Tribunale di Latina, Sez. II Civile – Sentenza n. 1561/2016 del 27.07.2016 (Dott. L. Mancini)
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
– Sezione seconda civile –
in persona del giudice unico, dott.ssa Laura Mancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. XXX del R.G., trattenuta in decisione all’udienza del 14.1.2016, trasmessa al Giudice il 15.4.2016, vertente
tra
E. L.,
P. M.,
P. C.,
E. G.,
H. G.,
M. M. A.,
T. D.,
B. A.,
D. N. G.,
R. M.,
elettivamente domiciliati in Latina in , presso l’Avv. L. E. che li rappresenta e difende per procura apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata in data 8.6.2006,
-attori-
e
CONDOMINIO XXX- IN LATINA, in persona dell’amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Latina in , presso l’Avv. L. E. che lo rappresenta e difende per procura apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata in data 8.6.2006,
-intervenuto-
e
FALLIMENTO S. C. S.R.L., in persona del curatore,
– convenuto contumace-
S. G., elettivamente domiciliato in Latina in viale delle , presso l’Avv. M. V. che lo rappresenta e difende per procura in atti,
– convenuto-
e
C. G. B. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in Latina in via , presso l’Avv. A. R. che la rappresenta e difende per procura in atti,
-chiamata in causae
FALLIMENTO MA. S.R.L., in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Latina in via , presso l’Avv. C. D. F. che lo rappresenta e difende per procura in atti,
-chiamato in causa-
OGGETTO: appalto e vendita.
CONCLUSIONI:
come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. E. L., P. M., P. C., E. G., H. G., M. M. A., T. D., B. A., D. N. G., R. M. hanno evocato in giudizio la S. C. s.r.l. e ring. G. S. esponendo: di essere proprietari di appartamenti facenti parte del fabbricato di via – angolo via in Latina alcuni per averli appaltati, quali proprietari del suolo, alla S. C. s.r.l. con contratto in data 1.3.1991, ed altri per averli acquistati dalla medesima società ; che a distanza di qualche anno dalla consegna, avvenuta nel 1994, si sono evidenziati nel fabbricato i seguenti vizi:
a) fessurazioni delle tamponature esterne in corrispondenza dei pilastri e delle travi di facciata nonché dei parapetti;
b) distacco della copertina di travertino sui parapetti e cornicioni di copertura;
c) infiltrazioni di acqua negli appartamenti sottostanti al terrazza a livello;
d) presenza di ponti termici nelle pareti di via Teano con formazioni di muffe;
e) cattivi odori provenienti dai discendenti dei terrazzi;
f) rottura dell’autoclave che è risultata essere di un tipo non omologato; che la società , pur avendo riconosciuto la rispondenza dei fatti lamentati e promesso, con nota del 30.9.1997, l’eliminazione dei vizi con un suo intervento diretto o tramite la C. G. B. s.r.l., è rimasta inerte, nonostante i solleciti rivolti dallo stesso amministratore del condominio; che la mancata eliminazione dei vizi costituisce inadempienza grave non solo dell’impresa appaltatrice, ma dello stesso Ing. G. S. quale direttore dei lavori e progettista del fabbricato; che sussiste la responsabilità solidale dell’impresa e dello S. per i gravi vizi evidenziatisi, così che gli stessi devono essere condannati in via solidale all’eliminazione dei vizi o in subordine al pagamento dell’Importo necessario per la loro eliminazione e al risarcimento del danno. Sulla scorta di tali deduzioni gli attori hanno chiesto condannarsi i convenuti in via solidale all’eliminazione dei vizi e in via subordinata al pagamento della somma necessaria per porvi rimedio e in ogni caso al risarcimento del danno. Si è costituita in giudizio la S. C. s.r.l., svolgendo analitiche controdeduzioni sulle allegazioni di parte attrice e concludendo per II rigetto delle domande attrici e, in ogni caso, chiedendo di chiamare in garanzia la B. C. G. s.r.l.. Si è costituito in giudizio anche ITng. G. S., eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo, in ogni caso, il rigetto delle domande attoree. SI è costituita la B. C. G. s.r.l., contestando le deduzioni della convenuta e chiedendo il rigetto della domanda di garanzia. In seguito alla costituzione della terza chiamata parte attrice è stata autorizzata a chiamare in causa la MA.. s.r.l., la quale, nel costituirsi in giudizio ha svolto controdeduzioni ed ha concluso per il rigetto della domanda. Nel corso del giudizio è stato dichiarato il fallimento tanto della società convenuta, quanto della MA.. s.r.l., ma in seguito alla riassunzione, si è costituito il solo fallimento della seconda instando per la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità delle domande formulate nei propri confronti. Con comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata in data 8.6.2006, gli attori, premesso di avere revocato il mandato conferito al precedente procuratore, hanno conferito mandato all’Avv. L. E., e con detto atto è intervenuto volontariamente anche il dott. W. F., nella qualità di amministratore del Condominio di via , angolo di via in Latina.