Tribunale di Bologna, Sez. Lavoro – Sentenza 20.01.2015 (Dott. C. Sorgi)
lavoro e previdenza – collaborazione autonoma
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Sorgi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2014 promossa da: A. SRL, con il patrocinio dell?avv. F. G. e dell?avv. B. E. , elettivamente domiciliato in BOLOGNA presso il difensore avv. F. G.
OPPONENTE
contro
V. P. , M. E. D. S. , A. M., con il patrocinio dell?avv. T. C. e dell?avv. , elettivamente domiciliate in BOLOGNA presso il difensore avv. T. C. ,
OPPOSTE
Avente ad oggetto: Opposizione L. 92/2012 c d. Legge Fornero
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex l.92/2012 davanti al Giudice del lavoro di Bologna le ricorrenti P. V. , D. S. M. E. e M. A. dichiaravano di aver svolto attivit? di samplinggirls ( da ora SG ) a favore della societ? A. s.r.l. ( da ora RB ) dal 2003 con contratti di collaborazione coordinata e continuativa ( M. dal 5/6/2003, P. dal 29/7/2003 ) e successivamente con contratti a programma ex l.273/2003 dal 10/12/2003 e la D. S. dal 3/12/2007. Per altro il passaggio non comportava nessuna modifica del rapporto tra le parti. Il rapporto proseguiva fino al 31/5/2013 quando le ricorrenti ricevevano lettera di recesso dal rapporto da parte di RB in data 8/5/2013 per C. M. e 23/5/2013 per D. S.
Venivano evidenziati dalle ricorrenti una serie di profili ritenuti rilevanti per la decisione: la remunerazione era fissa, alle ricorrenti venivano concessi in comodato gratuito una serie di beni ( vestiario, cellulare, macchina aziendale ) e nei contratti si parlava di promozione e commercializzazione dei beni di RB; non era previsto un termine al contratto e l?unico scopo dichiarato era quello di diffondere la bevanda al 95 % della popolazione; mancava sostanzialmente un progetto e l?attivit? indicata corrispondeva al core business della societ?; le attivit? richieste alle ricorrenti erano pi? varie: reclutamento nuove SG, formazione delle stesse, vendita del prodotto, attivit? commerciale, consegne a domicilio; la loro attivit? era sottoposta alle verifiche di un coordinatore; gli orari di attivit? erano comunicati attraverso un sistema di intranet aziendale con verifica e gradimento da parte del coordinatore; l?attivit? doveva svolgersi con una divisa aziendale; mancava per le ricorrenti qualsiasi rischio nella propria attivit?. Tutti gli elementi descritti portavano a ritenere la reale natura del rapporto tra le parti quale lavoro subordinato con inquadramento nel III? o V? livello CCNL Turismo e Pubblici esercizi e part time di 18 ore settimanali.
Questo determinava in primo luogo una serie di differenze retributive e contributive richieste dalle ricorrenti. La conclusione del rapporto doveva essere ritenuta un effettivo licenziamento da considerarsi discriminatorio per l?et? delle ricorrenti in considerazione del fatto che l?attivit? richiedeva un look particolarmente giovanile e a conferma della tesi si richiamava la circostanza che dopo la conclusione dei rapporti sub judice RB aveva iniziato nuovi ed analoghi rapporti con altre e pi? giovani SG. Questo determinava le conseguenze in termini di tutela reale ex art. 18 I? comma l.300/70 come modificato dalla l.92/2012. In subordine la motivazione dei licenziamenti ( ” scelte di carattere organizzativo ed operativo , conseguenti alla decisione della societ? convenuta di dare un servizio nuovo e diverso e non avvalersi pi? di collaboratori autonomi ” ) appariva inesistente in termini di giusta causa di licenziamento e veniva richiesta la tutela ex art. 18,VII? comma ( c.d. tutela reale debole) con il limite delle 24 mensilit? o, in estremo subordine, veniva richiesta l?indennit? per mancato preavviso.
Si costituiva in giudizio RB che contestava una serie di punti delle ricorrenti ( non ci sarebbero state vendite, n? consegne e del reclutamento era sussistente solo la fase iniziale di contatto ) e si sottolineava la condizione di massima libert? concessa alle SG nella loro attivit?, circostanza che portava ad escludere la natura subordinata del rapporto. I contratti tra le parti era avvenuti non richiamando il progetto ma il contratto a programma dell?art. 61 l.273/2003 e questa figura giustificava la durata del rapporto e le sua conclusione tanto da escludere qualsiasi ipotesi di discriminazione.
