Tribunale Ordinario di Verona, Sezione III Civile ? Ordinanza 23.4.2015 (Dott. F. Chiavegatti)

procedimento possessorio – responsabilit? aggravata ex. art. 96

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
III SEZIONE CIVILE

 

Nella causa civile iscritta al n. r.g.??????????? /2015 promossa da:

P. V. S.P.A. (C.F.????????????????? ), con il patrocinio dell?avv. R. S., elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. R. S.

contro

M. Z. (C.F. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ), con il patrocinio dell?avv. M. A. e dell?avv. G. M. (C.F.???? ? ? ?? ???? )? VENEZIA MESTRE; S. M. (C.F.????????????????????????? ) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in? MESTRE presso il difensore avv. M. A.

 

Il Giudice dott. Chiavegatti Francesco,
a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

? rilevato, in via preliminare, come parte ricorrente non abbia identificato con esattezza l?area (superficie o estremi catastali) oggetto del lamentato spoglio se non con riferimento ?all?area interessata dal Binario? (pag. 3 ricorso), affermandosi proprietaria di un ?raccordo ferroviario e dell?area su cui lo stesso insiste ..realizzato verso la fine degli anni 80 in Localit? Cave? (cfr. pag. 1 ricorso);

? ritenuto come tale circostanza avrebbe potuto in s? determinare il rigetto del ricorso per indeterminatezza e genericit? della domanda con riferimento al petitum (oggetto della stessa) tenuto conto, in concreto, della (solo successivamente acquisita conoscenza della) specifica situazione sottostante di conflittualit? tra le parti per ragioni di confine e rispetto alla quale la precisa indicazione dell?area interessata dal lamentato spoglio assumeva valenza decisiva;

? ritenuto, in fatto, come sulla base delle difese svolte anche dalla resistente sia stato comunque possibile procedere a tale individuazione senza alcun incertezza e con riferimento ad una piccola area di terreno ricadente nell?ambito del c.d. Fondo Cave sito nel Comune di Villafranca meglio caratterizzata infra;

? ritenuto in particolare come, nei limiti dell?istruzione sommaria compatibile con la natura del presente procedimento, in generale, il Fondo Cave sito nel Comune di Villafranca e censito all? N.C.T. del medesimo Comune al Foglio 52 , mappali nn. 11,12, 14, 17, 20, 24, 28, 31, 32, 49, 118, 120, 127, 125 c, 133, 134, 135, 136 e 138 e al Foglio 61, mappali nn. 1,4 e 5 ed, in particolare, l?area oggetto di lamentato spoglio e del presente ricorso, risultino infatti individuate dal complesso degli atti prodotti anche dalla resistente e ricadere nell?ambito del disposto delle sentenze richiamate nelle proprie difese dalla resistente (sent. Corte di Cassazione n. 16598/12 e sent. 36/2014 della Sezione Specializzata del Tribunale di Verona, cfr. docc. 3 e 4 fasc. resistente);

? ritenuto come tale circostanza si evinca, in particolare, dagli atti del fascicolo inerente l?esecuzione per rilascio della sentenza da ultimo indicata (Trib. Verona, Sez. Spec. Agr. N. 36/14) in favore del resistente (doc. 6 fasc. resistente) e con particolare riferimento ai mappali nn. 11 e 133 e rispetto ai quali (unitamente a tutto il Fondo Cave) l?Ufficiale Giudiziario in data 4.3.2015 ha immesso Z. M. ?nel pieno e reale possesso del fondo ed ingiunto all?odierna ricorrente (esecutata) di ?riconoscere il nuovo stato di fatto e di diritto che questo procedimento comporta e di astenersi dal compiere atti diretti a turbare l?avvenuta immissione in possesso e il suo pacifico godimento da parte del proprietario del fondo (n.d.r. Z. M.);

? rilevato, infatti, come anche nell?ambito di tale procedimento esecutivo fosse emerso, nonostante la contestazione del CTP di parte odierna ricorrente, il dato rispetto al quale parte del tragitto dei binari funzionali al deposito di parte odierna ricorrente (tratto arancione nella planimetria allegata, cfr. doc. 7 fasc. resistente) ricadesse nell?ambito del fondo oggetto di rilascio e di propriet? di Z. M., cos? come si evince proprio dalla planimetria allegata al verbale delle operazioni di rilascio gi? redatta nell?ambito del giudizio di cognizione dal CTU Geom. Alessio Maritati e fatta propria, mediante richiamo ed allegazione a verbale, dallo stesso Ufficiale Giudiziario (cfr. doc. 6: ?come da planimetria che si allega i mappali oggetto della presente procedura? e doc. 7, pag. 27 CTU citata, ove si fa riferimento nella ?Tabella Generale delle superfici e dei volumi? al fatto che il mappale 11 fosse allo stato ?superficie invasa dai binari ferroviari per mq 16? ed il mappale 133 fosse allo stato ?superficie invasa dai binari ferroviari per mq 17?);

? ritenuto come tale circostanza, del tutto taciuta ed omessa dalla ricorrente nel ricorso, determini il rigetto dello stesso oltre che la condanna della stessa per responsabilit? aggravata ex art. 96 terzo comma c.p.c.;

