Tribunale Ordinario di Verona, Sezione III Civile ? Sentenza 26.5.2014 (Giudice dott. M. Vaccari)

esercizio di opzioni put – divieto di patto leonino

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione III Civile

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N.?????? /2012 R.G. promossa da:

DCP

ATTORE

contro:

CE SPA,

CONVENUTA

CONCLUSIONI

PARTE ATTRICE
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 21 novembre 2013
PARTE CONVENUTA
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 21 novembre 2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

DCP ha convenuto in giudizio la CE S.p.A. per sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma di euro 286.158,08 oltre interessi
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legali e maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c. nonch? per vedere accolte la domanda di accertamento meglio esplicitata in atto di citazione.
L?attore a sostegno delle proprie domande ha dedotto che:
– in data 12 maggio 2009 suo padre, DCM, aveva stipulato con la convenuta un contratto preliminare con il quale quest?ultima si era obbligata ad acquistare, e il DCM corrispondentemente al alienare, una parte della partecipazione complessiva detenuta dal secondo nella AI s.r.l. pari al 75 % del capitale sociale di tale societ?;
– nel contratto era stato previsto che una prima tranche della predetta partecipazione, pari al 65 %, sarebbe stata ceduta a giugno del 2009 e la seconda, per il residuo 10 %, entro il 28 febbraio 2010;
– nel contratto era stato previsto che il prezzo delle due tranche avrebbe dovuto essere pagato in parte in denaro e in parte mediante trasferimento di un certo numero di azioni CE di nuova emissione al controvalore convenuto, da effettuarsi alle date specificamente indicate nell?atto;
– il prezzo di ogni tranche sarebbe stato pagato ratealmente: una parte, la pi? consistente contestualmente al trasferimento della quota di partecipazione ceduta ed il residuo in rate scadenti al 31.12.2009, 31.12.2010 e 31.12.2011
– nel contratto era stato previsto che i pacchetti di azioni di CE da trasferire alle scadenze previste sarebbero stati alienati solo se la parte cedente, a quelle stesse date, non fosse deceduta per causa diretta ed esclusiva di neoplasia
– con atto notarile del 15 giugno 2009 DCM aveva ceduto a CE, in esecuzione del sopra menzionato preliminare, la propria partecipazione pari al 65 % del capitale sociale di AI al prezzo di euro 1.524.243,78, dei quali euro 768.639,04 gi? precedentemente versati, euro 158.840,41 da versare entro il 31.12.2010 ed un?altra parte mediante trasferimento di determinati quantitativi di azioni CE alle scadenza gi? indicate nel contratto preliminare
– il 6 luglio 2009 il DCM era deceduto;
– in data 21.12.2009 CE aveva trasferito agli eredi di DCM n.183.935 azioni a saldo della quota di prezzo del 65 % del capitale di AI e altre 39622 azioni a copertura della quota di prezzo in titoli che avrebbe dovuto versare in seguito
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al momento della cessione della seconda tranche di partecipazione in AI pari al 10 % del capitale sociale della societ?, previsto entro il 28 febbraio 2010;
– nel gennaio 2010 era sorta controversia tra il DCP, che nel frattempo aveva acquistato dagli altri eredi tutte le quote sociali di AI che gli stessi avevano acquistato dal loro dante causa, e la CE in ordine alla causa della morte di DCM e di conseguenza circa l?ammontare effettivo del prezzo della partecipazione pari al 75 % del capitale di AI;
– detta controversia,sfociata in un procedimento cautelare promosso dal DCP contro CE davanti al Tribunale di Verona, era stata poi composta in data 20 luglio 2010 con una transazione con la quale le parti, nel variare il contenuto di solo alcune delle clausole del contratto del avevano rideterminato il prezzo di cessione del 75 % del capitale sociale di AI, le modalit? di pagamento del prezzo e le modalit? di trasferimento del 10% del capitale di AI compreso nella partecipazione del 75 %;
