Lavoro e previdenzaNews giuridicheRagionamento Legale

Procedimento disciplinare – Corte d'Appello di Napoli, sentenza n. 685/2018, sezione lavoro

OGGETTO: Procedimento disciplinare
 
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – DECADENZA – PRINCIPIO DI TEMPESTIVITÀ – RIGETTO
La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare, fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall’azione disciplinare né l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente.
CASSAZIONE 6989/2018
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – TERMINE PERENTORIO – GIUSTO PROCEDIMENTO – RIGETTO
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare, in conformità con il principio del giusto procedimento, assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una notizia di infrazione di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare.
ARTICOLO 2964 CODICE CIVILE: « Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all’interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione salvo che sia disposto altrimenti.»
 

SENTENZA INTEGRALE

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
dott. Carla Musella – Presidente
dott. Isabella Diani – Consigliere
dott. Matilde Pezzullo – Consigliere rel.
riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello all’udienza del 17.1.2018 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2548 del Ruolo Generale del lavoro dell’anno 2017 tra
B.V. elett. te dom. to in Napoli via 21 presso lo studio degli avv. ti V. D. e V. D. da cui è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente per mandato in atti

RECLAMANTE

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettt. e dom. to in Napoli, presso la sede della Avvocatura, rappresentato e difeso dall’avv. I. I. per mandato e delibera in atti

RECLAMATO

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato il 2.8.2017
B. V. proponeva reclamo ai sensi dell’art. 1 della legge 92/2012 avverso la sentenza emessa il 12.7.2017 n. 5583/2017 dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con cui veniva rigettata l’opposizione proposta dal medesimo ricorrente alla ordinanza del 31.1.2017. Esponeva il reclamante: di essere stato dipendente del Comune di Napoli, con profilo di Esecutore Amministrativo, svolgendo le sue mansioni presso il Dipartimento di Segreteria e G. Consiliari di via Verdi, sino al 8.6.2016, data in cui gli veniva comunicata la sanzione del licenziamento, sulla base di una precedente contestazione, riguardante presunte assenze ingiustificate nel periodo luglio-settembre 2014, nonché l’utilizzo illegittimo del badge tramite altro collega; che- impugnato il licenziamento- aveva adito il giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli, chiedendo che ne fosse dichiarata la illegittimità, con tutte le conseguenze risarcitorie, sia per la mancata affissione del codice disciplinare, sia per la mancanza di firma autografa della disposizione dirigenziale con cui gli veniva comminato il licenziamento, sia infine per la violazione del principio di immediatezza della contestazione e per il mancato rispetto dei termini di avvio e conclusione del procedimento disciplinare; che all’esito della fase sommaria-svoltasi nella resistenza dell’ente convenuto- il giudice rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio; che egli, pertanto, avanzava opposizione con ricorso depositato in data 23.2.2017, riproponendo tutte le eccezioni e motivazioni ingiustamente rigettate; che ancora una volte l’ente si costituiva e chiedeva il rigetto della opposizione; che, infine, con la sentenza reclamata il giudice di prime cure rigettava il ricorso, rilevando la infondatezza della eccezione di tardività del provvedimento di licenziamento e la infondatezza nel merito dei motivi di opposizione proposti.
Con i motivi di gravame il B. riproponeva- ad eccezione di quelle riguardanti la mancata affissione del codice e la mancanza di firma autografale tesi di fatto e di diritto già svolte in primo grado.
Premesso che nei giorni ed orari in cui gli erano state contestate le assenze ingiustificate egli godeva di permessi ex lege 104/92, per assistere l’anziano padre, il reclamante rilevava la erroneità della decisione nella parte in cui aveva escluso la violazione da parte dell’ente datore di lavoro del disposto di cui all’art. 55 bis comma 1, 2 e 4, del dec leg165/2001, ritenendo che il licenziamento fosse stato comminato nel rispetto della tempistica ivi stabilita (120 giorni dalla contestazione). In particolare rilevava che già nell’ottobre del 2015 era pervenuta al dirigente del proprio ufficio una richiesta di informazioni circa il godimento dei permessi ex lege 104/92 nel periodo luglio-settembre 2014; che pertanto risultando sin dall’1.11.2015 una conoscenza qualificata dell’addebito da muovere al ricorrente, il termine di cui all’art. 155 bis citato doveva decorrere da tale data, con consegue tardività nella conclusione del procedimento e decadenza per la irrogazione della sanzione.
In subordine evidenziava che, anche a voler far decorrere, come ritenuto in sentenza il termine iniziale dall’1.2.2016, data in cui gli atti venivano inoltrati dalla Direzione Generale all’Ufficio procedimenti disciplinari, il procedimento poteva considerarsi concluso solo alla data dell’8.6.2017 (data di spedizione della missiva con cui veniva comunicata la sanzione), ovvero 126 giorni dopo l’inizio del procedimento, con conseguente decadenza.
Con ulteriore motivo di censura il reclamante rilevava altresì che il giudice aveva anche omesso di esprimersi sulla tardività della contestazione, avvenuta ben oltre i 40 giorni di cui all’art. 55 citato.
Quanto al merito il B. rilevava ancora una volta che negli orari ed in giorni indicati in contestazione egli godeva dei permessi ex lege 104/92 e che gli orari di entrata ed uscita corrispondevano, tranne che in rari casi, a quelli preventivamente comunicati all’Ufficio; che pertanto non era ravvisabile né la falsa attestazione della presenza in servizio, né l’alterazione dei sistemi di rilevamento, di cui all’art. 55 quater comma 1 dec leg 165/2001, con conseguente previsione di una sanzione conservativa.
Rilevava inoltre la mancanza di dolo o colpa e la mancata ammissione dei mezzi istruttori, cui il Comune non si era opposto, nonché infine la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento disciplinare.
Tutto ciò premesso il reclamante chiedeva l’accoglimento del gravame e del ricorso proposto in primo grado, con accertamento della illegittimità, nullità, inefficacia della sanzione intimata, con condanna del Comune alla reintegrazione del lavoratore, pagamento di tutte le retribuzioni.
Costituitosi in giudizio il Comune di Napoli chiedeva il rigetto del gravame con vittoria di spese.
All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.

