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Cessione del credito e tasso d’usura

Sentenza

La causa riguarda un’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona il 08.02.2021 per un importo di 18.732,70 euro oltre interessi e spese. P.XX F.XXXXXXX, residente a Verona, rappresentato dall’avv. P.XXX C.XXXXX, si oppone alla I.XXXXXX I.XXXXXXX S.p.a., con sede a Venezia Mestre, assistita dall’avv. M.XXX P.XXXXX. La sentenza n. 123/2024, pubblicata il 17/01/2024, rigetta la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo e l’accertamento dell’irritualità, irrilevanza o nullità della documentazione prodotta dall’opposta. Inoltre, viene respinta la richiesta di riduzione del credito applicando il tasso di interesse legale e l’esenzione delle spese della fase monitoria per mancanza di diffida preventiva.


L’opposta, costituendosi regolarmente, chiede il rigetto dell’opposizione avversaria come infondata sia nei fatti che nel diritto. In via subordinata, nel caso la revoca del decreto ingiuntivo venisse respinta, chiede che la parte opponente sia comunque condannata al pagamento dell’importo originario di 18.732,70 euro, oltre agli interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente stabilito sulla quota capitale residua, o eventualmente alla somma diversa che sarà accertata nel corso del giudizio.

I termini per il deposito delle memorie istruttorie sono concessi secondo l’articolo 183 comma 6 del codice di procedura civile, e successivamente viene fissata un’udienza per la discussione orale secondo l’articolo 281 sexies del codice di procedura civile.

Le eccezioni preliminari della parte opponente vengono respinte perché i documenti prodotti dall’opposta dimostrano che l’opponente era a conoscenza della cessione del credito, e l’estratto conto mostra che il debito residuo, dopo i pagamenti effettuati, ammontava a 14.537,42 euro, cui vanno aggiunti gli interessi di mora per arrivare all’importo ingiunto di 18.732,70 euro. Gli interessi passivi pattuiti nel contratto di finanziamento personale sembrano essere conformi al Decreto Ministeriale vigente, e il tasso applicato rientra nel range stabilito dal suddetto decreto.


La giurisprudenza di legittimità, come ribadito dalla Cassazione civile sez. III con la sentenza n. 8883 del 13/05/2020, sottolinea che è responsabilità della parte che solleva l’applicazione del tasso usurario fornire prove specifiche riguardo al superamento del tasso soglia, indicando modalità, tempi e misura del superamento. Questa precisazione è cruciale per valutare l’incidenza della presunta nullità nel rapporto contrattuale e l’interesse effettivo a ottenere un pronunciamento giudiziale in merito.

Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione civile Sezioni Unite con la sentenza del 18/09/2020. La valutazione dell’usurarietà si basa sul confronto tra il Tasso Effettivo Globale (TEG) e il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), quest’ultimo fissato trimestralmente con decreto ministeriale. È fondamentale che vi sia simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella del TEG contrattuale, altrimenti il risultato potrebbe essere viziato.

La legge disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione gli stessi elementi. Pertanto, la simmetria tra il TEGM e il tasso effettivo globale della singola operazione è un principio fondamentale. Le somme o gli oneri che non costituiscono costi negoziali reali, assimilabili agli interessi, non devono essere incluse nel TEG.

P.Q.M.

La corte ritiene la totale infondatezza dell’opposizione e condanna l’opponente al pagamento delle spese processuali a favore della parte opposta, stabilite come indicato nel dispositivo. In definitiva, rigetta l’opposizione contro il decreto ingiuntivo indicato e lo dichiara immediatamente esecutivo. Pertanto, il signor F.XXXXXXX è condannato a rimborsare alla società opposta le spese del procedimento, pari a complessivi 3.400,00 euro oltre agli accessori, anticipazioni e IVA se dovuta.

Link alla sentenza

https://giuridica.net/wp-content/uploads/2024/02/Sent-123-24-Verona.pdf

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