Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. I Civile – Sentenza n. 1464/2015 del 4.06.2015 (Dott.ssa Ghermandi)

Vendita di cose immobili

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Verona
Sezione 1A civile

Il G.U. Dott. LARA GHERMANDI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: VENDITA DI COSE MOBILI

nella causa civile promossa con atto di citazione in opposizione a D.l. ritualmente notificato N. 20309 Cron. Uff. Notifiche

TRIBUNALE DI VERONA

DA

SI S. SOC. COOP. in liquidazione, in persona del liquidatore con sede in Palermo; elettivamente domiciliata in Verona presso lo studio dell’Avv.to G. S. che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv.to F. P. T. del foro di Palermo, come da mandato a margine dell’ atto di citazione in opposizione a D.l.

OPPONENTE

CONTRO

H. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Lugagnano di Sona (VR)
elettivamente domiciliata in Verona presso lo studio dell’AVV.to G. T. che la rappresenta e difende come da mandato a margine del D.l.

OPPOSTA

CONCLUSIONI

PARTE OPPONENTE:

rigettata ogni contraria istanza, eccezione o difesa; preliminarmente nel rito;
– dichiarare la propria incompetenza territoriale e dichiarare la competenza del Tribunale di Palermo;
– ammettere per la forma il presente atto di opposizione proposto ai sensi dell’art. 645 c.p.c.;
nel merito:
– ritenere e dichiarare nullo e/o con qualsiasi provvedimento privare di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 3648/11, emesso in data 21/09/2011 dal Tribunale di Verona in fasore della “H. S.p.A.” ed in danno della “Si. S. soc. coop. in liquidazione” per la capitai somma di Euro 18.630,00, oltre interessi, spese di estratto autentico pari ad Euro 44,38 e spese legali, poiché infondato in fatto ed in diritto per le argomentazioni tutte esposte in narrativa; con vittoria di spese, competenze ed onorari.

PARTE OPPOSTA:

IN VIA PRELIMINARE
Concedersi la provvisoria esecuzione del decreto opposto per i motivi dedotti e per essere la opposizione priva di prova scritta o di pronta soluzione.

NEL MERITO
Respingersi le domande e le eccezioni preliminari di rito tutte avversarie siccome improponibili, inammissibili e infondate in fatto e diritto e per l’effetto confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 348/2011 Ring e in ogni caso condannarsi la opponente in persona del suo liquidatore pro-tempore a parte all’opposta come sopra rappresentato la capita somma di Euro 18.630,00, I.V.A. inclusa, oltre agli interessi di mora dalla scadenza e/o da quella di costituzione in mora al saldo effettivo al tasso di cui all’art. 5 D.Lgs. n.231/2002.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite e della fase monitoria.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione ex art. 645 c.p.c. ia società SI.S. Soc. Coop. in liquidazione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9327/2011 – RG, n. 3648/2011 Ing. con il quale il Tribunale di Verona, su ricorso della società H. s.p.a., le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 18.630,00, oltre interessi e spese del procedimento, quale corrispettivo del servizio di installazione di negozio completo e fornitura di arredi.

A sostegno della proposta opposizione la società SI.S. Soc. Coop. in liquidazione ha eccepito, in primo luogo, l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, indicando come Foro competente quello di Palermo. Nel merito, poi, l’opponente ha negato di essere tenuta al pagamento delle somme ingiunte, assumendo che F. fornitole costituiva oggetto di comodato gratuito nell’ambito del contratto di franchising intercorso con la ditta di calzature C.; ha soggiunto peraltro di avere restituito tutto l’arredo, una volta venuto meno il rapporto di franchising, alla ditta M. A. Autotrasporti, sostenendo che quest’ultima continuasse a detenerlo per conto della ditta C..

I motivi di opposizione, per quanto si dirà di seguito, non possono essere accolti.

Deve dirsi infondata, in primo luogo, l’eccezione di incompetenza territoriale.

Va osservato al riguardo che parte opponente ha fondato tale eccezione sul solo rilievo di inapplicabilità dell’art. 16 (rubricato “Foro competente”) del “Contratto di Fornitura” per omessa espressa sottoscrizione della clausola, senza tuttavia prendere in esame tutti i possibili criteri di radicamento della competenza, come necessario per validamente sostenere l’eccezione. Grava infatti sulla parte che eccepisca l’incompetenza territoriale derogabile per la quale sussistano più criteri concorrenti l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione, l’eccezione deve essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissata la competenza del giudice adito (efr: Cass. Civ. 21.07.2011, n. 15996; Cass. SSUU. 29.10.2007. n. 22639).