Motivi della decisione

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
Ai fini di una migliore comprensione appare opportuno in primo luogo evidenziare il disposto di cui all’art. 55 bis dec leg 165/2001. La norma prevede, per quanto interessa: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l’audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente… L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell’addebito 9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall’azione disciplinare né l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell’azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell’addebito e il termine per la conclusione del procedimento».
Ciò evidenziato, il B. ha eccepito la decadenza della p.a. datrice di lavoro sia per quanto attiene all’avvio che, soprattutto, per quanto attiene la conclusione del procedimento.
In entrambi i casi ha considerato dies ad quem della conoscenza «qualificata»dell’illecito disciplinare l’1.11.2016, posto che- secondo l’assunto- nell’ottobre dello stesso anno era stata inviata dalla Direzione Generale, una richiesta al dirigente del B., di informazioni in ordine ai permessi ex lege 104/92 di cui godeva e dei giorni in cui ne aveva fruito fra luglio e settembre 2014, con conseguente tardività sia della contestazione disciplinare che della conclusione del procedimento.
Va evidenziato subito che della esistenza, contenuto ed eventuale invio di tale missiva (la cui esistenza è specificamente contestata dall’ente convenuto) non vi è riscontro alcuno.
Né alla mancanza di prova poteva sopperire la richiesta prova testimoniale, rigettata dal primo giudice, premesso che non esiste nel nostro ordinamento in principio di non contestazione della prova, la cui ammissibilità è sempre rimessa al giudice, la Corte rileva che quella dedotta, tra l’altro estremamente generica, certo non poteva assurgere a riscontro del contenuto dell’atto, ovvero della data di invio (che il ricorrente non ha neppure indicato con certezza). M. vi è di più. Anche a voler ritenere che effettivamente sia stata inviata nell’ottobre del 2016 una missiva con richiesta di informazioni sul punto, la stessa non potrebbe comunque ritenersi prova della “conoscenza qualificata” da parte del datore di lavoro dell’illecito disciplinare, posto che la contestazione nel caso di specie attiene non solo e non tanto alle assenze nei giorni indicati, ma soprattutto all’uso del badge da parte di altro dipendente, circostanza che a quanto è dato evincere anche dagli atti del procedimento penale intentato contro il B., venivano apprese nella loro materialità solo a seguito dei riscontri con le telecamere di sorveglianza.
Ciò evidenziato deve quindi considerarsi quale dies a quo per la scadenza dei termini l’1.2.2016, data in cui veniva inviata dal Direttore Generale la comunicazione all’Ufficio Procedimenti Disciplinari.
Ancora una volta non può aderirsi alla tesi emersa in sede di discussione orale secondo cui comunque tale data andrebbe individuata nel 19.1.2016. Come evidenziato anche dal giudice dell’ordinanza sommaria questa costituisce solo la data del rinvio a giudizio del B., comunicata con raccomandata del 27.1.2016 pervenuta all’Ufficio del Direttore Generale in data 1.2.2016, stessa data di comunicazione del possibile illecito disciplinare. Anche recentemente la Cassazione ha ribadito che il termine iniziale di decorrenza del procedimento disciplinare «coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all’ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, nel caso di sanzioni meno gravi con la data in cui la notizia medesima è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora» (Cassazione 18517/2016). Nel caso di specie, il dies a quo per la decorrenza del termine finale (120 gg.) del procedimento va individuato quindi nell’1.2.2016, data in cui il Direttore Generale portava a conoscenza dei fatti l’Ufficio Disciplinare, a nulla rilevando che in data 19.1.2016 fosse già stato emesso il decreto di rinvio a giudizio.
Quanto al dies ad quem deve osservarsi che ai fini del rispetto del termine decadenziale il procedimento si conclude con la irrogazione della sanzione, a nulla rilevando la successiva comunicazione all’interessato.
