Tribunale di Verona, Sez. Lavoro – Sentenza n. 93/2015 del 27.07.2015
Licenziamento individuale del dirigente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro /2011 RCL promossa con ricorso depositato il
da
L.C. ,con il patrocinio dell?avv. T. R., elettivamente domiciliato in VERONA presso il difensore avv. T. R.
contro
CONSORZIO WORLD E JOB con il patrocinio dell?avv. R. M.,elettivamente domiciliato in VERONA presso il difensore avv. R. M.
Motivi della decisione
Il ricorrente L.C. ha convenuto in giudizio il Consorzio World & Job esponendo: di essere stato assunto dalla convenuta in data 21.9.09 in qualit? di Direttore Generale del Consorzio; che gli era stato chiesto di accettare per i primi mesi del rapporto di lavoro che l?assunzione fosse formalizzata quale socio di co.co.co presso una Cooperativa del consorzio medesimo; che a seguito di difficolt? economiche del Consorzio gli era stato proposto di iniziare da maggio 2010 un nuovo rapporto di lavoro direttamente con il Consorzio con un contratto a progetto e che lo stipendio pattuito in larga misura gli venisse pagato in nero; che in data 1.12.2010 gli veniva comunicato verbalmente dal commercialista del Consorzio la volont? del datore di lavoro di risolvere il rapporto di lavoro con il ricorrente; che in data 7.12.2010 il ricorrente ricevette la raccomandata con la risoluzione formale del rapporto di lavoro per giusta causa.
Il ricorrente chiede l?accertamento del rapporto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente dal 21.9.09 al 7.12.2010, l?accertamento del fatto che il contratto di lavoro avesse durata sino al 31.12.2011, l?accertamento dell?illegittimit? del licenziamento con conseguente condanna al pagamento dell?indennit? supplementare di preavviso pari ad euro 5.000,00 e risarcimento del danno biologico di 10.000,00 e la chiamata in causa dell?inps per il mancato pagamento dei contributi previdenziali e la condanna al pagamento delle retribuzioni mensili, delle differenze retributive, TFR per una somma pari a64.653,90.
Il ricorrente sostiene pertanto di aver svolto mansioni di Direttore Generale e che il contratto iniziale di co.co.co e successivo contratto a progetto in quanto privi di un programma specifico di lavoro, costituivano una simulazione da parte del datore di lavoro per non pagare i contributi. Il licenziamento era illegittimo per ingiurioso le modalit? con cui gli ? stato comunicato e del tutto privo di giustificato motivo e lesivo del decoro dello stesso lavoratore.
La parte convenuta si ? costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto delle domande di parte attrice esponendo che lo stesso ricorrente aveva richiesto di essere inquadrato come collaboratore e che con il nuovo contratto gli venisse pagato in buona parte lo stipendio in nero per evitare decurtazioni sul trattamento pensionistico. Parte convenuta sostiene che
il lavoratore era del tutto autonomo nel gestire il proprio lavoro e che non giustificava mai le proprie assenze e non era soggetto ad alcun potere direttivo. Il recesso per giusta causa era stato comunicato in quanto era venuto meno il rapporto fiduciario con il ricorrente, il quale si era comunicato a vari clienti che il Consorzio e relativo presidente erano svaniti nel nulla oltre ad aver minacciato lo stesso consorzio. La convenuta eccepiva comunque che nel contratto era stato indicato un progetto specifico e che il documento contrattuale non era stato pi? reperito. Contestava la domanda diretta al pagamento di differenze retributive in quanto si eccepiva la carenza di un rapporto di lavoro subordinato. Eccepiva la genericit? delle allegazioni di parte ricorrente relative all?indicazione del livello contrattuale per la qualifica a dirigente e comunque parte convenuta riteneva che la retribuzione percepita dal ricorrente fosse pi? che dignitosa ai sensi dell?art. 36 Cost..
Ritenendo pertanto che si trattasse di una collaborazione e non di un rapporto di natura subordinata la societ? convenuta sosteneva che legittimamente il ricorrente era stato allontanato in quanto aveva compromesso in modo irreparabile il vincolo fiduciario che lo legava al Consorzio, richiamando l?art. 67 D.lgs. 276/03. Contestava l?ingiuriosit? del licenziamento ed eccepiva che non sarebbe stata data alcuna prova del danno subito da parte ricorrente.
