Tribunale Ordinario di Padova, Sez. I Civile – Sentenza 17.03.2014 (Dott.ssa L. Martinez)

successione – divisione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucia Martinez ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3027/2000 promossa da:
P.C. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. , elettivamente domiciliato in R.T. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. , elettivamente domiciliato F.T. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. , elettivamente domiciliato in A.T. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. , elettivamente domiciliato in C.T. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv., elettivamente domiciliato in
ATTORI
contro
L.T. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. , elettivamente domiciliato in P.T. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. , elettivamente domiciliato in
CONVENUTI
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, C.P., T.R., T.F., T.A. e T.C., convenivano in giudizio T.L. e T.P., esponendo che in data 22 agosto 1980 era deceduto Tonello Renato; di essere eredi ab intestato di Tonello Renato, analogamente ai convenuti, e, precisamente, C.P., in qualit? di coniuge e gli altri attor,i in quanto figli del de cuius.
Chiedevano quindi la divisione del compendio ereditario, la condanna dei convenuti al rilascio degli immobili attualmente occupati e la condanna di T.L. al pagamento della indennit? di occupazione degli appartamenti dallo stesso detenuti.
?Si costituiva T.L. che non si opponeva allo scioglimento della comunione ereditaria chiedendo la assegnazione degli appartamenti siti in Padova via Aita n.14 int.2 ed int.3 gi? dal medesimo detenuti e il conferimento alla massa ereditaria dei frutti e dei fitti percepiti dagli attori.
Si costituiva T.P. che contestava la richiesta di attribuzione congiunta dell’immobile di Conco, evidenziava che doveva rigettarsi la domanda di rilascio formulata nei confronti della convenuta perch? la stessa non occupava alcun immobile.
In conclusione, non si opponeva allo scioglimento della comunione aderendo alle domande svolte dal convenuto T.L., ad eccezione della richiesta di attribuzione esclusiva degli appartamenti di via Aita.
La causa veniva istruita tramite prova testimoniale e consulenza tecnica.
Occorre premettere che, in sede di precisazione delle conclusioni, gli attori che avevano gi? espresso di preferire la ipotesi divisionale B) di cui alla relazione del 10.12.2009, hanno dichiarato di aderire alla proposta formulata,sempre alla udienza di precisazione delle conclusioni, dal difensore di T.L. che prevede l’assegnazione in favore di quest’ultimo di un appartamento (scheda 1831) e di una garage (scheda 1834) in luogo dei due appartamenti richiesti originariamente e con un conguaglio pari a 24.252,11, sicch?, in conclusione, gli attori chiederebbero, oltre alla assegnazione degli immobili di cui alla proposta divisionale B dell’elaborato citato, anche l’assegnazione dell’appartamento primo piano lato nord-ovest-sud di via Aita, Padova e del garage
al piano terra con versamento a T.L. della somma di Euro 24.252,11, lasciando inalterato quanto previsto nel progetto B, in relazione alla posizione della convenuta T.P..
La difesa della convenuta T.P. ha invece ritenuto di aderire alla ipotesi A evidenziando di essere l’unica ad avere liquidit? per i conguagli, sicch? le altre ipotesi risulterebbero pregiudizievoli e chiedendo l’estrazione a sorte a i sensi dell’art.729 c.c.
In ordine a questo profilo, va subito evidenziato che la norma invocata prevede il sorteggio in presenza di porzioni uguali, mentre in presenza di porzioni diseguali si procede mediante attribuzione, sicch? va disattesa la richiesta formulata dalla difesa della convenuta T.P…
Va anche ricordato che, per effetto dell’art.720 c.c se nell’eredit? vi sono immobili non comodamente divisibili la divisione non pu? effettuarsi senza il loro frazionamento, essi debbono essere compresi per intero, con addebito della eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi avente diritto alla quota maggiore o anche nelle porzioni di pi? coeredi se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione.
N? pu? essere considerata una plausibile argomentazione quella secondo la quale la proposta B dovrebbe essere considerata maggiormente valida attesa la maggiore capienza di T.P. e quindi la possibilit? da parte di quest’ultima di procedere al pagamento dei conguagli.
La valutazione della capacit? di pagamento che, peraltro, ? stata meramente allegata, fuoriesce dall’ambito della valutazione del giudicante.
Ci? premesso, occorre evidenziare che questo giudice ritiene pienamente esaustivi e condivisibili gli elaborati peritali che si sono succeduti e che, ai fini dei conguagli, hanno tenuto conto, riportandole sinteticamente, anche delle prove orali svolte nel corso della istruttoria, in particolare per quanto riguarda le testimonianze rese dai conduttori (vedi anche pag.3 e 4 della relazione tecnica del 28.1.2009), al fine di verificare le somme percepite a titolo di canone per ciascun immobile.
In particolare, si ritiene di condividere il progetto divisionale B che tiene conto, nell’attuare la divisione, anche dei coeredi che effettivamente occupano i beni e che comunque risulta condiviso della quasi totalit? degli eredi (cfr.tutti tranne P.T.).