– le parti avevano convenuto che sarebbero rimaste ferme tutte le altre pattuizioni del contratto,dal momento che il predetto accordo doveva considerarsi come un atto integrativo di quello;
– con il contratto preliminare CE aveva riconosciuto al venditore, e in caso di sua premorienza ai suoi eredi, delle opzioni put, da esercitarsi non prima del 31 dicembre 2011 e non oltre il 31 dicembre 2012 mediante raccomandata a.r. spedita almeno un mese prima di tali date, che attribuivano il diritto di rivendere a CE tutte o parte delle azioni che sarebbero state trasferite in esecuzione del contratto a titolo di pagamento del corrispettivo della cessione del 75% delle quote di AI per un corrispettivo esattamente pari a quello per il quale erano state cedute (1,28 euro per azione)
– con lettera del 24 gennaio 2012 l?attore aveva comunicato a CE l?esercizio del diritto di rivendita delle 223.561 azioni CE ricevute a titolo di pagamento ma la convenuta aveva opposto il proprio rifiuto sulla base di alcune obiezioni di carattere giuridico.
Nel costituirsi in giudizio la CE ha resistito alla domanda avversaria assumendo la nullit? delle opzioni put di cui al contratto del 12 maggio 2009 per i seguenti concorrenti profili:
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– ai sensi dell?art. 2358 c.c. poich? attraverso la loro pattuizione CE aveva fornito al DCM una garanzia, ossia quella di poter rivendere le azioni allo stesso prezzo pagato in acquisto, senza che essa fosse stata preventivamente autorizzata dall?assemblea straordinaria;
– ai sensi dell?art. 5 del regolamento Consob n.2273/2003 poich? le opzioni avevano integrato un ipotesi di programma di acquisto di azioni proprie ad un prezzo massimo superiore a quello previsto da tale norma;
– per mancanza di causa delle opzioni poich? con esse era stato riconosciuto al DCM e ai suoi eredi di esercitarle in modo meramente potestativo e, per di pi?, senza prevedere nessuna controprestazione a favore di CE.
In via subordinata, nel caso in cui fosse stata riconosciuta la validit? delle opzioni la convenuta ha sostenuto che l?attore aveva rinunciato implicitamente alla loro esecuzione per il prezzo predeterminato di euro 1,28 ad azione poich? non aveva impugnato le delibere del 30 aprile 2010 e del 29 aprile 2011 con le quali l?assemblea dei soci di CE aveva deliberato che gli amministratori avrebbero potuto procedere all?acquisito e alla disposizione di azioni proprie solo in una percentuale massima del 10 % del capitale e ad un prezzo di acquisto compreso tra un minimo di 0.10 euro ad un massimo rappresentato dalla media dei prezzi di borsa dei tre giorni precedenti la transazione aumentato sino al 20%.
In via ulteriormente subordinata la convenuta ha eccepito la sopravvenuta impossibilit? della prestazione posta a proprio carico nonch? la sua eccessiva onerosit? sempre sopravvenuta.
Con la memoria ai sensi dell?art. 183, comma VI, n.1 c.p.c. la CE ha sostenuto che le opzioni put erano nulle anche per un ulteriore profilo, vale a dire perch? contrarie al divieto di patto leonino di cui all?art. 2265 c.c.
La causa ? giunta a decisione senza lo svolgimento di attivit? istruttoria, a seguito del rigetto da parte di questo Giudice delle istanze istruttorie delle parti.
Ci? detto con riguardo alle prospettazioni delle parti e all?iter del giudizio, la domanda attorea di condanna ? fondata e come tale merita di essere accolta,
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dovendo essere disattese le argomentazioni che la convenuta ha speso per opporvisi.
In primo luogo il richiamo fatto dall?art. 5 del regolamento Consob n.2273/2003 ? fuori luogo poich? tale testo normativo disciplina le modalit? di esecuzione dei programmi di riacquisto di azioni proprie delle societ? quotate in borsa sui mercati, e quindi si riferisce al caso in cui una societ? per azioni decida di procedere ad un numero non preventivamente determinato di negoziazioni da effettuarsi in luoghi deputati alle contrattazioni collettive.
Non rientra quindi nel suo ambito di applicazione l?ipotesi, quale quella di cui si discute, di una negoziazione che costituisca adempimento di una specifica obbligazione preventivamente assunta nei confronti di un singolo soggetto.
