Tribunale Ordinario di Verona, Sezione III Civile ? Sentenza 31.10.2013 (Dott. C. Sigillo)

Contratti agrari – Prelazione e riscatto – Societ? agricola semplice

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dott. Carmelo Sigillo
in funzione di giudice unico
ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile ordinaria originariamente promossa con ricorso ai sensi dell?art. 702 bis cpc depositato il 25 agosto 2011, iscritta al n. ? ? ? ? ? del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l? anno 2011

da

AAP societ? agricola semplice

? ATTORE ?

contro

PG e DA

? CONVENUTO ?

pubblicata a norma dell?art. 281 sexies cpc mediante lettura del seguente dispositivo e della contestuale motivazione all?udienza sulle conclusioni precisate a verbale.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Gli artt. 132 cpc e 118 att. nel testo attuale esonerano l?estensore dal riepilogare le rispettive allegazioni delle parti e lo autorizzano ?alla concisa esposizione delle ragioni della decisione? mediante immediata indicazione dei punti rilevanti in fatto e in diritto. Ci? premesso, nella fattispecie pu? osservarsi quanto segue.

L?esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrario spetta anche alla societ? agricola semplice purch? almeno la met? dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto ?come risultante dall?iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese?, secondo testuale previsione del l?art. 2 D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99.

Esaminando il corrispondente documento prodotto da PG, ossia il certificato 28 febbraio 2011 dal registro delle imprese di Trento con i dati identificativi dell?impresa stessa (doc. 3), si coglie come a nessuno dei due soci (omissis) sia attribuita la qualifica di coltivatore diretto, tanto che l?attore vuole dimostrarla (omissis) con apporti probatori separati. Ma l?omessa indicazione della qualifica di coltivatore diretto del socio nell?iscrizione dell?impresa alla sezione speciale del registro preclude per ci? solo l?accoglimento della domanda di riscatto, e ci? per difetto di un requisito essenziale la cui dimostrazione deve emergere erga omnes secondo le precipue modalit? previste dalla legge in materia, che non tollerano equipollenti.

Tanto deve argomentarsi non solo seguendo la formulazione letterale della norma citata, da interpretare nel rispetto delle regole ermeneutiche dell?art. 12 comma 1 delle preleggi e in funzione delle ragioni di evidenza e chiarezza nei rapporti con i terzi sottese dalla disposizione stessa, ma anche valorizzando le previsioni del sistema di pubblicit? delle imprese. L?art. 2 del DPR 16 settembre 1996 n. 559 era gi? intervenuto infatti a modificare il regolamento di attuazione del registro delle imprese emanato con DPR n. 581 del 1995, inserendo all?art. 24 un ulteriore comma secondo il quale ?la certificazione delle societ? semplici esercenti attivit? agricole, costituite da soci con la qualifica di coltivatore diretto, attesta, per ciascun socio, anche la predetta qualifica?.

Ove si ricordi che l?iscrizione al registro delle imprese ha la funzione di pubblicit? dichiarativa di cui all?art. 2188 cc tra l?altro per i coltivatori diretti (art. 2 D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228), con espresso richiamo dell?efficacia tipica prevista dall?art. 2193 cc, non pu? che trovare conferma il rilievo preliminare svolto in ordine alla carenza dei presupposti soggettivi per l?accoglimento della domanda. La qualifica di coltivatore diretto di uno dei due soci della AAP rientra senz?altro nel novero di quei fatti ?dei quali la legge prescrive l?iscrizione? e che, se non sono iscritti, ?non possono essere opposti ai terzi?, tra i quali ovviamente i terzi acquirenti del fondo ed odierni convenuti.

Per quanto l?art. 2193 cc faccia salva la prova che i terzi abbiano avuto comunque conoscenza del fatto non iscritto, in realt? tale regola generale ? derogata dalla norma speciale di cui all?art. 2 D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 che sta a base della domanda di riscatto. In ogni caso, ? comunque tranchant la considerazione che l?onerato della prova, ossia la societ? attrice, nulla ha dedotto in tal senso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate alla luce del DM 20 luglio 2012 n. 140 in complessivi ? 3.000,00 di cui 50 per anticipazioni.

P.Q.M.

Il tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, respinge la domanda e condanna l?attore al rimborso delle spese processuali liquidate in complessivi ? 3.000,00 oltre accessori di legge.

Verona 31 ottobre 2013

IL GIUDICE
(C. Sigillo)

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