Tribunale di Milano, Sezione IX Civile – Decreto 15.05.2015 (Dott.ssa G. Servetti, Dott.ssa L. Cosmai, Dott.ssa R. Muscio)

famiglia – separazione – potest? dei genitori

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE

 

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Gloria Servetti Presidente Relatore
dott. Laura Cosmai Giudice
dott. Rosa Muscio Giudice
nel procedimento per separazione consensuale promosso, con ricorso depositato il 20 febbraio 2015, da AA (avv. XX) e BB (avv. ZZ) ha pronunziato il seguente

DECRETO

Fatto

PREMESSOche con ricorso depositato il 20 febbraio 2015 i coniugi suindicati, sposatisi in Vittuone il 27 settembre 2008 e genitori di BL (nato nel 2008), BA (nata nel 2009) e BR (nato del 2004), tutti ancora minori, hanno chiesto di essere autorizzati a vivere separati attraverso procedimento di separazione consensuale, alle condizioni dai medesimi concordate e riportate nell’atto introduttivo;

PREMESSO che all’udienza tenutasi in data 28 aprile u.s., acquisita la sottoscrizione dei coniugi, il Presidente ha riservato al Tribunale in camera di consiglio ogni decisione in sede di omologazione dell’indicato verbale ex art. 711 c.p.c.;

PREMESSO che in data 12 maggio u.s. il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni nel senso di esprimere” parere favorevole, eccependo la carenza di competenza del Tribunale riguardo all’affidamento dei minori”;

PREMESSO che, invero, i coniugi separandi hanno invocato, quali condizioni accessorie, la conferma dei provvedimenti attualmente in vigore a tutela dei minori a seguito di procedimento instaurato, e tuttora pendente, innanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano e segnatamente del decreto da detta A.G. emesso in data 15 aprile 2014 “e ci? fino all’esito delle prescritte indagini sociali sul nucleo familiare”;

RILEVATO che ? stato prodotto in giudizio tale citato decreto provvisorio reso nell’ambito di un procedimento promosso ex artt. 330 e ss. c.c. nell’anno 2013, in forza del quale i tre minori risultano affidati al Comune di residenza (attualmente individuato in quello di Corbetta), perch? li mantenga allo stato collocati presso i nonni paterni, regolamenti i rapporti dei figli con ciascun genitore con le pi? opportune modalit?, garantisca ogni adeguato intervento di sostegno in loro favore ecc.;

RILEVATO

che le articolate statuizioni sono state in detta sede assunte a mente dell’art. 333 c.c., con espressa limitazione della responsabilit? genitoriale “in ordine alle decisioni relative al collocamento, alle scelte sanitarie/terapeutiche e di cura nonch? relative alla regolamentazione dei rapporti con i genitori e agli incarichi, anche educativi, delegati all’Ente”;

RILEVATO che non ? stato ancora emesso dall’Autorit? minorile un provvedimento definitivo e che le indagini delegate debbono presumersi ancora in corso, di guisa che alla data attuale la responsabilit? genitoriale di entrambi i coniugi risulta limitata, ex art. 333 c.c. nell’ambito di un giudizio instaurato ai sensi dell’art. 330 c.c.;

RILEVATO che a seguito della riformulazione dell’art. 38 disp. att. c.c. ad opera della legge n. 219/2012 i provvedimenti di cui, fra gli altri, agli artt. 330 e 333 c.c. sono rimasti patrimonio della competenza funzionale del giudice minorile, con la sola deroga, a favore del Tribunale ordinario, rappresentata dalla concorrente pendenza innanzi a tale ultimo Ufficio di un procedimento separativo, divorzile o ex art. 316, quarto comma, c.c.;

RITENUTO che nel caso di specie ? documentalmente provato che il procedimento ex artt. 330 e ss. c.c. ? stato instaurato ben anteriormente al deposito del ricorso per separazione consensuale, di guisa che non pu? trovare applicazione il principio di concentrazione delle competenze avanti il giudice ordinario e, dunque, quella c.d. competenza per attrazione che sola pu? consentire la trattazione unitaria da parte di questo giudice delle domande inerenti allo status dei genitori e all’affidamento dei minori qualora sussistano gli estremi per l’adozione di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilit?;

RITENUTO che, invero, ai fini del complesso e dibattuto tema del riparto di competenze deve farsi elettivo riferimento alla recente pronuncia della Corte di legittimit? n. 2833/2015 secondo la quale “Con la riscrittura dell’art. 38 disp. att. c.c. (art. 3 legge 10 dicembre 2012 n. 219) il legislatore ha inteso che se un giudizio di separazione ? in corso al momento della proposizione della domanda diretta all’adozione di un provvedimento de potestate si verifica l’effetto attrattivo della competenza, in favore del giudice davanti al quale ? in corso il giudizio di separazione. Tale lettura testuale appare anche rispettosa del principio generale della perpetuatiojurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. secondo cui la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda. Diversamente, se la domanda diretta all’adozione di provvedimenti de potestate da parte del Tribunale per i minorenni ? stata proposta anteriormente alla instaurazione davanti al tribunale civile del giudizio di separazione o divorzio da parte dei genitori, resta ferma la competenza dell’ufficio Minorile, per non vanificare il percorso processuale svolto”;