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e c.t.u. ed è stata assunta in decisione all’udienza del 14.1.2016, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente deve essere dichiarata l’improcedibilità delle domande svolte dagli attori e dall’intervenuto nei confronti del Fallimento della S. C. s.r.l.. Quanto alla condanna all’eliminazione dei vizi lamentati, deve trovare applicazione il principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità , al quale si ritiene di prestare adesione, secondo il quale se è vero che gli organi societari permangono nel corso del fallimento, che comporta lo scioglimento, ma non ancora la cessazione della società , è altresì vero che i relativi poteri sono limitati ad alcune ipotesi specifiche rilevanti nella procedura concorsuale, con esclusione, in base alla disposizione dell’art. 42, L.F. dell’amministrazione e della disposizione del patrimonio sociale e dell’azienda, costituente pur sempre il mezzo necessario per l’adempimento di un’obbligazione di fare ed in particolare di eseguire opere edili (Cass., n. 8191/1994). Deve, pertanto, evidenziarsi, l’impossibilità , per la società sottoposta a fallimento in corso, dell’adempimento di un’obbligazione di fare.
Del pari improponibile è la domanda di condanna al risarcimento per equivalente pecuniario, pure formulata da parte attrice e dal condominio, sia pure in via subordinata, nei confronti della società convenuta ed in via solidale con G. S..
Costituisce principio piùche consolidato in giurisprudenza quello per il quale l’autonomia delle azioni proponibili da un creditore nei confronti di piùsoggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che l’azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell’insinuazione al passivo del credito, quindi, l’improcedibilità della domanda (Cass., n. 10414/2005, ex aliis), rilevabile d’ufficio (Cass., n. 5662/2010), mentre l’azione nei confronti del coobbligato in bonis può procedere con il rito ordinario (Cass., n. 2902/2016; Cass., n. 4464/2011; Cass., n. 14468/2005, ex multis).
2.1. Devono, invece, essere dichiarate inammissibili le domande proposte dagli attori nei confronti della subappaltatrice G. C. Braganti s.r.l..
Contrariamente a quanto dedotto dalla parte attrice nella comparsa conclusionale del 10.3.2016, le proprie domande non possono ritenersi estese alla chiamata in causa dalla convenuta, posto che non si è in presenza una chiamata in causa quale unico responsabile, ma di chiamata impropriamente denominate dalla S. C. s.r.l. in bonis “in garanzia”, ma effettivamente riconducibile ad un’azione di rivalsa ex art. 1670 c.c..
Ed infatti la società appaltatrice ha inteso evocare in giudizio la propria subappaltatrice per essere tenuta indenne delle eventuali somme che avesse dovuto versare agli attori a titolo di risarcimento del danno per i vizi dell’opera ascrivibili ad esse subappaltatrici.
Tale domanda va, dunque, ricondotta entro il paradigma dell’alt. 1670 c.c. (applicabile anche alla fattispecie ex art. 1669 c.c.) (Cass., n. 8109/1997).
Deve, dunque, trovare applicazione il principio secondo il quale diversamente dall’ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell’attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell’ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell’autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (Cass., n. 4740/2003; Cass., n. 5057/2010; Cass., n. 5400/2013; Cass., n. 23213/2015).
Nel caso di specie non solo la S. C. s.r.l. in bonis ha espressamente denominato la chiamata di terzo come chiamata in garanzia, ma la stessa ha effettivamente costituito lo strumento per esercitare il diritto di rivalsa (denominato regresso nell’art. 1670 c.c.) nei confronti della C. G. B. s.r.l. ed in virtù del contratto di subappalto con esse conclusi (cfr. la relativa produzione della società convenuta).
E’ evidente che la domanda di rivalsa altro non è che la richiesta di rifusione delle somme che l’appaltatrice dovesse essere condannata a versare alla parte attrice e trae fondamento da un contratto (il subappalto) distinto dal contratto (appalto) dedotto a fondamento della domanda attrice, cosi che non può ritenersi operante il meccanismo dell’estensione automatica della domanda attrice al terzo chiamato quale unico responsabile.
