Sentenze

Tribunale Ordinario di Verona, Sez. I Civile – Sentenza n. 1451/2015 del 3.06.2015 (Dott.ssa Abate)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Prima civile

Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 861/2011 R.G. promossa

da

Z. B. (C.F. ) con il patrocinio dell’Avv. P. T. del Foro di Padova e dell’Avv. P. M. e con elezione di domicilio presso lo studio del secondo, Verona;

ATTRICE

contro

SCUOLA APOSTOLICA BERTONI DEGLI STIMMATINI (C.F. )

CONVENUTA CONTUMACE

PER L’ATTRICE:

a) Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Verona, accertata e dichiarata la responsabilità dell’Ente convenuta nell’evento accaduto il 28.10.2005, condannare lo stesso al risarcimento dei danni materiali e non materiali, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi alla Sig. Bruna Z. B. e che, allo stato, si quantificano in complessivi € 20.945,25 o, altra somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia;
b) computarsi gli interessi legali e da svalutazione dal momento dell’accadimento dell’evento all’effettivo soddisfo;
c) vittoria di spese, competenze e onorari con rivalse IVA e CPA come da producenda nota;
d) sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

CONCLUSIONI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 1.2.2011 Z. B. conveniva innanzi al Tribunale di Verona la Scuola Apostolica Bertoni degli Stimmatini, al fine di ottenere il risarcimento dei danni da essa sofferti in seguito a sinistro verificatosi il 28.10.2005, durante una visita presso il Santuario della Madonna di Lourdes, in Verona, allorché scivolava su una pedana posta sulla gradinata di accesso alla chiesa.

A parere dell’attrice, dei danni da essa riportati doveva ritenersi responsabile, secondo la disciplina di cui all’art. 2051 c.c., la Scuola Apostolica Bertoni degli Stimmatini, poiché quest’ultima era l’ente proprietario del Santuario di Lourdes ed in tale qualità era intervenuta volontariamente nel precedente giudizio promosso nei confronti del Santuario di Lourdes, definito con declaratoria di nullità della citazione per inesistenza della parte convenuta (v., sentenza n. 1874/2010 di questo Tribunale).

Pur ritualmente citata, la convenuta non si è costituita.

Orbene, la fattispecie dedotta in causa deve essere effettivamente ricondotta all’ipotesi normativa di cui all’art. 2051 c.c.

In linea astratta, le previsioni degli artt. 2043 e 2051 c.c. si differenziano in quanto la prima impone a tutti un obbligo generico, di contenuto negativo, di astensione da atti che possano recare danni a terzi, mentre la seconda, in relazione al potere di fatto che il custode esercita sulla cosa, stabilisce un dovere specifico di contenuto positivo, consistente non solo nel mantenimento del controllo del bene, ma anche nell’adozione delle misure idonee ad impedire che esso rechi danno a terzi; il custode, infatti, ha il dovere di accertarsi che il bene oggetto della sua vigilanza si trovi in una situazione tale, o per il dinamismo ad essa connaturato o per lo sviluppo di un agente dannoso in esso insorto, da cagionare danni a terzi e, nel caso positivo, di adottare tempestivamente le cautele idonee ad evitare la degenerazione della situazione, da pericolosa a dannosa.

Sul piano probatorio, l’accertamento in ordine alla responsabilità per danni da cose in custodia prescinde dal profilo del comportamento del custode, trattandosi di elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa, nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode – dovendo per tale intendersi anche l’ente pubblico proprietario o manutentore rispetto a strade aperte al pubblico transito, a prescindere dall’estensione di queste ultime (v. Cass. 20/02/2013 n. 4244) – per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.

Incombe, invero, al danneggiato l’onere di provare unicamente l’esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, mentre spetta al custode, per andare esente da responsabilità, di provare che il danno è derivato da caso fortuito, cioè di provare che la cosa sia stata resa fattore eziologico dell’evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale e per ciò stesso imprevedibile (v. Cass. 25.7.2008 n. 20427).

Ciò posto, in specie, risulta innanzitutto accertata con la sentenza del Tribunale di Verona n. 1874/2010, già sopra indicata, la qualità di ente proprietario del Santuario in capo alla Scuola Apostolica convenuta (cfr. motivazione, ove si legge “dall’esame degli scritti difensivi emerge come il Santuario convenuto in giudizio non sia un soggetto giuridico ma soltanto un bene di proprietà della Scuola Apostolica Bertoni degli Stimmatini”) e, con essa, la sussistenza di un obbligo di custodia relativamente alla cosa.