Le suddette considerazioni valgono anche a disattendere l?ulteriore deduzione di parte convenuta secondo cui l?attore avrebbe tacitamente rinunciato alle opzioni per cui ? causa, non avendo impugnato le delibere del 30 aprile 2010 e 29 aprile 2011, atteso che in queste ultime erano stati stabiliti proprio dei programmi di riacquisto di azioni proprie della CE, in attuazione quindi del succitato disposto regolamentare, ed esse, per di pi?, avrebbero dovuto essere realizzate su un mercato telematico azionario (cfr. Testo delle delibere prodotte sub 7 e sub 8 da parte convenuta).
A tale argomento, di ordine giuridico,se ne deve aggiungere uno di carattere fattuale che conforta la posizione dell?attore: le parti della transazione del 20 luglio 2010 ebbero a ribadire tutte le pattuizioni dell?accordo del 12 maggio 2009 non espressamente derogate, con ci? assumendo consapevolmente delle determinazioni divergenti dal deliberato assembleare del 30 aprile dello stesso anno.
Quanto fin qui detto giustifica anche il rigetto della doglianza di parte convenuta secondo cui i patti di opzione vanno risolti ai sensi dell?art. 1463 c.c., per l?impossibilit? degli amministratori di CE di pagare il prezzo di euro 1,28 per azione.
Si aggiunga poi che, come ha acutamente osservato la difesa di parte attrice, il regolamento Consob sopra citato ha preceduto temporalmente il contratto del 12 maggio 2009, cosicch? in esso non potrebbe comunque
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individuarsi la causa sopravvenuta della prospettata impossibilit? di esecuzione dell?accordo. Quanto alle delibere assembleari invece esse provengono da un organo della societ? convenuta e pertanto, anche a voler ammettere, senza tuttavia concedere, che esse abbiano reso impossibile a CE di dar seguito al patto di opzione l?impossibilit? sarebbe imputabile allo stesso debitore.
Deve parimenti escludersi l?applicabilit? al caso di specie del disposto dell?art. 1467 c.c. invocato da parte convenuta, sul presupposto della gravosit? dell?obbligazione assunta da CE di riconoscere quale prezzo di riacquisto delle proprie azioni quello di euro 1,28 a fronte di un prezzo di mercato di euro 0.20. Infatti il contenuto economico della obbligazione della convenuta ? rimasto il medesimo che aveva al momento della conclusione dell?accordo del 12 maggio 2009.
Tale previsione, come ha opportunamente evidenziato la difesa dell?attore, ha costituito un contemperamento degli interessi dei paciscenti. La loro scelta di non considerare il valore di mercato delle azioni CE, che alla data suddetta era di euro 0,75 (cfr. Grafico prodotto sub 16 da parte attrice), ma la quotazione media del titolo nel triennio precedente (cfr. clausola 3.2. del preliminare del 12 maggio 2009), si spiega con il fatto che,grazie a quella valorizzazione, la convenuta acquist? quote della AI per un valore di euro 286.158,08, che era quindi superiore al valore di mercato della tranche di proprie azioni cedute in permuta a DCM a titolo di pagamento del prezzo delle prime.
In ogni caso, anche a voler accedere alla tesi della convenuta, la prospettata onerosit? non sarebbe dipesa da un evento straordinario o imprevedibile, essendo per contro prevedibile e fisiologico che la quotazione di un?azione possa subire nel corso degli anni delle variazioni anche consistenti anche in presenza di congiunture economiche favorevoli.
La determinazione del prezzo di riacquisto dell?azione rientra nella normale alea contrattuale e della libera de terminazione delle parti, dato che il corrispettivo pu? rivelarsi remunerativo per l?una o l?altra parte, a secondo del mutare di vari fattori, quali il tempo decorso dal primo acquisto, l?andamento
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della societ? nell?arco temporale previsto dal contratto e il tasso di interesse vigente.
Eccentrico risulta anche il richiamo da parte della convenuta alla previsione di cui all?art. 2358 c.c. atteso che le opzioni di vendita concesse al DCM non possono essere considerate una forma di assistenza finanziaria nemmeno indiretta,concessa dalla societ? convenuta nel senso previsto da tale norma. Essa infatti con le espressioni prestiti e garanzie si riferisce ad istituti che assolvano una funzione tipica di garanzia e richiede che essi vengano impiegati allo scopo di favorire l?acquisto di azioni.
