CivileCommenti a SentenzeDiritto amministrativo e sanzioni

Guida con un veicolo sequestrato: ecco la sua sanzione

Sostituzione dell’udienza con note scritte e necessità di discussione orale

La decisione di sostituire l’udienza precedentemente fissata con il deposito di note scritte è stata presa in base al provvedimento emesso dall’ufficio, conformemente all’articolo 127 ter del Codice di Procedura Civile (cpc). Tale disposizione è stata introdotta dall’articolo 3, comma 10, lettera b) del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ed è entrata in vigore il 1 gennaio 2023. Questa disposizione consente di derogare alla previsione dell’articolo 429 cpc riguardo alla necessità di un’udienza di discussione orale e alle modalità di pronuncia e redazione della sentenza.

La Corte Suprema, in una recente pronuncia relativa a una disposizione simile contenuta nell’articolo 83, comma 7, lettera h) del Decreto Legge 18/2020, convertito nella Legge 27/2020, con lo stesso contenuto dell’articolo 127 ter cpc e gli stessi presupposti applicativi, ha stabilito che nelle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, come nel caso presente che riguarda un appello contro una sentenza del Giudice di Pace, è legittima la pronuncia della sentenza senza ulteriori atti processuali .

Considerando che le parti hanno avuto modo di interloquire attraverso gli atti introduttivi e le note scritte depositate, e non hanno presentato richieste istruttorie, si ritiene pertanto che avrebbe pronunciato la sentenza senza necessità di ulteriore procedura.

Rigetto dell’opposizione

Il Giudice di Pace di Faenza ha emesso la sentenza n. 83/2021 rigettando l’opposizione presentata da A.XXX A.XX contro l’ordinanza di ingiunzione emessa dalla Prefettura di Ravenna, con la quale le è stata revocata la patente di guida. La revoca è stata applicata perché la persona in questione ha continuato a guidare nonostante il veicolo fosse stato sequestrato, violando l’articolo 213 co 8 del Codice della Strada. Il giudice di primo grado ha notato che la ricorrente non ha impugnato il verbale iniziale (V 00020430 del 1.6.2020) e ha osservato che tale omissione implica l’accettazione della sanzione e il riconoscimento della responsabilità da parte dell’infrazione, rendendo quindi impossibile sollevare questioni di merito nell’opposizione contro l’ordinanza applicativa della sanzione accessoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, Sezione Civile, ha respinto l’appello presentato da A.XXX A.XX confermando così la sentenza impugnata. Inoltre, l’appellante è stato condannato a pagare le spese processuali, stabilite in euro 440,00 come compenso professionale, oltre a IVA, CPA e il 15% per spese generali. La decisione è stata presa il 15 maggio 2023 dal Giudice dott. Pier Vittorio Farinella.

Link alla sentenza

https://giuridica.net/wp-content/uploads/2023/07/Sentenza-354.pdf

Per altre sentenze come queste visita il sito di https://www.iltuoforo.net/ e attiva la demo gratuita

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Controlla altro
Close
Back to top button