In conclusione, quindi, il Tribunale ritiene di disporre in conformit? del progetto divisionale B di cui alla relazione del 10.12.2009, tenuto conto anche di quanto concordato tra parte attrice ed il convenuto T.L., sicch? va attribuito a parte attrice i lotti n.2, 3,4, laddove i beni immobili sono meglio identificati catastalmente nelle pagine da 3 a 15 della relazione del 4.10.2006 che si intende qui integralmente richiamata, oltre all’appartamento al primo piano lato nord-ovest-sud di via Aita Padova (scheda 1830) e il garage al piano terra lato est (scheda 1835),vedi pag.6 relazione del 4.10.2006).
Ci? comporta che il valore degli immobili da attribuire a parte attrice ? pari a 1.252.688,00 Euro (1.148.048,00 + 104.640,00), sicch? la differenza tra il valore degli immobili e la quota corrispondente al valore degli immobili pi? i frutti ? pari a 216.200,00 Euro, mentre il valore degli immobili da attribuire a T.L. viene, conseguentemente, ridotto ad Euro 107.520,00.
Ne discende che la differenza tra il valore degli immobili e la quota-valore immobili pi? frutti diventa pari ad Euro 67.722,00.
Rimane, invece, invariata la posizione di T.P..
Considerato, per?, che agli attori, sulla base delle modifiche concordate con L.T., sono da attribuire beni immobili per un valore pari ad Euro 261.000,00 Euro e che il valore dei frutti che avrebbero dovuto percepire ? pari ad Euro 228.494,00, appare evidente che gli stessi debbano versare a T.L. un conguaglio pari a 12.294,00 Euro.
In altri termini, parte attrice va condannata a corrispondere a T.L., si ribadisce, a titolo di conguaglio, la somma di Euro 12.294,00. A T.L. va, invece, assegnato l’appartamento al primo piano dell’immobile d i via Aita,Padova (scheda n.1831) e il relativo garage al piano terra esposto al lato est del fabbricato (scheda n.1834), meglio identificati catastalmente nella relazione del 4.10.2006, pag.da 3 a 6 (valore degli immobili pari a 107.520,00), sicch? considerando anche la quota pari al valore degli immobili pi? i frutti si giunge ad un conguaglio pari a 67.722,00 alla quale somma vanno detratti i frutti percepibili sino a giungere alla somma di Euro 24.252,00.
A T.P., infine, va attribuita una porzione del lotto 1 (n.2 unit? al piano secondo) i cui beni immobili sono meglio identificati alle pagine 3-6 della perizia del 4.10.2006.
Va considerato anche che la predetta non ha percepito frutti, come risulta, in base alla proposta divisionale B, a pag.9 della rel azione del 10.12.2009.
La stessa va poi condannata a corrispondere a T.L., a titolo di conguaglio, la somma di Euro 11.958,00.
Come noto, il conguaglio dovuto al condividente assegnatario ha natura di debito di valore che deve essere rivalutato se e nei li
miti in cui la svalutazione si sia tradotta in un’eventuale lievitazione di prezzo (vedi Cass.Sez. 2 sentenza n.10624 del 3.5.2010; Cass.sez.2 sentenza 30.5.2007 n.12702)
Nella specie va esclusa la rivalutazione poich? ultimamente il valore degli immobili non ? cresciuto o addirittura ha subito un decremento.
Vanno, invece, riconosciuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo. Quanto,infine, alle spese del presente giudizio, il Tribunale ritiene opportuno compensarle. Le spese della ctu sono poste definitivamente a carico di tutte le parti pro quota.
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, cos? definitivamente provvede:
dichiara la divisibilit? del compendio immobiliare meglio individuato nella relazione tecnica a firma del Geom.F. del 4.10.2006 e, per l’effetto, attribuisce a parte attrice i lotti n.2, 3,4, laddove i beni immobili sono meglio identificati catastalmente nelle pagine da 3 a 15 della relazione citata che si intende qui integralmente richiamata, oltre all’appartamento al primo piano lato nord-ovest-sud di via Aita Padova (scheda 1830), nonch? il garage al piano terra lato est (scheda 1835) pag.6 relazione del 4.10.2006 a firma Geom. F.;
attribuisce, altres?, a T.L. l’appartamento al primo piano dell’immobile di via Aita,Padova (scheda n.1831) e il garage al piano terra esposto al lato est del fabbricato (scheda n.1834), meglio identificati catastalmente nella relazione del 4.10.2006, pag.da 3 a 6, nonch? a T.P. una porzione del lotto 1 (n.2 unit? al piano secondo) i cui beni immobili sono meglio identificati alle pagine 3-6 della perizia del 4.10.2006;
Condanna parte attrice a corrispondere a T.L., a titolo di conguaglio, la somma di E uro 12.294,00, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
Condanna T.P. al pagamento in favore di T.L., a titolo di conguaglio, della somma di Euro 11,958,00, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
compensa le spese processuali tra le parti.
Pone la ctu definitivamente a carico delle parti pro quota.
Cos? deciso in Padova, il 17 marzo 2014.
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2
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