massimo di 26.000 €.
In definitiva, i rischi relativi a un contratto lavorativo sembrano essere elevati per entrambi le parti. Sempre che il contratto esista.
Leggi il testo integrale – Tribunale di Bologna, sentenza n. 114/2017