Nel caso di specie invece difetta del tutto il nesso di strumentalit? tra l?opzione di (ri)vendita concessa all?attore e l?alienazione in suo favore delle azioni CE.
Le parti infatti avevano previsto il patto di opzione allo scopo di far accettare al DCM la valorizzazione delle azioni CE da permutare che era stata proposta dal promissario acquirente e quindi, in definitiva, il prezzo convenuto per la cessione delle quote di AI. Si noti che la stessa convenuta ha ammesso ci? atteso che ha sostenuto che, con quella pattuizione al DCM era stata assicurata la possibilit? di rivendere a CE le azioni, trascorso un certo periodo di tempo, per il medesimo prezzo pagato in acquisto (pag. 13 della comparsa conclusionale).
A ben vedere quindi la convenuta con quella pattuizione ebbe solamente a garantire l?invariabilit? del valore delle proprie azioni, con ci? soddisfacendo l?interesse del DCM che non ? mai stato quello di acquistare le azioni CE ma quello di ottenere un corrispettivo congruo per la vendita delle quote AI.
Parimenti deve escludersi la nullit? del patto di opzione per suo contrasto con il disposto dell?art. 2265 c.c.
Sul punto occorre rammentare quali siano i criteri che secondo la Suprema Corte occorre seguire nell?applicazione il divieto di patto leonino. La Corte di Cassazione infatti con la fondamentale sentenza 29 ottobre 1994, n. 8927 ha precisato che il patto leonino pu? considerarsi nullo, sia se sia stipulato tra soci o tra soci e terze persone sia che venga concluso tra la societ? e persone fisiche, i soci della in presenza di due condizioni:
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a) quando in base ad esso un socio venga escluso, in via alternativa, da “ogni” partecipazione agli utili o alle perdite, ed a maggior ragione quando venga escluso da entrambe le forme di partecipazione indicate;
b) il patto, in via di normalit?, costituisca parte del contratto sociale, individuando la posizione di un socio nell’ambito societario e nella compagine sociale, risultando quindi caratterizzato dalla natura costante e totale della esclusione della partecipazione del socio dagli utili o dalle perdite o da entrambe.
Secondo la corte poi quando la funzione elusiva non sia cos? evidente, il giudice di merito deve procedere ad una attenta valutazione della clausola e del contesto contrattuale nel quale essa si inserisce, per verificare la possibile esistenza di una sua autonoma funzione meritevole di tutela.
Orbene nel caso di specie difettano entrambi i predetti requisiti.
Infatti l?opzione put non ? contenuta nello statuto di CE e nemmeno in un patto parasociale ma in un contratto di compravendita delle quote di AI e, come si ? detto,? stata strettamente funzionale all?acquisto di esse da parte della convenuta. In tale prospettiva risulta quindi evidente come la sua previsione sia conforme al disposto dell?art. 1322 c.c.
In secondo luogo il DCM non ? stato escluso in via definitiva dalla partecipazione agli utili e alle perdite della CE, dal momento che l?opzione di rivendita era esercitabile solo entro un certo termine, cosicch? l?eventuale mancato esercizio della facolt? avrebbe per il prosieguo implicato la partecipazione del DCM al rischio d?impresa, con corrispondente venir meno del carattere assoluto e costante dell?esclusione di esso.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte l?attore ha diritto al pagamento del corrispettivo, pari ad euro 286.158,08, delle 223.561 azioni della CE, avendo egli anche esercitato il diritto di opzione con la lettera del 24 gennaio 2012 (doc. 6 di parte attrice). Su tale importo, trattandosi di credito di valore, spettano come richiesto gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data in cui la convenuta ha ricevuto la predetta comunicazione.
Peraltro ? opportuno chiarire che la predetta iniziativa ha realizzato l?effetto traslativo della propriet? delle azioni CE per cui ? causa in favore della convenuta e di ci? va dato atto con la presente sentenza.
