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ITFPLUS: Usucapione di un fondo tramite coltivazione ma senza recinzione

L’usucapione di un fondo agricolo tramite sola coltivazione, senza recinzione, non è generalmente sufficiente a provare il possesso “uti dominus”, poiché manca la manifestazione inequivocabile dell'”ius excludendi alios” (diritto di escludere i terzi). La giurisprudenza costante richiede atti più pregnanti di esclusione, come la recinzione, per integrare il possesso utile ai fini dell’acquisto per usucapione[1][2][3][5].

1. Riassunto dei risultati dalle sentenze
Dai primi 10 estratti delle 131 sentenze trovate, emerge un quadro univoco: la mera coltivazione del fondo non basta a dimostrare l’usucapione, in quanto attività compatibile con tolleranza del proprietario o titolo precario[1][5]. La recinzione è indicata come prova dirimente dell’intento di possedere come dominus, escludendo i terzi[1][2]. Ad esempio:
• Sentenza Tribunale Locri n. 597/2025: la recinzione esterna non delimita i fondi coltivati, rendendo insufficiente la prova dell’usucapione senza recinzione specifica[1].
• Sentenza Corte Appello Catania n. 1446/2025: la coltivazione e pascolo non sono supportati da recinzione adeguata, elemento “dirimente”[2].
• Sentenza Tribunale Matera n. 630/2025: esplicitamente, “non basta la prova della sua coltivazione” per usucapione[5].

Altre sentenze menzionano coltivazione e manutenzione senza recinzione, ma non accolgono l’usucapione o ne dubitano[3][4].

2. Orientamenti giurisprudenziali rilevanti
• Cassazione costante (es. ord. n. 1121/2024, n. 1796/2022): la coltivazione di fondo agricolo è “pienamente compatibile” con mera tolleranza e non esprime possesso “uti dominus”; la recinzione è “la più rilevante dimostrazione” di ius excludendi alios[1][5][6].
• Corte Appello Roma n. 1669/2023: conferma che la recinzione prova l’intenzione di escludere terzi, anche senza altre attività[2].
• Eccezione teorica: l’usucapione è possibile “aliunde” (con altre prove), ma la recinzione resta manifestazione “non equivoca”[3][4][9]. Nessuna sentenza tra i risultati accoglie usucapione solo con coltivazione senza recinzione.

3. Sentenze più utili per il caso
Per un caso di usucapione per coltivazione senza recinzione, prioritizza:
• Sentenza Tribunale Matera n. 630/2025 [5]: diretta sul punto, nega sufficienza della coltivazione.
• Sentenza Tribunale Locri n. 597/2025 [1]: analizza recinzione parziale e fondi coltivati, rilevante per mancanza di delimitazione.
• Sentenza Corte Appello Catania n. 1446/2025 [2]: esclude usucapione per assenza di recinzione dirimente nonostante coltivazione.

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4. Suggerimenti per affinare la ricerca
Affina con termini come “ius excludendi alios“, “Cassazione 1121/2024” o “ordinanza 1796/2022” per catturare riferimenti supremi. Aggiungi “giardino” o “fondo non rustico” se il caso varia dal contesto agricolo stretto, o filtra per “rigetto usucapione coltivazione”[3][9]. Se servono prove alternative (es. manutenzione sistematica), cerca “usucapione aliunde recinzione”.

📄 Sentenze trovate (131 totali):

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_LOCRI_N._597_2025_-_N._R.G._00001566_2022_DEPOSITO_MINUTA_27_10_2025__PUBBLICAZIONE_27_10_2025.pdf

inoltre, riferito che la recinzione è posta solamente lungo il perimetro esterno dell’intera area, mentre non vi è alcuna recinzione tra i fondi coltivati dalla , da un lato … accertamento dell’intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell’esercizio del possesso “uti dominus” del bene, la prova dell’intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto

SENTENZA_CORTE_DI_APPELLO_DI_CATANIA_N._1446_2025_-_N._R.G._00000332_2024_DEPOSITO_MINUTA_31_10_2025__PUBBLICAZIONE_31_10_2025.pdf

riferimento all’asserito espletamento di attività di pascolo di animali e di coltivazione del fondo a far data dagli anni ’90, in quanto non supportata da elementi utili a dimostrarne … chiede l’accertamento per usucapione, di attività ulteriori che esprimano la stretta relazione con il bene. Invero, la materiale recinzione del fondo, dirimente in tal senso, non è stata adeguatamente

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_LANUSEI_N._67_2025_-_N._R.G._00000258_2021_DEL_11_03_2025_PUBBLICATA_IL_11_03_2025.pdf

alcun soggetto terzo rispetto al presente procedimento ha mai utilizzato i fondi per i quali è causa senza l’esplicito consenso degli attori e nemmeno ha contestato il relativo possesso … Pertanto, relativamente alla domanda di usucapione promossa dagli attori si deve preliminarmente rilevare l’ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota (cfr. Cass. civ. 14 giugno

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_FORLI’_N._769_2024_-_N._R.G._00000312_2019_DEL_15_09_2024_PUBBLICATA_IL_18_09_2024.pdf

sino ad oggi sono stati coltivati e manutenuti (con taglio dell’erba, pulizia del fondo, abbattimento delle piante spontanee, coltivazione a orto, altro), ovvero utilizzati parcheggiando auto, depositando legna … raccordo su di esso esistente si possa desumere, senza incertezze o ambiguità, la funzione di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente ed altresì che l’opera esiste anche

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_MATERA_N._630_2025_-_N._R.G._00001920_2020_DEPOSITO_MINUTA_15_12_2025__PUBBLICAZIONE_16_12_2025.pdf

proprietà di un fondo per usucapione non basta la prova della sua coltivazione, trattandosi di attività materiale che non esprime in modo inequivocabile l’intento del coltivatore di possedere … usucapione in favore di colui che per oltre venti anni ha coltivato un fondo altrui affermi che nel caso di specie «una manifestazione esteriore dell’intento del coltivatore di possedere

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