Diritto di famigliaMassime AIAFNews giuridiche

Sull’inammissibilità della rinuncia unilaterale alla domanda di divorzio congiunto

22 GIU 2020 – VENEZIA
Tribunale di Venezia, 8 giugno 2020, n.884 – Pres. Rel. Simone

DIVORZIO CONGIUNTO – REVOCA UNILATERALE DEL CONSENSO – INAMMISSIBILE – PRESUPPOSTI DOMANDA DI DIVORZIO – SUSSISTENZA
(art. 4 L. 898/70)

Una volta presentata domanda congiunta di divorzio, è inammissibile la successiva rinuncia unilaterale del coniuge agli atti del procedimento, poiché la stessa, in quanto non condivisa dall’altro coniuge, non impedisce l’accertamento da parte del Tribunale della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e non comporta il venir meno degli accordi patrimoniali intervenuti tra i coniugi, posto che la rinuncia non è stata motivata da errore, violenza o dolo.

[Nel caso di specie, il Tribunale, in via preliminare, ha dichiarato inammissibile la revoca del consenso da parte di uno soltanto dei coniugi, considerando che la natura negoziale e processuale dell’accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell’iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell’altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi, ed ha quindi accolto nel merito la domanda congiunta di divorzio, sussistendone i presupposti di legge].

Conformi Cass. 10463/2018; Cass. 19540/2018; Cass. 6664/1998

Massima a cura dell’avv. Marcella Tabacchi

Per consultare il testo integrale della sentenza, iscriviti ad AIAF Veneto

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button