Va, infine, rilevato che qualora la parte attrice avesse voluto comunque estendere la propria domanda nei confronti delle chiamate in garanzia, avrebbe dovuto formulare apposita domanda in prima udienza.
Come chiarito dalla Suprema Corte, in caso di chiamata in causa del terzo, questi assume, per effetto della stessa chiamata, la posizione di contraddittore nei confronti della domanda originaria solo se viene chiamato in causa quale soggetto effettivamente e direttamente obbligato (o, in caso di azione risarcitoria, quale unico responsabile del fatto dannoso) e non anche se viene chiamato in causa dal convenuto per esserne garantito; in quest’ultimo caso, se l’attore vuole proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato, deve formulare nei confronti dello stesso una espressa ed autonoma domanda, che può trovare fondamento in fatti anche diversi rispetto a quelli posti a base del rapporto di garanzia, avvalendosi della facoltà disciplinata dall’alt. 183, quarto comma, cod. proc. civ. (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall’alt. 2, comma 3, lett. c-ter del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, come
modificato dallâalt. 1, comma 1, lett. a, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, ed applicabile alla fattispecie per cui è causa) (Cass., n. 27525/2009).
Si rileva come alcuna richiesta di tal fatta è stata proposta da parte attrice.
2.2. Con riguardo alle domande di garanzia svolte dalla S. C. s.r.l. in bonis nei confronti della C. G. B. s.r.l., va rilevato che le stesse non devono essere esaminate posto che, dopo l’interruzione dichiarata all’udienza del 13.11.2002, in seguito alla declaratoria di fallimento della società convenuta, il processo è stato riassunto anche nei confronti del fallimento, il quale, tuttavia, non si è costituito in giudizio.
A ciò si aggiunga che alcuna domanda di garanzia è stata svolta nei confronti delle chiamate in casa dalllng. G. S..
2.3. La domanda svolta da parte attrice nei confronti del Fallimento della MA.. s.r.l. deve, invece, essere dichiarata improcedibile per quanto sopra esposto (cfr., in relazione alla specifica fattispecie del fallimento della terza chiamata, Cass., n. 5309/2007).
2.4. Quanto, infine, alla chiamata in causa di E. s.n.c. di L. B., si rileva che la stessa ha formato oggetto di specifica rinuncia da parte degli attori (cfr. verbale di udienza del 13.11.2002, nonché la comparsa conclusionale in data 10.3.2016).
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono deve essere esaminata la sola domanda proposta da parte attrice nei confronti delllng. G. S..
Assumono in particolare E. L., P. M., P. C., E. G., H. G., M. Maria Antonia, T. D., B. A., D. N. G., R. M. di essere proprietari di appartamenti facenti parte del fabbricato di via angolo via in alcuni per averli appaltati, quali proprietari del suolo, alla S. C. s.r.l. con contratto in data 1.3.1991, ed altri per averli acquistati dalla medesima società ; che a distanza di qualche anno dalla consegna, avvenuta nel 1994, si sono evidenziati nel fabbricato i seguenti vizi:
a) fessurazioni delle tamponature esterne in corrispondenza dei pilastri e delle travi di facciata nonché dei parapetti;
b) distacco della copertina di travertino sui parapetti e cornicioni di copertura;
c) infiltrazioni di acqua negli appartamenti sottostanti al terrazza a livello;
d) presenza di ponti termici nelle pareti di via con formazioni di muffe;
e) cattivi odori provenienti dai discendenti dei terrazzi;
f) rottura dell’autoclave che è risultata essere di un tipo non omologato; che la società , pur avendo riconosciuto la rispondenza dei fatti lamentati e promesso, con nota del 30.9.1997, l’eliminazione dei vizi con un suo intervento diretto o tramite la C. G. B. s.r.l., è rimasta inerte, nonostante i solleciti rivolti dallo stesso amministratore del condominio; che la mancata eliminazione dei vizi costituisce inadempienza grave non solo dell’impresa appaltatrice, ma dello stesso Ing. G. S. quale direttore dei lavori e progettista del fabbricato; che sussiste la responsabilità solidale dell’impresa e dello S. per i gravi vizi evidenziatisi, cosi che gli stessi devono essere condannati in via solidale all’eliminazione dei vizi o in subordine al pagamento dell’Importo necessario per la loro eliminazione e al risarcimento del danno.