RITENUTO che la Corte di legittimit? ha con estrema chiarezza e lucidit? ermeneutica osservato, tra l’altro, che “A fronte di una redazione del testo legislativo che la dottrina ha ritenuto oscura sotto vari profili e specificamente per l’utilizzazione dell’espressione giudizi “in corso” (nel primo comma del nuovo art. 38 disp. att. c.c.), in luogo di un inequivoco richiamo al principio della prevenzione, che fugasse i dubbi derivanti dall’accostamento all’ulteriore espressione “in tal caso per tutta la durata del processo”, non possono trascurarsi, per altro verso, le ragioni ostative a una lettura estensiva dell’art. 38. In primo luogo va rilevata la prevalenza di una lettura testuale intesa a valorizzare il significato dell’espressione sopra riportata nel linguaggio comune e quindi a far ritenere che il legislatore abbia inteso che se un giudizio di separazione, come nella specie, ? in corso al momento della proposizione della domanda diretta all’adozione di un provvedimento de potestatesi verifica l’effettivo attrattivo della competenza, in favore del giudice davanti al quale ? in corso il giudizio di separazione. Tale lettura testuale appare anche rispettosa del principio generale della perpetuatiojurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. secondo cui la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda. Nel caso in esame il P.M. ha proposto ricorso al Tribunale per i minorenni prima che fosse stata proposta al Tribunale civile la domanda di separazione. In secondo luogo, come ? stato evidenziato nell’istanza di regolamento, l’interpretazione sin qui ritenuta corretta corrisponde anche alle finalit? di economia processuale e di tutela dell’interesse superiore del minore che trovano riscontro nelle disposizioni costituzionali (art. 111 Cost.) e sopranazionali (art. 8 C.E.D.U. e art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea). Disposizioni che rafforzano la interpretazione della disposizione dell’art. 38 diretta a non vanificare il percorso processuale svolto, a seguito di una domanda diretta all’adozione di provvedimenti de potestate da parte del Tribunale per i minorenni proposta anteriormente alla instaurazione davanti al tribunale civile del giudizio di separazione o divorzio da parte dei genitori”;

RITENUTO che tali contenuti interpretativi non si pongono in contrasto con quanto in precedenza affermato sempre dalla Suprema Corte con ordinanza n. 1349/2015 e, anzi, ne rappresentano un pi? che opportuno completamento, con quella funzione chiarificatrice tanto attesa e auspicata dagli operatori;

RITENUTO che, ci? nondimeno, la pendenza di un procedimento sulla responsabilit? innanzi al Tribunale minorile mai potrebbe risultare di ostacolo a genitori che, in quanto coniugi, abbiano interesse e finanche necessit? di porre termine a una convivenza divenuta intollerabile e a conseguire un titolo che riconosca e formalizzi detta sopravvenuta situazione;

RITENUTO, infatti, che il diritto alla separazione personale deve essere riconosciuto come uno dei diritti fondamentali della persona e in piena sintonia con i precetti anche di rango costituzionale, s? che una richiesta in tal senso non pu? essere trascurata dal giudice all’uopo competente o essere anche solo ritardata per effetto della concomitante pendenza di un procedimento di natura c.d. genitoriale;

RITENUTO, pertanto, che nel caso in esame la responsabilit? genitoriale non risulta affatto “integra” ma, per converso, giudizialmente limitata e tuttora oggetto di approfondimento, con il che ogni possibilit? di regolamentazione in questa sede viene sottratta al Tribunale ordinario, anche quanto alla mera “conferma” di statuizioni interinalmente rese da diversa (e senz’altro competente) Autorit? giudiziaria per avervi gli stessi coniugi prestato acquiescenza;

RITENUTO, infatti, che anche solo per il tramite di siffatta conferma le statuizioni rese dal giudice minorile verrebbero, attraverso l’omologazione del verbale di separazione consensuale dei coniugi, attratte al nucleo della regolamentazione dei profili accessori propria del procedimento separativo e diverrebbero parte integrante del provvedimento che lo definisce, con l’affatto accettabile effetto che se nel prosieguo del giudizio innanzi al T.M. fossero adottati provvedimenti di segno difforme si creerebbero due autonomi e potenzialmente contrapposti titoli, parimenti validi ed efficaci;

RITENUTO che, conclusivamente, il contemperamento degli irrinunciabili principi d’ordine sostanziale e processuale sin qui richiamati comporta che il verbale ex artt. 711 c.p.c. sottoscritto dai coniugi AA e BB in data 28 aprile 2015 possa essere omologato limitatamente alle condizioni inerenti alle parti in quanto coniugi, restando salva la facolt? per i medesimi, una volta eventualmente reintegrati nel pieno esercizio della responsabilit? sui figli minori, di adire in sede di procedimento ex art. 710 c.p.c. il Tribunale ordinario per ogni opportuna modifica del regime sul presupposto di una responsabilit? genitoriale loro restituita integra,

PQM

P.Q.M.OMOLOGA

Il verbale di separazione consensuale sottoscritto in data 28 aprile 2015 dai coniugi AA e BB limitatamente alle condizioni sub 1), 2), 7), 8), 9) e 10).

Dichiara non luogo a provvedere in relazione alla chiesta omologazione delle condizioni sub 3), 4), 5) e 6) inerenti ai figli minori.

Manda alla Cancelleria di trasmettere copia del presente decreto al P.M. e al Tribunale per i Minorenni di Milano.

 

Cos? deciso in Milano, in camera di consiglio, il 15 maggio 2015.

Depositata in Cancelleria il 18.5.2015

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti

Lascia un commento

Back to top button