In ogni caso la parte convenuta eccepiva la decadenza ex art. 6 L 604/?66 dall?impugnazione del licenziamento, in quanto parte ricorrente avrebbe depositato il ricorso oltre il termine di 60 giorni dal rifiuto del tentativo di conciliazione come previsto nel Collegato Lavoro. Proponeva inoltre domanda riconvenzionale facendo presente che il ricorrente era sottoposto a procedimento penale per una serie di reati (diffamazione,
appropriazione indebita e tentata estorsione) e chiedeva la condanna al risarcimento dei danni in misura pari ad euro 25.000,00.
La parte ricorrente depositava memoria di replica alla riconvenzionale e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita mediante l?assunzione delle prove testimoniali ammesse e all?udienza del 11.2.2015 veniva discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo.
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Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
La parte ricorrente ha dimostrato di avere instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la convenuta. Infatti deve ritenersi assorbente il fatto che il contratto a progetto stipulato dalle parti non ? stato prodotto in giudizio. Sebbene il ricorrente dia atto della sottoscrizione di tale contratto (che qualifica peraltro come fittizio) nel proprio atto introduttivo e nell?interrogatorio libero (verbale di udienza 10.4.2014), nessuna prova o quanto meno allegazione ? stata fornita dalla parte convenuta in ordine alla previsione di uno specifico progetto o programma di lavoro. Pertanto, essendo dimostrata (cfr. testimonianze Morandi e Volpato) quanto meno la natura coordinata e continuativa della collaborazione, deve essere accertata l?esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell?art. 69 D.lvo 276/03.
Deve tuttavia essere disattesa la domanda diretta all?accertamento dell?inquadramento del ricorrente nella qualifica dirigenziale. Nel ricorso non sono stati allegati i fatti costitutivi di tale diritto n? ? stata richiamata la contrattazione collettiva di riferimento. Peraltro il conteggio delle differenze retributive rivendicate dal ricorrente (doc. 13) ? stato redatto tenendo
presente la qualifica di Quadro secondo il CCNL Commercio e non quella di dirigente.
La domanda avente per oggetto le differenze retributive deve essere disattesa. Infatti nel ricorso l?attore si limita a rivendicare tali differenze retributive tenendo conto della retribuzione netta percepita (in parte in busta e in parte in nero), ammontante a ? 2.500 complessivi mensili. L?ammontare di tali emolumenti deve ritenersi provato anche alla luce della dichiarazione della teste Morandi, che ha parlato di versamento di somme fuori busta di misura consistente “pi? di mille euro?. Poich? il ricorrente non ha allegato l?obbligo di applicare il CCNL Commercio da parte della societ? convenuta, si deve presumere che la richiesta si fondi sull?art. 36 Cost. La richiesta deve essere disattesa. Infatti nei conteggi le differenze a credito riguardano 13A e 14 e ferie non godute. Si deve ritenere che la retribuzione netta, nel periodo oggetto di causa (2009?2010), fosse ampiamente sufficiente per consentire una esistenza dignitosa al ricorrente, il quale pacificamente era anche titolare di pensione.
L?eccezione di decadenza dall?impugnazione del licenziamento ? infondata. La societ? convenuta sostiene che il ricorrente avrebbe dovuto depositare il ricorso giudiziario entro il 25.5.2011. Infatti il ricorrente aveva promosso il tentativo di conciliazione con richiesta recapitata alla convenuta il 8.3.2011. La convenuta non aveva aderito al tentativo di conciliazione e pertanto, un volta decorso lo spatium deliberandi di 20 gg., il ricorrente avrebbe dovuto depositare il ricorso nei successivi 60 gg. Il ricorso ? stato invece depositato il 1.7.2011.
L?eccezione ? infondata. La Corte di Cassazione (n. 9203 del 23/04/2014) ha chiarito che ?L’art. 32, comma 1 bis, della legge 4 novembre 2010, n. 183, introdotto dal d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, riguarda tutti gli ambiti di novit? di cui al novellato articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dunque non solo l’estensione dell’onere di impugnativa stragiudiziale ad ipotesi in precedenza non contemplate, ma anche l’inefficacia di tale impugnativa, prevista dal comma 2 del medesimo art. 6 anche per le ipotesi gi? in precedenza soggette al relativo onere, per l’omesso deposito, nel termine di decadenza stabilito, del ricorso giudiziale o della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato. L?onere di deposito del ricorso giudiziario a seguito della mancato esperimento del tentativo di conciliazione costituisce indubbiamente un elemento di novit?, in quanto non era previsto dalla disciplina anteriormente vigente. Pertanto il deposito del ricorso giudiziario il giorno 1.7.2011 deve ritenersi senz?altro tempestivo.