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Da ci? consegue che la domanda di accertamento avanzata dall?attore non pu? trovare accoglimento dal momento che non vi ? necessit? per le parti di stipulare un rogito notarile al fine di trasferire la propriet? delle azioni .
Venendo alla regolamentazione delle spese del giudizio esse vanno poste a carico della convenuta in applicazione del principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014.
In particolare il compenso per le fasi di studio e introduttiva pu? essere determinato assumendo a riferimento i valori medi di liquidazione previsti per esse dal succitato regolamento mentre quello per le fasi istruttoria e decisionale va ridotto del 30 % atteso che la prima ? consistita nel solo deposito delle memorie istruttorie cosicch? nella fase decisione le parti non hanno avuto nuovi argomenti sui quali controvertere. Il compenso complessivamente spettante per tutte le fasi del giudizio ? quindi di euro 16.652,00.
Quanto alla voce rimborso spese generali ? opportuno chiarire che la percentuale del 15 % fissata dall?art. 2 comma 2 del regolamento 55/2014 costituisce l?entit? massima riconoscibile a tale titolo.
Infatti l?art. 13, comma 10, del legge 247/2012 ha previsto che:?Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato ? dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima ? determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive? (sottolineatura dello scrivente).
A sua volta l?art. 2, comma 2 del d.m. 55/2014 ha stabilito che all?avvocato ?? dovuta ? in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale ? una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso?.
Nella relazione illustrativa al d.m. 55/2014 si legge che la individuazione nella misura del 15 % del rimborso forfetario ? il frutto del recepimento del parere espresso dalla commissione giustizia della camera e che essa,
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testualmente, ?d? attuazione all?art. 13 comma 10 della legge 247/2012 che rimette proprio al d.m. la determinazione della misura massima del rimborso forfetario?.
Pertanto secondo il regolamento, ma anche secondo la legge, la misura del 15 % ? la misura massima. Il che significa che l?entit? del rimborso forfetario pu? variare dall?1 % al 15 %.
A fronte di tali dati normativi, la precisazione da parte dell?art. 2, comma 2, del d.m. 55/2014 che il riconoscimento della percentuale del 15 % deve avvenire ?di regola? non vale ad individuare una importo massimo vincolante per il giudice, atteso che la legge non prevede un simile vincolo (si noti peraltro che tale espressione ? utilizzata dal regolamento anche con riguardo agli aumenti o alle diminuizioni apportabili ai valori medi di liquidazione dei compensi).
Pertanto, ad avviso di questo Giudice, solo a seguito di istanza adeguatamente motivata ? possibile riconoscere alla parte vittoriosa la percentuale massima prevista a titolo di rimborso spese generali e, in difetto di essa, pu? riconoscersi solo il valore medio di liquidazione, pari allo 7,50 % della somma liquidata a titolo di compenso.
All?attrice spetta anche il rimborso del contributo unificato versato.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, accerta che la societ? convenuta ha acquistato la propriet? di n. 223.561 azioni proprie per effetto dell?esercizio da parte dell?attore del diritto di opzione put su di esse e per l?effetto condanna la convenuta a corrispondere all?attore la somma di euro 286.158,08 oltre interessi e rivalutazione monetaria su tale importo dalla data di ricezione della raccomandata di cui in motivazione;

rigetta la domanda di accertamento avanzata dall?attore;

condanna la convenuta a rifondere all?attore le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 16.652,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 7, 50 % della somma dovuta a titolo di compenso, iva, se dovuta, e Cpa. ed euro 1.056,00 a titolo di rimborso del contributo unificato.

Verona 26 maggio 2014
Il Giudice

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