CivileCommenti a SentenzeDiritto medicoNews giuridiche

Responsabilità sanitaria: il contratto di spedalità

Nella sentenza n. 1020/2018 il Tribunale di Brindisi ha condannato la convenuta ASL di Brindisi al risarcimento dei danni subiti dall’attrice in conseguenza di un infausto intervento chirurgico di “Bartolinectomia a sx” a cui si era sottoposta.
In particolare la relazione del C.T.U. ha evidenziato come il danno subìto dalla paziente sia consistito nel distacco del piccolo labbro a sinistra della vagina che, oltre a ledere la sua integrità fisica, è verosimilmente fonte di difficoltà ad avere rapporti sessuali col proprio coniuge, con conseguente turbamento della sfera psicosessuale.
A quale titolo è chiamato a rispondere l’ente convenuto?
Dopo l’approvazione della L. n. 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco) la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che nell’adempimento della propria obbligazione si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose; trattasi pertanto di una responsabilità contrattuale della struttura per il fatto non solo del personale medico dipendente, ma anche di quello meramente ausiliario.
L’esercente la professione sanitaria, invece, è chiamato a rispondere del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile (salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente).
Tale normativa non risulta applicabile nel caso di specie dal momento che il fatto dedotto in giudizio si è verificato prima dell’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco, tuttavia né il Decreto Balduzzi né questa legge hanno inciso sulla natura (contrattuale) della responsabilità dell’ente: il fondamento giustificativo del rapporto intercorrente fra il paziente e la struttura ospedaliera è stato individuato in un autonomo e atipico contratto a prestazioni corrispettive (il cd.“contratto di spedalità”, in virtù del quale la struttura deve fornire al paziente una prestazione di “assistenza sanitaria” comprensiva, oltre che della prestazione principale medica, anche di una serie di obblighi di protezione e accessori che rinvengono nella buona fede oggettiva ex artt. 1375-1175 c.c. la propria ragion di essere). Pertanto la fonte di detta responsabilità è l’inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all’ente.
Ciò precisato, il riparto dell’onere probatorio risponde ai criteri enucleati al riguardo dalla Suprema Corte secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento (cfr. Cass. S.U., n. 13533/2001; Cass. S.U., n. 15781/2005).
L’inadempimento rilevante ai fini dell’azione risarcitoria, almeno in relazione alle obbligazioni c.d. di mezzo, non è qualunque inadempimento ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. E nel caso di specie, anche a voler escludere l’imperizia chirurgica dell’operatore sanitario, non può escludersene l’omessa diligenza professionale, avendo il C.T.U. ravvisato «una lacuna nell’assistenza post-operatoria che può avere senz’altro costituito la causa determinante la cattiva riuscita dell’intervento».
Pertanto deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l’imperito intervento chirurgico e/o l’omessa diligenza professionale post-operatoria e il danno riportato dall’attrice, liquidato sulla scorta delle Tabelle di Milano.

dott.ssa Veronica Foroni

Leggi la sentenza integrale su

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

Veronica Foroni

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Verona, tesi "Il consenso informato ai trattamenti sanitari nei soggetti incapaci tra esigenze di protezione della salute e tutela dell'autodeterminazione", relatore Prof. Riccardo Omodei Salè (110/110). Frequento la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università degli Studi di Trento e Verona. Praticante avvocato e tirocinante presso Tribunale di Verona - III sez. civile (magistrato referente dott. Massimo Vaccari). Appassionata di biodiritto e bioetica, mi interesso dei temi di diritto civile relativi a persone e famiglia (in particolare della tutela dei soggetti incapaci).

Articoli correlati

Back to top button