Il principio è stato anche più volte ribadito dalla S. con giurisprudenza che si condivide (cfr. da ultimo Cassazione 25485/2017). «La comunicazione all’interessato dell’atto sanzionatorio, per sua natura recettizio, si colloca al di fuori del procedimento disciplinare, riguardando esclusivamente la fase, successiva, di perfezionamento e di efficacia nei confronti del destinatario della sanzione medesima, e non assume rilievo ai fini del rispetto del termine di decadenza» (Cass. 9.3.2009 n. 5637 Cass. 10.8.2016 n. 16900, Cass. 26.8.2016 n. 19183 e Cass.2.3.2017 n. 5317) in quanto applicazione della regola più generale secondo la quale «la decadenza è impedita dal compimento di un atto tipico entro un termine determinato: se l’atto ha carattere recettizio, la sua conoscenza (o conoscibilità) da parte del destinatario rileva, esclusivamente, ai fini della produzione degli effetti tipici dell’atto, a meno che essa non sia prevista, nella fonte che contempla la decadenza (legale, o negoziale, o provvedimentale), come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva» (Cass. S.U. 14.4.2010 n. 8830). Perfettamente nei termini risulta quindi il provvedimento adottato con delibera n. 60 del 31.5.2016. Ciò chiarito va altresì evidenziato che tutte le altre contestazioni relative al mancato rispetto dei termini intermedi restano di regola irrilevanti ai fini della regolarità del procedimento, il tutto a meno che non si configuri una grave violazione del diritto di difesa, circostanza neppure adombrata nel caso di specie.
In ogni caso in ordine alla decadenza dalla irrogazione della sanzione, la stessa norma di cui all’art. 55 citato qualifica come perentori i soli termini iniziale e finale; Va infine ribadito (cfr. Cassazione 3736/2017 da ultimo) che nel procedimento disciplinare non sussiste l’obbligo della comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento amministrativo, perché in tale procedimento la funzione della suddetta comunicazione è svolta dall’atto con il quale il dipendente non solo è reso edotto di un procedimento instaurato nei suoi confronti, ma è messo in condizione di conoscere con precisione quale comportamento gli si contesta, consentendogli così di esercitare il proprio diritto di difesa dall’addebito con la presentazione di giustificazioni; Venendo al merito della contestazione va osservato che nella formulazione vigente al momento dei fatti il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, per quello che interessa in questa sede, disponeva che: 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione.
La Corte osserva in proposito che la contestazione sollevata nei confronti del B. attiene come detto non solo all’assenza ingiustificata negli orari e giorni indicati, ma soprattutto all’incontestato utilizzo del badge – ai fini della timbratura in entrata ed in uscita – da parte di un diverso soggetto.
Sostiene il ricorrente che la contestazione disciplinare sarebbe infondata sia perché negli orari indicati godeva di permessi ex lege 104/92 come attestato dalle comunicazioni regolarmente inviate preventivamente, sia perché in ogni caso l’utilizzo del badge da parte di un terzo, non essendo finalizzato ad attestare una falsa presenza in servizio, non sarebbe circostanza idonea a giustificare il provvedimento espulsivo.
Va tuttavia rilevato che il badge, quale strumento di attestazione della presenza in servizio va utilizzato – come logico – personalmente.
Il B. non ha in alcun modo addotto o provato i motivi o le circostanze per cui per un lungo periodo di tempo, in tempi intermedi alla entrata ed uscita, abbia affidato il proprio badge ad un collega per la timbratura negli orari di permesso.
Il che lascia presumere, salvo prova contraria, che egli in quegli orari e giorni fosse assente in ufficio, non ravvedendosi altrimenti – se effettivamente fosse stato in servizio regolarmente e si fosse allontanato solo negli orari consentiti – la necessità di affidare per la timbratura (in più giorni consecutivi e per un lungo periodo di tempo) il badge ad un soggetto terzo.
A tal fine la del tutto generica prova testimoniale articolata in primo grado, resta del tutto inammissibile Alcuna rilevanza può poi, con evidenza, essere attribuito all’eventuale monte ore di lavoro straordinario non retribuito svolto dal B..
Le ragioni sopra enunciate portano al rigetto del reclamo.
Le spese seguono la soccombenza come da dispostivo.
Consegue altresì l’applicazione del dispoto di cui alla legge 228/2012.

P.Q.M.

La Corte così provvede : rigetta il reclamo. Condanna il reclamante al pagamento delle spese della fase di giudizio, che liquida in complessivi euro 2300, 00 oltre accessori come per legge. Dà atto-ai fini della valutazioni di competenza di questo Collegio- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell’art. 13 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall’art. 1 comma 17 de legge 228/2012.
Così deciso in Napoli il 17.1.2018
 

Leggi altre sentenze in tema di ‘procedimento disciplinare’ su

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Controlla altro
Close
Back to top button