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Commento a Sentenza: Tribunale di Treviso, rg. n. 11181/2014

Sentenza gentilmente segnalata dal giudice Alessandra Pesci.
 
Il Tribunale di Treviso in questa recentissima pronuncia ha affrontato una minuziosa questione giuridica di notevole interesse per gli operatori del diritto e niente affatto di lana caprina.
In via monitoria era stata promossa domanda di regresso ai sensi dell’art. 1298 c.c. sul presupposto che tra le parti esistesse un’obbligazione solidale costituita ex lege (art. 2055 c.c.) all’esito del primo grado del giudizio risarcitorio, durante il quale il Tribunale di Treviso aveva condannato in solido le due società al risarcimento del danno subìto dal loro creditore comune.
Nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la convenuta opposta (attrice sostanziale), con la memoria n. 1) ex art. 183, c. 6 c.p.c., ha modificato l’originaria domanda e ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto limitatamente a una minor somma rispetto a quella originaria, poiché nel frattempo era intervenuta la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva escluso il vincolo di solidarietà passiva tra i danneggianti.
Ciò che ha posto in essere l’opposta è stata una regolamentazione dei rapporti di dare e avere con la controparte in conseguenza del nuovo assetto di interessi stabilito in appello.
Il Tribunale di Treviso ha fatto proprio il recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 12310 del 2015 e pertanto ha ritenuto trattarsi in linea di principio di una modifica ammissibile della domanda originaria: tale modifica invero può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa, ovvero il petitum o la causa petendi, sempre a condizione che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale già dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali.
Nel caso di specie la società opposta ha modificato petitum e causa petendi dell’originaria domanda, rinunciandovi, e dimostrando così di ritenere la domanda modificata più rispondente ai propri interessi rispetto alla vicenda dedotta in giudizio.
Tuttavia la domanda come modificata è stata rigettata in quanto in realtà volta a esercitare l’azione di ingiustificato arricchimento ex artt. 2041-2042 c.c., la quale ha carattere sussidiario/residuale che impedisce il suo esercizio qualora sia possibile esperire altra azione. E nel caso di specie la società opposta ben avrebbe potuto soddisfare i propri interessi con l’esercizio dell’azione per la ripetizione dell’indebito, trattandosi di un cd. indebito oggettivo sopravvenuto (cfr. Cass. S.U. n. 5624/2009), e determinando ciò l’impossibilità di esperire l’azione di cui all’art. 2041 c.c.

Leggi il testo integrale della sentenza

dott.ssa Veronica Foroni

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Veronica Foroni

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Verona, tesi "Il consenso informato ai trattamenti sanitari nei soggetti incapaci tra esigenze di protezione della salute e tutela dell'autodeterminazione", relatore Prof. Riccardo Omodei Salè (110/110). Frequento la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università degli Studi di Trento e Verona. Praticante avvocato e tirocinante presso Tribunale di Verona - III sez. civile (magistrato referente dott. Massimo Vaccari). Appassionata di biodiritto e bioetica, mi interesso dei temi di diritto civile relativi a persone e famiglia (in particolare della tutela dei soggetti incapaci).

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