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Cassazione e assegno divorzile: le considerazioni dei giudici

Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 18287, ha confermato l’orientamento già designato l’anno scorso (e che abbiamo ampiamente trattato) in tema di assegno di divorzio. Per un’altra volta, infatti, viene messo da parte il criterio del tenore di vita per il calcolo della cifra che l’ex coniuge avrebbe dovuto corrispondere alla controparte.
Le reazioni, anche questa volta, non si sono fatte mancare: da una parte chi ha applaudito alla cancellazione di una visione che vedeva il matrimonio come una sorta di “rendita di posizione”, dall’altra le preoccupazioni per quella che può sfociare in una penalizzazione eccessiva del coniuge più debole economicamente.
Con la sentenza di ieri, la Cassazione ha voluto stabilire un equilibrio in seguito a un anno fatto di plausi e polemiche. Per prima cosa si sottolinea che l’assegno di divorzio ha sì una funzione assistenziale, ma allo stesso tempo compensativa e perequativa. Funzioni che si rifanno al principio costituzionale di solidarietà, il quale trova diretta applicazione nel confronto delle condizioni economiche dei coniugi.
Quindi non si tenga più conto del regime di vita tenuto durante il matrimonio, ma si calcoli la corresponsione in base al contributo dato alla vita familiare, alle aspettative economiche e le eventuali occasioni professionali sacrificate per dedicarsi alla famiglia (ovviamente, tenendo conto dell’età e della durata della relazione). In definitiva bisogna considerare lo squilibrio tra i due coniugi per effetto del matrimonio, e il compito dell’assegno sarà quello di contribuire a eliminarlo.
Precisa, poi, la Corte, come il giudice debba prestare particolare attenzione: con le modalità specificate, infatti, non si distinguerà più la fase di decisione sull’esistenza del diritto all’assegno dalla sua quantificazione. «L’adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte».
L’assegno, quindi, non avrà la funzione di ricostruire il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio, ma sarà un riconoscimento per il ruolo avuto dall’ex coniuge economicamente più debole sia alla vita familiare che alla situazione che si sta esaminando.
 

Fonti
Ansa.it
IlSole24Ore
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Redazione interna sito web giuridica.net

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