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Baby-sitter e le prestazioni lavorative familiari

Nella sentenza n. 150/2017 del Tribunale di Piacenza la ricorrente cita in giudizio la sorella, chiedendogli il pagamento della retribuzione alla nipote che svolgeva regolarmente l’attività di baby-sitter per 10 ore al giorno dal lunedì al venerdì.
L’attività di baby-sitter ricade nell’alveo delle prestazioni lavorative rese tra familiari, intendendosi per tali quelle prestazioni svolte in favore del coniuge (o del convivente more uxorio) e dei parenti e affini conviventi, aventi come oggetto qualsiasi attività che faccia capo al coniuge o familiare in favore del quale la prestazione viene resa. La peculiarità di tali tipologie di prestazioni concerne la presunzione di gratuità, trovando esse causa nei vincoli di affetto e solidarietà che caratterizzano il contesto familiare.
A fortiori la sentenza n. 7845/2003 della Cassazione sancisce che «la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare, può essere superata dalla parte che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti solo con una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità».
È necessario, quindi, vedere se la ricorrente ha recato un impianto probatorio tale da far crollare la presunzione di gratuità di tale attività lavorativa.
Tenendo a mente che possono costituire indici rivelatori della subordinazione la collaborazione e l’inserimento continuativo del lavoratore stesso nell’impresa, il vincolo di orario, la forma della retribuzione e l’assenza di rischio, nelle testimonianze processuali non ci sono elementi tali da far propendere verso una subordinazione del soggetto in questione.
I testimoni hanno infatti asserito che il soggetto in questione si occupava volontariamente della bambina non solo senza vincoli di orari ma anche rifiutando piccoli compensi e regali.
Al giudice non resta che riconoscere il valore di gratuità della prestazione in questione, rigettando le pretese della ricorrente.

Leggi il testo integrale – Tribunale di Piacenza, sentenza n. 150/2017

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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