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Corte Costituzionale: questioni di illegittimità sulla legge n. 232 del 2016

Tramite sentenza n. 101/2018 (relatore Aldo Carosi), la Corte Costituzionale si è espressa nei confronti di tre disposizioni contenute nella legge di bilancio 2017: la prima avente effetto su tutti gli enti territoriali, la seconda riguardante le province autonome di Trento e Bolzano e del Friuli-Venezia Giulia, la terza concernente il mancato conguaglio IMU in favore del Friuli-Venezia Giulia.
Blocco dell’avanzo di amministrazione
Dichiarato incostituzionale l’art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 dove si stabilisce che «a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell’equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza». Stessa sorte ha subito il tratto che «non prevede che l’inserimento dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell’equilibrio dell’esercizio di competenza».
È bene anche specificare che la Corte si era già espressa con una interpretazione ai fini di adeguare le precedenti disposizioni di legge. Tuttavia, anche la norma sopravvenuta non rispetta con l’interpretazione già fornita, entrando in contrasto con gli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione.
L’incostituzionalità in esame, si precisa, non ha comunque alcun effetto negativo sugli equilibri di finanza pubblica allargata. I cespiti inerenti al FPV e all’avanzo di amministrazione, infatti, se accertati in modo legittimo sono delle fonti sicure di copertura per spese già programmate e avviate. Il problema, semmai, risiede nella preclusione a utilizzare le quote di avanzo di amministrazione disponibili e i fondi già destinati a spese pluriennali; in questo caso si andrebbe a mutare la «sostanza costituzionale» del pareggio rendendolo inutilizzabile per le destinazioni già programmate («attivo strutturale inertizzato») ed entrando in conflitto con gli artt. 81 e 97 della Costituzione.
Vista la qualità della legislazione in materia, la Consulta ha rilasciato il seguente monito: «Nell’ambito delle spese di natura pluriennale e, in particolare, degli investimenti, il principio della copertura consiste nell’assoluto equilibrio tra risorse e spese, sia in fase previsionale che durante l’intero arco di realizzazione degli interventi. La sottrazione ex lege di parte delle risorse attuative di programmi già perfezionati negli esercizi precedenti finisce per ledere anche l’autonomia dell’ente territoriale che vi è sottoposto». Rimane, quindi, da affrontare la questione riguardante una maggiore vigilanza su quello che deve essere il corretto accertamento degli avanzi e della destinazione del fondo pluriennale vincolato: «I saldi attivi di cassa, infatti, non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione, in quanto legati a una serie di variabili negative – tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi – in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria dell’ente».
Sulle regioni autonome
Considerato illegittimo il comma 475, lettere a) e b), dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016 nella parte in cui si prevede che gli enti territoriali delle province autonome di Trento, Bolzano e del Friuli-Venezia Giulia «sono tenuti a versare l’importo della sanzione per il mancato conseguimento dell’equilibrio di bilancio alle case dello Stato anziché a quelle delle Province autonome di appartenenza».
La terza e ultima illegittimità, vista anche la sentenza n. 188 del 2016, riguarda l’art. 1, comma 519, della legge n. 232 del 2016. In questo caso si prevedeva che alla Regione del Friuli-Venezia Giulia spettasse il conguaglio del gettito IMU risultante dal confronto tra gli accertamenti effettivi del triennio 2012-2015 e le somme accantonate preventivamente dallo Stato per tale periodo.
 

Fonte: Corte Costituzionale
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