Sono state poi assunte la testimonianza di V. M., che ha confermato la ricostruzione del sinistro contenuta nell’atto introduttivo, dichiarando di aver visto cadere a terra l’attrice mentre scendeva la pedana posta sulla gradinata di accesso al santuario, priva di corrimano e bagnata, e di aver constatato le lesioni dalla stessa riportare al braccio, e a testimonianza di Quintavalle Giulio, autista del pullman che aveva accompagnato la comitiva alla visita presso il Santuario della Madonna di Lourdes, il quale ha ricordato di essere stato chiamato perché c’era stato l’incidente, di aver visto la sig.ra Z. B. a terra in prossimità della pedana, di aver personalmente verificato che la pedana era scivolosa.

Operando, in tale contesto, la presunzione iuris tantum della sua responsabilità, sarebbe spettato alla Scuola Apostolica di fornire dimostrazione degli estremi del fortuito, ma l’Ente, rimasto contumace, non ha offerto alcun elemento di valutazione in tal senso.

In mancanza di prova liberatoria, all’Ente convenuto deve imputarsi la responsabilità dell’incidente di cui è causa.

Quanto al risarcimento del danno, dalla documentazione medica e dalla perizia redatta dalla dott.ssa Cristina Dal Pozzo, dimesse dell’attrice, si evince che nel sinistro quest’ultima ha riportato esiti di frattura leggermente disassata con interessamento articolare dell’epifisi distale del radio destro e distacco della stiloide ulnare, caratterizzati da deformazione del polso a baionetta con sporgenza della stiloide ulnare-radio-carpica limitata di 1/3 in flessione dorsale, fra 1/3 e 1/2 in flessione palmare, inclinazioni ridotte di circa 1/2 supinazione resistente ai gradi estremi e pronazione ridotta fra 1/3 e 1/4, deficit di forza prensile e dolore spontaneo e alla prensione al polso destro, e, tenuto conto dei periodi di ricovero (3 giorni) e gessatura (4 settimane) e dell’ulteriore periodo di riposo certificato, appare corretta, oltre che adeguatamente riscontrata dai documenti in atti, la quantificazione fornita nella perizia di parte, di un’invalidità temporanea totale di 3 giorni, di 30 giorni al 75%, di 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25%, e di una riduzione permanente della validità somatopsichica pari al 9 %.

All’attrice, di anni 69 al tempo dell’incidente, va dunque riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico, determinato, alla stregua delle risultanze dell’elaborato peritale e in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, negli importi di € 15.182,00 per le lesioni permanenti e di € 4.608,00 per l’inabilità temporanea (su un punto base di ITT di € 96,00), e così complessivamente € 19.790,00.

Alla sig.ra Z. B. non spettano ulteriori adeguamenti, posto che delle sofferenze normalmente conseguenti al tipo di lesioni riscontrate dal CTU si è già tenuto conto nella liquidazione della suindicata voce di danno biologico e che alcun specifico, concreto elemento è stato allegato da cui evincersi ulteriori riflessi pregiudizievoli in capo all’attrice.

Risultano comprovati esborsi per spese mediche e di perizia di parte per un totale di € 448,80 (€ 148,80+300,00).

Trattandosi di un credito di valore, sulla somma complessivamente dovuta di € 20.239,80 vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria; in particolare, gli interessi vanno riconosciuti a decorrere dalla data del sinistro sulla somma previamente devalutata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della sentenza. Nulla può essere liquidato per gli “aiuti domestici” ricevuti, non essendo stata comunque versata in atti la necessaria documentazione fiscale e, all’udienza del 20.10.2011, non risultando neppure formulata richiesta di prova orale.

Sulla somma che ne consegue spettano gli interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo sul quantum del risarcimento riconosciuto secondo i parametri vigenti.

PQM

definitivamente pronunciando nella causa civile pendete tra te parti indicate in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

in accoglimento della domanda, condanna la convenuta al pagamento in favore dell’attrice, a titolo risarcitorio, della somma di € 20.239,80, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in motivazione;

condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell’attrice, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Verona lì 1 giugno 2015.

IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Abbate

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