3.1. A carico delITng. S. gli attori prospettano, dunque, una responsabilità per i vizi denunciati, derivante dall’avere il professionista svolto il ruolo di direttore dei lavori e di progettista del fabbricato di via , angolo via in Latina, in cui sono site le rispettive unità immobiliari.
Alla stregua della prospettazione attorea, perde, dunque, consistenza il rilievo di carenza di legittimazione passiva svolto dal convenuto sul presupposto che il contratto di appalto, originariamente sottoscritto con alcuni degli attori è stato poi ceduto alla S. C. s.r.l. in forza della pattuizione intercorsa tra le parti in data 26.2.1992 ed annotata a margine della pagina 20 del contratto di appalto del 1.3.1991.
Ed infatti la responsabilità del progettista e del direttore dei lavori si fonda su di un titolo del tutto autonomo dal contratto di appalto e ove, come nel caso di specie, non trovi fondamento in un contratto di opera professionale ai sensi dell’art. 2230 c.c. (posto che l’incarico della direzione dei lavori è stato conferito allo S. dalla società appaltatrice in sede di stipula dei contratti di subappalto (cfr. in particolare l’art. 4 del subappalto in data 21.3.1992, di cui all’all. 2 di parte convenuta) e non dai committenti, assume, comunque, una connotazione extracontrattuale, posto che, ove i vizi denunciati siano di gravità tale da potere essere ricondotti entro il paradigma dell’art. 1669 c.c., nella fattispecie di responsabilità , di natura extracontrattuale, ivi prevista, possono incorrere, a titolo di concorso con l’appaltatore, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell’opus, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell’evento dannoso, costituito dall’insorgenza dei vizi in questione (Cass., n. 17874/2013; Cass., n. 3406/2006; v. altresì, Cass., n. 15789/2003, secondo cui la natura della responsabilità del direttore dei lavori nominato dal committente o dell’appaltatore – da valutare alla stregua della diligentia quam in concreto in relazione alla competenza professionale dallo stesso esigibile – per un fatto dannoso cagionato ad un terzo dall’esecuzione di essi, è di natura extracontrattuale e perciò può concorrere con quella di costoro se le rispettive azioni o omissioni, costituenti autonomi fatti illeciti, hanno contribuito causalmente a produrlo. In relazione poi al direttore dei lavori dell’appaltatore egli risponde del danno derivato al terzo se ha omesso di impartire le opportune direttive per evitarlo e di assicurarsi della loro osservanza, ovvero di manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte).
3.2. Sulla scorta dei principi appena richiamati deve affermarsi nel caso di specie la corresponsabilità dell’Ing. G. S. per i vizi lamentati dagli attori posto che:
a) della loro esistenza è stato offerto esaustivo riscontro da parte attrice attraverso la relazione tecnica a firma dell’Ing. B. – avente comunque valore indiziario – e del materiale fotografico, non disconosciuto ai sensi dell’art. 2712 c.c., ad essa allegato; attraverso la comunicazione in data 30.9.1997, di cui alla prod. 6 di parte attrice ed infine attraverso l’espletata c.t.u., all’esito della quale ognuna delle dedotte manchevolezze è stata compiutamente rilevata, minuziosamente descritta e fotografata (cfr. la relazione a firma dell’Arch. R. N., depositata il 5.5.2008, alle cui conclusioni, peraltro non convincentemente confutate da alcuna delle parti, si ritiene di prestare adesione);
b) i difetti riscontrati dal c.t.u. sono tutti riconducibili, per la loro gravità , entro il paradigma dell’art. 1669 c.c. (quanto alle fessurazioni, v. Cass., 2977/1998; quanto alle muffe ed infiltrazioni, Cass., n. 10218/1994; Cass., n. 21351/2005, ex aliis; quanto all’inidoneità dell’autoclave e, piùin generale, degli impianti, Cass., n. 8140/2004);
c) i difetti riscontrati sono stati messi in relazione causale con carenze costruttive o dei materiali impiegati (cfr. pagg. 3-8 della relazione tecnica d’ufficio a firma dell’Arch. R. N. depositata il 5.5.2008).
3.2. L’azione extracontrattuale per gravi difetti costruttivi può essere promossa in via concorrente nei confronti tanto dell’appaltatrice, quanto del direttore dei lavori (cfr. in particolare, Cass., n. 17874/2013, cit.) può essere promossa tanto dai committenti, quanto dagli acquirenti, quanto dall’amministratore del condominio in relazione ai vizi che interessano le parti comuni degli edifici.
