Lavoro e previdenza

Ddl Sacconi e precarizzazione del lavoro: qual è il disegno dietro la nuova legge?

Pubblichiamo oggi il terzo e ultimo contributo dell’indagine dedicata al Ddl Sacconi, contenente disposizioni in materia di lavoro breve e lavoro intermittente. L’Avv. Alessandro Nacci del foro di Brinidisi risponde alle nostre domande.
Avvocato, cosa prevede il ddl che contiene “Disposizioni in materia di lavoro breve, di lavoro  intermittente e di responsabilità solidale tra committente e appaltatore”?
Occorre svolgere una breve premessa. Come si legge testualmente nella relazione di presentazione del Ddl, lo stesso è finalizzato a colmare il vuoto normativo determinato dalla abrogazione dei c.d. “voucher”, a sua volta disposta con decreto al fine di evitare la consultazione referendaria promossa dalla C.G.I.L..
Ciò posto, il ddl ripropone la normativa appena abrogata, con importanti modifiche “quantitative”, ma lasciando inalterato il disegno e l’intento della precarizzazione dei rapporti di lavoro, che, almeno a partire dal 1994, ha informato ogni provvedimento approvato in detta materia.
Disegno che è confermato altresì dalla sostanziale liberalizzazione del lavoro intermittente, in relazione al quale vengono eliminati i limiti oggi esistenti per il ricorso a tale forma contrattuale.
In relazione, infine, alla questione della responsabilità solidale tra committente ed appaltatore, il dll, sempre al fine di evitare il ricorso alla consultazione referendaria sul punto, ripristina il principio della responsabilità solidale, introducendo, tuttavia, una clausola di esonero della responsabilità in favore del committente, il quale abbia adempiuto a “specifici obblighi di controllo e di verifica documentale prescritti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” (testuale).
Il ddl Sacconi troverà l’accordo delle parti sociali, in particolare della CGIL che si prepara a una consultazione popolare?
Appare ragionevole ritenere di no.
In particolare, è da escludersi che tale dll possa essere condiviso dalla C.G.I.L., contenendo lo stesso disposizioni assai lontane dai principi generali contenuti nella “Carta dei diritti universali del lavoro” della medesima Organizzazione sindacale.
Nell specifico, in tema di rapporti di lavoro occasionali, gli artt. 80 e 81 della citata “Carta” legittimano il ricorso alle prestazioni occasionali solo a specifiche e limitate attività, a determinate categorie di soggetti prestatori ed a determinate categorie di soggetti fruitori della prestazione, mentre il dll prescrive che il ricorso alle prestazioni occasionali, fatta eccezione per il settore degli appalti di opere e servizi nei cantieri edili, non abbia alcun limite di operatività.
Anche in relazione alla nuova disciplina in tema di responsabilità solidale, la stessa non appare idonea a soddisfare le istanze della C.G.I.L., la quale presumibilmente non accetterà la clausola sopra richiamata di esonero della responsabilità in favore del committente.
Nel ddl Si parla di “due vie complementari” lavoro breve e lavoro intermittente liberalizzato. Cosa sono e quali sono le migliorie che dovrebbero apportare nel mondo del lavoro?
Apparentemente, il dll ha il dichiarato scopo di disciplinare una serie di rapporti lavorativi al fine di regolarizzarli e di attribuire tutele ai lavoratori interessati.
In realtà, il provvedimento, come già detto, è volto alla marginalizzazione e precarizzazione dei rapporti di lavoro e presumibilmente produrrà le medesime storture causate dalla previgente disciplina in tema di “voucher” appena abrogata.
E che questa sia la volontà dei proponenti lo si evince da quanto gli stessi hanno scritto nella relazione di presentazione del dll, laddove testualmente si afferma che “l’abrogazione di tutte le disposizioni relative ai buoni prepagati ha lasciato un vuoto che deve essere tempestivamente riempito con una strumentazione analogamente semplice e conveniente ai fini della regolarizzazione degli spezzoni lavorativi altrimenti condannati alla sommersione”.
E’ evidente che la semplicità e la convenienza alla quale si fa riferimento è tutta per i datori di lavoro!
La circostanza che il ricorso a tali forme di lavori occasionali non preveda sostanzialmente alcun limite, a parte quello quantitativo, condurrà inevitabilmente moltissime aziende ad utilizzare i detti strumenti giuridici, con la conseguenza che ancor più ampia sarà la platea di lavoratori precari, non qualificati e marginalizzati e maggiori saranno gli abusi e le elusioni della normativa in materia giuslavoristica e previdenziale.
In conclusione, il dll in questione persegue chiaramente lo scopo di proseguire il disegno di precarizzazione del mercato del lavoro, con la creazione di una vastissima platea di lavoratori non qualificati, non organizzati e privi di quella dignità sancita dall’art. 36 della Costituzione Italiana.
 
 

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Alessandro Nacci

Alessandro Nacci, Avvocato in Ostuni (BR), specializzato in Diritto del Lavoro

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