Il licenziamento intimato per giusta causa deve essere dichiarato illegittimo, poich? la convenuta non ha dimostrato i fatti addebitati al ricorrente.
Al ricorrente ? stato in primo luogo rimproverato di avere diramato ai clienti una sorta di comunicato “mirato evidentemente a denigrare la nostra organizzazione ed i suoi organi direttivi volte creare ad arte la sensazione verso i nostri partners che i vertici della nostra struttura siano di fatto latitanti.
La parte convenuta ha prodotto la copia di tale comunicazione, inoltrata via mail dal sig. Marcolin del Gruppo Marcegaglia, cliente del Consorzio (doc. 11). Nella comunicazione in questione effettivamente il ricorrente rendeva noto ai clienti del Consorzio che il legale rappresentante della convenuta aveva manifestato a terzi l?intenzione di cessare il rapporto e di non essere riuscito a reperirlo per un chiarimento. Tale comunicazione deve ritenersi sicuramente inopportuna, in quanto si espongono vicende interne alla societ?. Tuttavia il riferimento all?impossibilit? di reperire il legale rappresentante per un chiarimento personale non poteva essere inteso come allusione ad una volatilizzazione dell?intera azienda. Inoltre la teste Morandi ha confermato che il legale rappresentante aveva gi? manifestato in precedenza, tramite il commercialista della societ? Belli Freschi, la volont? di risolvere il rapporto. Pertanto la comunicazione in questione ? stata fatta quando gi? i rapporti tra le parti si erano di fatto interrotti.
In secondo luogo si addebita al ricorrente di avere minacciato, nel corso di un colloquio con il dott. Osenda, di sollecitare una verifica della Guardia di Finanza e di fare di tutto per distruggere il Consorzio ed il suo legale rappresentante.
La parte convenuta non ha dimostrato le condotte che il ricorrente avrebbe tenuto durante l?incontro con il dott. Osenda.
Il licenziamento deve pertanto essere pertanto dichiarato illegittimo per carenza di giusta causa. E? pacifica l?applicabilit? della tutela obbligatoria ex art. 8 legge 604/66. Si ritiene equo, tenuto conto dell?anzianit? di servizio del ricorrente e delle ridotte dimensioni dell?azienda convenuta, determinare l?indennit? risarcitoria in misura pari a n. 5 mensilit?. La misura della retribuzione globale di fatto deve essere ragguagliata a quella allagata e dimostrata dalla parte ricorrente (2.500 euro netti mensili).
La domanda di risarcimento del danno biologico proposta dal ricorrente deve essere disattesa, poich? non sono state dimostrate le modalit? ingiuriose e vessatorie del recesso e comunque non ? stato allegato un concreto ed effettivo danno alla salute patito dal ricorrente.
La domanda riconvenzionale proposta dalla societ? convenuta deve essere rigettata poich? la societ? convenuta non ha dimostrato i fatti allagati a sostegno della domanda (diffamazione, appropriazione indebita di documentazione aziendale, estorsione) e i danni che sarebbero stati cagionati dalla condotta tenuta dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Il parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di met?.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata
1)? In parziale accoglimento del ricorso accerta che tra le parti si ? svolto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 21.9.2009 al 7.12.2010;
2)? Dichiara l?illegittimit? del licenziamento comunicato dalla societ? convenuta al ricorrente con lettera ricevuta il 7.12.2010 e per l?effetto condanna la societ? convenuta al pagamento di una indennit? risarcitoria pari a n. 5 mensilit? della retribuzione globale di fatto (? 2.500 netti mensili) oltre agli interessi ed alla rivalutazione dal recesso sino al saldo;
3) Rigetta nel resto le domande di parte ricorrente;
4) Liquida in ? 6.000 per compensi oltre Iva e Cpa le spese di lite di parte ricorrente, le dichiara compensate nella misura di met? con quelle di parte convenuta e condanna quest?ultima a rifondere la rimanente met?
5) Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 11.2.2015
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno