Lavoro e previdenza

Licenziamento collettivo

Licenziamento collettivo

È illegittimo il licenziamento collettivo ad ognuno degli stabilimenti dell’azienda laddove la crisi colpisce l’impresa nel suo complesso (Cass. n. 25310/2013)
1. Questione
La Corte di Appello respinge l’appello della società, avverso la sentenza di prime cure del Tribunale, dichiarativa della inefficacia del licenziamento intimato dalla suindicata società al dipendente dipendente, per violazione della disciplina dei licenziamenti collettivi, consistente nell’avere la società datrice di lavoro proceduto all’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità facendo riferimento alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative dei singoli centri operativi, anziché a quelle dell’intero complesso aziendale.
La Corte d’appello precisa che il lavoratore ha lamentato che – in presenza di una crisi del settore di portata tale da coinvolgere l’intero assetto aziendale – la società ha attivato distinte procedure di mobilità per le diverse unità.

produttive; in realtà, la società sembra confondere tra il merito della scelte aziendali, sicuramente non sottoponibile a sindacato giurisdizionale, e le ragioni della scelta effettuata dall’azienda, le quali invece devono essere esplicitate, onde consentire un adeguato controllo della loro sussistenza.
La società presenta ricorso in Cassazione, che è stato rigettato, sulla base del principio ormai consolidatosi, secondo cui «con riguardo ai licenziamenti collettivi per riduzione del personale “ai fini della determinazione dell’ambito di attuazione del licenziamento e dell’individuazione dei lavoratori da licenziare deve tenersi conto di tutti i lavoratori dell’azienda, sicché non può valere a ridurre il numero dei soggetti da valutare comparativamente il mero ridimensionamento (o la stessa soppressione) di un reparto, potendo la riduzione del personale essere limitata agli addetti a tale reparto solo allorquando sia costoro sia gli addetti ai restanti reparti siano portatori di specifiche professionalità non omogenee che ne rendano impraticabile in radice qualsiasi comparazione».
2. Orientamenti giurisprudenziali e problematiche applicative dei criteri di scelta del licenziamento collettivo
La giurisprudenza di legittimità ha precisato più volte che, in caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, non deve necessariamente interessare l’intera azienda, ma può avvenire, secondo una legittima scelta dell’imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico – produttive, nell’ambito della singola unità produttiva, ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto ciò non è il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma è obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale.
Infatti, la prima parte dell’art. 5, dispone che la “l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale”.
Dunque, in via preliminare, la delimitazione del personale “a rischio” si opera in relazione a quelle esigenze tecnico produttive ed organizzative che sono state enunciate dal datore con la comunicazione di cui all’art. 4, comma 3; è ovvio che, essendo la riduzione di personale conseguente alla scelta del datore sulla dimensione quantitativamente e qualitativamente ottimale dell’impresa per addivenire al suo risanamento, dalla medesima scelta non si può prescindere quando si voglia determinare la platea del personale da selezionare.
Ma va attribuito il debito rilievo anche alla previsione testuale della norma secondo cui le medesime esigenze tecnico produttive devono essere riferite al “complesso aziendale”; ciò in forza dell’esigenza di ampliare al massimo l’area in cui operare la scelta, onde approntare idonee garanzie contro il pericolo di discriminazioni a danno del singolo lavoratore, in cui tanto più facilmente si può incorrere quanto più si restringe l’ambito della selezione. D’altra parte, sarebbe incongruo che questo ambito venisse già predeterminato dalla legge, perché ciò varrebbe indebitamente a presupporre una assoluta e generalizzata incomunicabilità tra parti o settori dell’impresa.
Se tale è il contesto, si arguisce facilmente che non vi è spazio per una restrizione dell’ambito di applicazione dei criteri di scelta che sia frutto dell’iniziativa datoriale pura e semplice, perché, come già detto, ciò finirebbe nella sostanza con l’alterare la corretta applicazione dei criteri stessi, che l’art. 5 della L. 223/1991, intende espressamente sottrarre al datore, imponendo

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