Come condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità , In tema di appalto, la norma di cui all’art. 1669 c.c. ha, nonostante la relativa sedes materiae, natura indiscutibilmente extracontrattuale (essendo diretta a tutelare l’interesse, di carattere generale, alla conservazione ed alla funzionalità degli edifici e degli altri immobili destinati, per loro natura, ad una lunga durata), e trascende il rapporto negoziale (di appalto, di opera, di vendita) in base al quale il bene sia pervenuto, dal costruttore, nella sfera di dominio di un soggetto che, dalla rovina, dall’evidente pericolo di rovina o dai gravi difetti dell’opera, abbia subito un pregiudizio (ex aliis, Cass., n. 12106/1998).
Lo stesso amministratore di condominio è legittimato ad azionare tale ipotesi di responsabilità (Cass., n. 217/2015; Cass., n. 22656/2010, secondo cui “in tema di condominio, la legittimazione dell’amministratore derivante dall’art. 1130, primo comma, n. 4, cod. civ. – a compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio – gli consente di promuovere azione di responsabilità , ai sensi dell’alt. 1669 cod. civ. nei confronti del costruttore a tutela dell’edificio nella sua unitarietà , ma non di proporre, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini, delle azioni risarcitorie per i danni subiti nelle unità immobiliari di loro proprietà esclusiva”).
E’ appena il caso di evidenziare che il Condominio di via angolo via in Latina è intervenuto volontariamente ed ha domandato il risarcimento del danno corrispondente ai vizi sulle parti comuni dell’edificio (cfr. comparsa depositata IU6.2008).
Detta domanda deve ritenersi ammissibile in quanto attinente all’oggetto della controversia e già comprovata dalle risultanze istruttorie e della c.t.u. sussistenti al momento dell’intervento. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità , il diritto che, ai sensi dell’art. 105 c. 1 c.p.c., il terzo può far valere in un giudizio pendente tra altre parti, deve essere relativo all’oggetto sostanziale dell’originaria controversia, da individuarsi con riferimento al petitum ed alla causa petendi, ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria (Cass., sez. un., n. 10274/2009). E la preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che al momento dell’intervento non sono piùconsentiti ad alcuna parte, ai sensi dell’art. 268, secondo comma, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo, attesa la facoltà di intervento, attribuita dal primo comma della stessa disposizione, sino a che non vengano precisate le conclusioni. Ne consegue che è ammissibile la formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività coessenziale all’intervento stesso (Cass., n. 11681/2014).
Ciò premesso, la domanda di condanna al risarcimento del anno promossa, quanto alle rispettive proprietà esclusive, da E. L., P. M., P. C., E. G. D. N. G., R. M., quali committenti, e da H. G., M. Maria Antonia, T. D., B. A., quali acquirenti (cfr. i rispettivi atti pubblici di acquisto in atti), e dal Condominio di via angolo via , quanto alle parti comuni, dichiarata improcedibile nei confronti della società appaltatrice S. C. s.r.l. perché dichiarata fallita in corso di causa, deve, invece, trovare accoglimento con riguardo alITng. S., quale direttore dei lavori coobbligato in solido con la prima ai sensi dell’art. 2055 c.c..
Difatti, una volta appurati i gravi vizi costruttivi lamentati da parte attrice, la responsabilità da essi discendente non può non essere ascritta, sia pure in via concorrente, al direttore dei lavori, il quale per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente e dei terzi precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli (art. 1176 c. 2 c.c.), gravando su di lui l’obbligo di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera appaltata al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sicché non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.
Considerato che parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni ha concentrato la propria domanda sulla richiesta di risarcimento per equivalente pecuniario in misura corrispondente all’importo necessario all’eliminazione dei vizi, formulata in via subordinata sin dall’atto introduttivo del giudizio, e che il c.t.u ha quantificato per ciascun attore lo specifico importo correlato ai vizi rilevati sulla relativa proprietà (cfr. la relazione tecnica integrativa depositata il 15.10.2015), ring. G. S. deve essere condannato al pagamento delle somme di seguito indicate:
1) in favore del Condominio di euro 137.250,31;
2) in favore di T.-B., proprietari del lastrico solare e dell’appartamento di cui all’interno 7, di euro 4.420,00;
3) in favore di E.-P., proprietari dell’appartamento di cui all’interno 1, di euro 3.500,00;
4) in favore di H.-M., proprietari dell’appartamento di cui all’interno 2, di euro 2.500,00;
5) in favore di P.-E., proprietaria dell’appartamento di cui all’interno 3, di euro 2.500,00;
6) in favore di D. N. – R., proprietario dell’appartamento di cui all’interno 6, di euro 2.500,00.
