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Commento a sentenza: Tribunale di Reggio Emilia, n. 165/2017

La fattispecie dedotta dall’attrice nel giudizio stabilito dal Tribunale di Reggio Emilia con la pronuncia n. 165/2017 è stata da ella inquadrata nell’art. 2051 c.c., ai sensi del quale «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
Trattasi di una presunzione di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia salvo appunto che risulti oggettivamente impossibile l’esercizio di un adeguato controllo da parte del proprietario o custode; per dirla con un brocardo latino, «fortuitus casus est, qui nullo humano consilio praevideri potest».
Oggetto del contendere era in particolare la presunta responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune di Reggio Emilia per i danni riportati dall’attrice per aver inciampato in una buca creatasi sul marciapiede a causa dell’assenza di alcuni cubetti di porfido nella pavimentazione, peraltro ben nascosta dal fogliame.
A riguardo non si può non richiamare quel granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui è configurabile una responsabilità in capo alla Pubblica Amministrazione per gli eventi dannosi determinati da dislivelli o buche sul manto stradale o sui marciapiedi di proprietà comunale laddove sussistano i requisiti della loro non visibilità obiettiva e non soggettiva prevedibilità; invero, «costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo il quale colui il quale intende far valere una responsabilità contrattuale o extracontrattuale della Pubblica Amministrazione deve dimostrare che l’evento dannoso sia causalmente ricollegabile ad una insidia o trabocchetto, nascente da situazioni di fatto creatrici di un pericolo per l’utente della strada» (cfr. Cass. n. 2806/1966, Cass. n. 385/1969, Cass. n. 2244/1969, Cass. n. 3816/1969, Cass. n. 8244/1991, Cass. n. 8840/1991, Cass. n. 809/1995, Cass. n. 11069/1995, Cass. n. 12314/1998, Cass. n. 3991/1999, Cass. n. 366/2000, Cass. n. 7938/2001, Cass. n. 9092/2001, Cass. n. 16179/2001, Cass. n. 11250/2002, Cass. n. 14993/2002, Cass. n. 15710/2002, Cass. n. 16356/2002, Cass. n. 17152/2002, Cass. n. 1571/2004, Cass. n. 10132/2004, Cass. n. 10654/2004, Cass. n. 22592/2004, Cass. n. 20757/2010).
La Suprema Corte ha più volte chiarito che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c. (e non ai sensi dell’art. 2043 c.c., come in precedenza prospettato dalla giurisprudenza di legittimità), per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo (cfr., ex multis, Cass. n. 23919/2013).
La Suprema Corte ha poi ben chiarito come il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non possa prescindere da un modello relazionale: la cosa deve essere vista nel suo normale interagire con il contesto dato, talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante; ne deriva che se il contatto con la cosa provoca un danno per l’abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l’operare della presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (cfr. Cass. n. 16527/2003).

dott.ssa Veronica Foroni

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Veronica Foroni

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Verona, tesi "Il consenso informato ai trattamenti sanitari nei soggetti incapaci tra esigenze di protezione della salute e tutela dell'autodeterminazione", relatore Prof. Riccardo Omodei Salè (110/110). Frequento la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università degli Studi di Trento e Verona. Praticante avvocato e tirocinante presso Tribunale di Verona - III sez. civile (magistrato referente dott. Massimo Vaccari). Appassionata di biodiritto e bioetica, mi interesso dei temi di diritto civile relativi a persone e famiglia (in particolare della tutela dei soggetti incapaci).

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