? ritenuto infatti, che:

? in primo luogo, alla ingiunzione del Ufficiale Giudiziario non possa non seguire la cessazione (elisione) di qualsiasi relazione di fatto (possesso o detenzione) con la cosa da parte dell?esecutato (oltre che, per conseguenza, la sua legittimazione alla tutela nelle forme dello ius possessionis);

? considerato infatti che, in caso contrario, verrebbe inibito all?ordinamento di poter imporre coattivamente gli effetti delle proprie decisioni ed al titolare di un diritto riconosciuto il potere di attuarlo anche contro la volont? del soccombente (e ci? in ragione della tutela dell?ordine pubblico e della pace sociale quali valori che, sottesi ai rimedi previsti nell?ambito della tutela del possesso, devono necessariamente retrocedere di fronte alla piena attuazione dei provvedimenti giurisdizionali e dei diritti soggettivi);

? in secondo luogo, non sussista alcuno spoglio da parte del resistente, gi? immesso nel pieno possesso dell?area de quo da parte dell?Ufficiale Giudiziario, sia dal punto di vista oggettivo che dal punto di vista soggettivo;
dal punto di vista oggettivo in quanto lo stesso agisce in forza della relazione piena ed esclusiva di fatto con la cosa instauratasi (trasmessagli) proprio per l?effetto della avvenuta riconsegna del bene all?esito definitivo della procedura di rilascio;
e dal punto di vista soggettivo in quanto lo stesso agisce necessariamente nella convinzione di esercitare legittimamente tale esclusiva relazione per effetto dell?ingiunzione al terzo ?di astenersi dal compiere atti diretti a turbare l?avvenuta immissione in possesso e il suo pacifico godimento da parte del proprietario del fondo?;

? ritenuto che, per contro, i caratteri dello spoglio dovrebbero al pi? ravvisarsi nella condotta di parte ricorrente posto che ?il comportamento del detentore del fondo il quale, reso edotto dall?ufficiale giudiziario, in sede di accesso esecutivo, dell?ordine di rilascio (rivolto, peraltro, a soggetto diverso), continui ciononostante ad occupare il fondo stesso rifiutando di allontanarsene integra gli estremi dello spoglio, essendo sufficiente ad integrare il trasferimento del possesso in capo all?esecutante anche la sola intimazione ad allontanarsene rivolta all?attuale occupante? (cfr. Cass. civ., Sez. II, 04/03/2003, n. 3183);

? dato atto di come ex art. 704 c.p.c., secondo comma, ove il presente procedimento dovesse proseguire nella fase di merito, della relativa cognizione debba essere investito il medesimo giudice innanzi al quale pende la ulteriore controversia petitoria citata dalle stesse parti (R.G. 6356/1992 R.G.);

? ritenuto come il comportamento processuale di parte ricorrente, consistito nell?aver omesso e sottaciuto una circostanza decisiva al fine di ottenere un provvedimento a s? favorevole, costituisca violazione grave del dovere generale di lealt? di cui all?art. 88 c.p.c. e valorizzabile, anche ai sensi del Protocollo in uso al Tribunale di Verona e condiviso con gli avvocati, come ipotesi di responsabilit? aggravata ex art. 96 terzo comma c.p.c.;
? ritenuta l?applicabilit? di tale disposizione anche al procedimento possessorio (cfr. Trib. Verona Ordinanza, 13-08-2011, secondo cui ?La condanna per responsabilit? processuale aggravata di cui all?articolo 96, comma 3, c.p.c. pu? essere pronunciata anche nei procedimenti cautelari che si concludono con una pronuncia sulle spese, posto che l?espressione ?sentenza?, contenuta nel primo comma dell?articolo 96 c.p.c., ben pu? essere intesa come provvedimento che definisce il giudizio? ma vedi anche Trib. Milano Sez. VIII Ordinanza, 13-06-2012 e Protocollo in uso per il Tribunale);

? ritenuto come a tali premesse segua la revoca del decreto concesso inaudita altera parte in data 19.03.2015, il rigetto del ricorso proposto da P. V. S.P.A., la condanna della ricorrente alla refusione in favore di controparte delle spese del procedimento e liquidate ex DM 55/14 come in dispositivo, e la condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. della ricorrente a corrispondere in favore della resistente una somma equitativamente determinata, in relazione alla gravit? della violazione e secondo il Protocollo citato, in misura pari al doppio delle spese di lite;

P.Q.M.

Revoca il decreto emesso in data 19.3.2015;
Rigetta il ricorso proposto da P. V. S.P.A.;
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte resistente, Z. M., e che si liquidano ex DM 55/14 in ? 4.300,00 per compensi difensivi (di cui ? 2.000,00 per fase di studio ? 1.300,00 per fase introduttiva, ? 1.000,00 per fase di trattazione ed ? 0,00 per fase decisoria) oltre i.v.a., c.p.a. e contributo al 15 % per spese generali;
Condanna P. V. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento ex art. 96 terzo comma c.p.c., in favore di Z. M. della somma di ? 8.600,00;

Si comunichi.
Verona, 23.4.2015

Il Giudice
dott. Chiavegatti Francesco

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