E’ appena il caso di evidenziare che, sebbene il c.t.u. abbia quantificato anche i danni occorsi alle unità immobiliari contraddistinte dai numeri 4 e 5, il relativo importo non può essere posto a carico del convenuto posto che la seconda di dette unità è stata acquistata prima del presente giudizio da C. G. L., la quale, tuttavia non è parte del presente giudizio, non essendosi piùcostituita dopo la riassunzione a seguito del fallimento della società convenuta, mentre l’unità contraddistinta con il n. 4 non risulta in proprietà di nessuna delle parti in causa.
Trattandosi di importi stimati all’attualità non è dovuta rivalutazione monetaria.
Come chiarito dalla Suprema Corte, il danno da lucro cessante concretantesi nell’accrescimento patrimoniale in concreto pregiudicato o impedito dallâillecito altrui, presuppone almeno la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità , e non di mera possibilità , il danneggiato avrebbe conseguito se l’illecito non fosse stato compiuto ai suoi danni e non deve essere perciò riconosciuto per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte. L’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante esige, insomma, la prova, anche presuntiva, dellâesistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità , l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (ex multis, Cass., n. 11353/2010; Cass., n. 4052/2009).
Deve, invece, essere respinta l’ulteriore domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice in quanto del tutto carente sia sotto il profilo assertorio che probatorio.
4. Nei rapporti tra la parte attrice e il convenuto Ing. G. S. le spese di lite, liquidate in dispositivo – previa compensazione in misura di un terzo in ragione del rigetto della domanda di risarcimento del danno per equivalente formulata dagli attori con riferimento al pregiudizio non coperto dalla rifusione delle spese per far fronte all’eliminazione dei vizi – seguono, per la restante parte, la soccombenza. Dovendo trovare applicazione l’art. 92 c.p.c. anteriore alla rifororti tra la parte attrice, la C. G. B. s.r.l. ed il Fallimento della MA.. s.r.l., le spese vanno compensate posto che, la prima è stata evocata in giudizio dalla convenuta, e, con riguardo al secondo, deve tenersi conto della natura della statuizione (di improcedibilità ) imposta da un evento (il fallimento) sopravvenuto in corso di causa. Nei rapporti tra parte attrice e II Fallimento della S. C. s.r.l., la contumacia di questâultimo giustifica, stante la declaratoria di improcedibilità della domanda attrice, la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite da quest’ultima anticipate per la sua evocazione in giudizio.
Le spese di c.t.u. devono, invece, essere poste definitivamente a carico di G. S..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
– DICHIARA l’improcedibilità delle domande proposte da parte attrice nei confronti del Fallimento della S. C. s.r.l. e del Fallimento della MA.. s.r.l.;
– DICHIARA l’inammissibilità delle domande svolte da parte attrice nei confronti di C. G. B. s.r.l.;
– CONDANNA S. G. al pagamento:
a) in favore del Condominio di via – angolo via in Latina, in persona deH’amministratore p.t., dell’importo di euro 137.250,31;
b) in favore di T. D. e di B. A., dell’importo complessivo di euro 4.420,00;
c) in favore di E. L. e di P. M., del complessivo importo di euro 3.500,00;
d) in favore di H. G. e di M. Maria Antonia, del complessivo importo di euro 2.500,00;
e) in favore di P. C. e di E. G., del complessivo importo di euro 2.500,00;
f) in favore di D. N. G. e di R. M. del complessivo importo di euro 2.500,00;
respinge l’ulteriore domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori nei confronti
di S. G.;
– CONDANNA S. G. alla rifusione, in favore della parte attrice e dell’intervenuto, delle spese di lite che liquida, previa compensazione in ragione di un terzo, in euro 5.000,00 per compensi, euro 50,00 per spese oltre accessori di legge;
– COMPENSA le spese processuali tra la parte attrice e l’intervenuto e il Fallimento della MA.. s.r.l.;
– DICHIARA l’irripetibilità delle spese processuali anticipate dagli attori per l’evocazione in giudizio del Fallimento S. C. s.r.l.;
– pone definitivamente a carico di S. G. le spese di c.t.u..
Latina,
23 luglio 2016
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