Nella specie, peraltro, il Tribunale adito risulta territorialmente competente, ex art. 1182 co 3 c.c., sotto il profilo del forum destinatele sol ut ionis, posto che la società creditrice risulta avere la propria sede nel circondario del Tribunale di Verona.

Nel merito, poi, gli esiti dell’istruttoria inducono a ritenere fondata la pretesa di H. s.p.a.

Posto che l’opponente non ha contestato, in fatto, che l’opposta abbia curato l’allestimento del suo negozio in Caltanissetta, deve rilevarsi come le deposizioni rese dai testi escussi in corso di causa non abbiano in alcun modo confortato l’assunto di Si S. secondo il quale l’arredamento del negozio per cui è ingiunzione sarebbe stato concesso in comodato gratuito dalla ditta affiliarne nell’ambito del contratto di Franchising intercorso per la vendita delle calzature a marchio C., essendo al contrario emerso che i costi per l’arredamento erano a carico del l’affiliato.

Il teste A. Car., al tempo amministratore delegato della società H. s.p.a., ha infatti confermato sia l’avvenuta fornitura degli arredi e la loro destinazione al negozio dell’opponente in Caltanissetta, sia il corrispettivo per la fornitura alla S.S., precisando che gli accordi, solo verbali in quanto il contratto non era stato mai restituito firmato, erano intercorsi con il signor C. S., responsabile del Format C. per conto della società A. Style.

La circostanza ha trovato peraltro riscontro anche nella deposizione del teste Augusto C., (indicato dalla stessa opponente) il quale ha confermato di avere avuto con Si S. un contratto di somministrazione scarpe ad insegna monomarca e con H. un rapporto per la fornitura di arredi e attrezzatura informatica in generale per tutti i negozi affiliati e per la sua stessa azienda A. Style s.r.l., ha riferito che i rapporti tra H. e Si S. erano stati tenuti appunto dal detto sig. C. S., quale procacciatore d’affari che procurava le affiliazioni e ha altresì dichiarato che la società affiliante non forniva gli arredi agli affiliati, ma aveva solo individuato il fornitore comune degli arredi, il cui costo rimaneva a carico dell’affiliato. Ha quindi precisato il teste che la regola generale era che H. si accordasse direttamente con l’affiliato, che veniva stabilito un importo come start up iniziale e le successive quote mensili e che se il mobilio era stato fornito le parti dovevano avere raggiunto un accordo; il teste ha poi confermato il corrispettivo della fornitura come indicato dall’opposta, corrispettivo di cui ha detto di avere avuto notizia in quanto i contratti arrivavano per conoscenza anche ad A. Style. Ha infine precisato che gli arredi erano stati poi restituiti direttamente a tale M. A., che li aveva consegnati, negando di essere proprietario degli arredi e che gli dovessero essere restituiti.

Il tenore delle deposizioni assunte induce dunque ad individuare indubitabilmente nella società opponente il soggetto tenuto al paga mento del costo dell’allestimento del negozio, essendo stata smentita in sede istruttoria la tesi della concessione degli arredi in comodato da parte dell’affiliato ed avendo per contro trovato conferma la prospettazione dell’opposta della fornitura diretta degli stessi all’opponente.

Né possono rilevare, a fronte della ricostruzione dei rapporti emersa in sede testimoniale, la mancata sottoscrizione del modulo d’ordine, non richiedendo il contratto in oggetto la forma scritta e il contenuto delle mail prodotte in atti dall’opponente, che nulla provano in ordine ai termini degli accordi contrattuali.

Si osservi peraltro che l’opponente, che non ha per il resto contestato gli importi delle fatture, non ha dimesso in atti copia del contratto di franchising – che verosimilmente disciplinava anche la distribuzione degli oneri di allestimento delle unità di vendita – né ha altrimenti supportato la propria tesi.

L’opposizione deve quindi essere respinta, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta

RIGETTA

L’opposizione e per l’effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto.

CONDANNA
L’opponente SI.S. Soc. Coop. in liquidazione alla rifusione, in favore della società opposta H. s.p.a. delle spese di lite, che liquida in € 4000,00 per compenso, oltre 15% spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Verona 7 aprile 2015

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