Tribunale di Monza, Sez. Lavoro – Sentenza 6.05.2017 (Dott. D. F. Di Lauro)

lavoro – previdenza – contributi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Il Giudice del Tribunale di Monza, dott. Domenico Fabio Di Lauro, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato all’udienza del 6.5.2015 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 665/13 R.G. e promossa

da

Te. Pa. Id. con gli avv.ti L. M., V. S. e A. S.

=RICORRENTE =

contro

INPS con l’avv. Clara Tommaselli

=RESISTENTE =

e contro

S.C.C.I. S.P.A.

= RESISTENTE CONTUMACE =

La causa ? stata discussa e decisa all’udienza odierna, dandosi pubblica lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni della decisione di seguito riportate.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 7.3.2013 Te. Pa. Id. ha proposto opposizione avverso l’avviso di addebito recante intimazione al pagamento della somma di ? 9.863,46, comprensiva di spese di notifica e compensi di riscossione, a titolo di omesso versamento della contribuzione obbligatoria cd. fissa (ovvero sui minimali di reddito legislativamente stabiliti) e relative somme aggiuntive di legge, dovute alla Gestione Artigiani istituita presso l’INPS per gli anni dal 2008 al 2012 (precisamente 1? e 2? trimestre degli anni dal 2008 al 2011 e 1? trimestre anno 2012).

L’iscrizione d’ufficio dell’opponente alla Gestione Artigiani disposta dall’INPS con decorrenza 1.1.2008, scaturisce dagli esiti del verbale UNICO di accertamento e notificazione del 18.4.2011 redatto dall’ispettorato INPS di Monza, in esito al quale, la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Monza e Brianza ha deliberato l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane della F.lli Te. di Enrico Te. & C. S.a.s. (per brevit? di seguito:’Societ? Te.’), riconosciuta come impresa artigiana.

Quanto alla sussistenza dei presupposti per la qualificazione della Societ? Te. quale impresa artigiana si osserva quanto segue.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 443/1995’E’artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attivit? di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attivit? agricole e le attivit? di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa’.

Il successivo comma 3 della cit. disposizione normativa stabilisce per quanto qui di interesse che:’E’altres? artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma: (?) b) ? costituita ed esercitata in forma di societ? in accomandita semplice, semprech? ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2 e non sia unico socio di una societ? a responsabilit? limitata o socio di altra societ? in accomandita semplice’.

L’art. 2 della legge 443/1995 definisce, a sua volta, come imprenditore artigiano’colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualit? di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilit? con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo’.

Il requisito essenziale per la qualificazione della societ? in accomandita semplice come impresa artigiana ?, dunque, la circostanza che i soci accomandatari non si limitano a gestire/amministrare l’impresa, ma intervengano personalmente e in misura prevalente – anche manualmente – nel processo produttivo (vedi Cass. n. 28431/11 per la quale’ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, ? necessaria la sussistenza di un lavoro anche di tipo manuale del titolare dell’impresa, non essendo, invece, sufficiente che egli svolga unicamente attivit? di carattere amministrativo, alla stregua della definizione di imprenditore artigiano contenuta nell’art. 2, comma 1, L. 8 agosto 1985 n. 443′).

Ebbene tale requisito non sussiste con riferimento, quantomeno, alla posizione della opponente, Pa. Id. Te., socia accomandataria della Sociat? Te., assieme a Te. Enrico.

Te. Pa., infatti, si occupa, oltre che della amministrazione della societ?, della gestione contabile e dei rapporti con i clienti, i fornitori, le banche e professionisti, ma non svolge lavori di tipo manuale nel ciclo produttivo aziendale (vedi dichiarazioni rilasciate da P.. Te. in occasione del primo accesso ispettivo del 21.12.2010 agli ispettori INPS, e riportate nel verbale INPS del 18.4.2011).

Quanto sopra ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese in sede ispettiva dal personale dipendente della Societ? Te. (e, in particolare, da Stefano Te.:’La sig.ra P.. Te. si occupa di prendere gli ordini dai clienti e della parte amministrativa’; da Pa. Talassi:’Le sig.re Pa. e Maria sono in ufficio e si occupano della parte amministrativa e ricevono gli ordini che poi passano al sig. D.. La signora P.. si occupa inoltre di rilevare le nostre presenze e di rilasciare eventuali permessi richiesti dai dipendenti; da L. R. e C. R. secondo cui Pa. Te. e Maria Grazia Colzani’sono in ufficio’; da C. F.: titolari sono sempre presenti in ditta ? la sig.ra Pa. e la sig.ra M. G. sono in ufficio e si occupano della parte amministrativa e ricevono gli ordini. Inoltre la sig. ra Pa. si occupa della verifica delle presenze dei dipendenti’).

Una volta accertato che Pa. Id. Te., quale socia accomandataria, si ? limitata a operare nell’azienda impegnata in attivit? amministrative, contabili e di gestione del personale, senza apporto di lavoro manuale nel ciclo produttivo della Societ? Te., va ritenuta illegittima l’iscrizione della Societ? all’albo delle imprese artigiane, cos? come la conseguente iscrizione della ricorrente alla gestione artigiani e l’emissione dell’avviso di addebito oggetto di causa.

Ne segue l’accoglimento dell’opposizione, con l’annullamento dell’avviso di addebito impugnato.

Le spese di lite nel rapporto con l’INPS seguono la soccombenza e si liquId.no come da dispositivo, mentre possono essere compensate le spese nel rapporto con S.C.C.I. S.p.A., rimasta contumace.

PQM

P.Q.M.Il Giudice del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, cos? provvede: a) in accoglimento dell’opposizione, annulla l’avviso di addebito impugnato; b) condanna l’INPS a pagare in favore della parte opponente le spese di lite, liquId.te in complessivi ? 2.250,00 oltre rimborso delle spese forfettarie e del contributo unificato e oltre accessori; c) compensa le spese di lite nel rapporto processuale tra la parte opponente e la S.C.C.I. S.p.A.

Monza, 6.5.2015

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