Il giudice di prime cure non dava corso ad alcuna attivit? istruttoria e dopo la discussione accoglieva il ricorso sul presupposto di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti. La mancanza di un programma, mancando la durata ed il risultato finale dello stesso costituiva il presupposto per verificare la sussistenza della subordinazione, che veniva confortata da una serie di elementi ( la pianificazione dell?attivit?, la componente gerarchica tra le parti , confermata anche dalle mail prodotte , la presenza di una divisa per il lavoro e di un codice di condotte ) . Si riteneva utilizzabile la classificazione indicata dalle ricorrenti ( III? livello CCNL Turismo con part-time al 45% ) e si riteneva insussistente il giustificato motivo oggettivo del licenziamento determinando come conseguenza la tutela ex art. 18 VII? comma e risarcimento fino a dodici mensilit? detratto l?aliunde perceptum. Veniva condannata RB anche per le differenze retributive conseguenti all?illegittima qualificazione del rapport
o ed in misura da determinarsi in separato giudizio.
Avverso l?ordinanza presentava ricorso RB. Veniva contestato il valore indiziario degli elementi utilizzati dal primo giudice per parlare di subordinazione, rimarcando il fatto che non era stata svolta alcuna attivit? istruttoria al riguardo. Venivano individuati sette punti di critica alla decisione contestata. Il primo punto riguardava la decisione sulla qualifica attribuita dall?ordinanza ( III? livello CCNL Turismo con part-time al 45% ) ritenendo materia estranea al ricorso ex l.92/2012. Tale qualifica sarebbe stata fisiologicamente da rimettere ad una eventuale fase successiva ma non poteva essere trattata dal giudice di prime cure. Per il secondo punto si contestata la decisione in quanto la qualifica non faceva parte del petitum del ricorso. Per il terzo punto con riferimento alla fase del rapporto con qualifica di collaboratrici coordinate e continuative per le ricorrenti Marzorati e Pescatore riteneva parte opponente non c?era stata nessuna prova della diversit? del rapporto in concreto rispetto la qualifica di Co.Co.Co.. Per il quarto motivo il giudice aveva errato confondendo l?ipotesi di contratto a progetto da quella del caso di specie di contratto a programma in quanto solo nel primo caso la norma richiedeva un progetto specifico mentre per il programma ” il riferimento concreto non pu? che riferirsi a qualcosa di ben tangibile o quanto meno definibile senza necessit? ulteriori aggettivi qualificativi” ( pag. 13 reclamo ). Il quinto punto riguardava la durata e riteneva errata la decisione che aveva rilevato la carenza di questo aspetto nel contratto tra le parti e veniva richiamata una sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria secondo la quale ” la natura ambiziosa del risultato ( conoscenza del prodotto da parte del 95% della popolazione ) giustifica la natura pluriennale del piano pubblicitario della societ? cui si conformava il termine di scadenza della collaborazione, sicch? non pu? certamente ritenersi che il termine di durata del rapporto ( che in base a qualificata dottrina deve essere determinato o quantomeno determinabile in base a indici obiettivi ) non fosse stato previsto nel contratto” (sentenza allegata n.1613/12 C.App. Reggio Calabria ). Con il sesto punto si contestata la decisione che aveva ritenuto confondibile il programma del contratto con il core business aziendale mentre per parte opponente l?oggetto del programma non aveva a che fare con la commercializzazione e pubblicizzazione del prodotto e bench? ambizioso era determinabile e circostanziato e non poteva essere confuso con l?attivit? aziendale. Per il settimo punto del ricorso, infine, si sottolineava che l?attivit? della parti opposte non era che quello relativo alla promozione risultando tutto il resto inesistente e si richiamava l?ipotesi di appalto di servizi per paragonarla al programma di lavoro : le attivit? possono essere svolte indifferentemente con lavoro autonomo o con lavoro subordinato. Veniva pertanto richiesta la revoca dell?ordinanza opposta.
Si costituivano nel giudizio cos? instaurato le parti opposte chiedendo il rigetto dell?opposizione e presentando domanda riconvenzionale. Venivano analizzati criticamente tutti i punti del ricorso per contestarli. La domanda riconvenzionale riguardava il danno previdenziale in relazione alle annualit? per le quali in conseguenza della prescrizione non era pi? possibile l?integrazione all?Inps dei versamenti omessi dal datore di lavoro ( dal 2003 fino al luglio 2008 ) oltre al danno per riduzione della retribuzione imposta dall?anno 2009 e differenze retributive o meglio liquidazione delle differenze retributive gi? accolte quanto all?an nell?ordinanza opposta.
Nel corso del giudizio si procedeva ad escutere i testi richiesti dalle parti. all?esito dell?attivit? descritta all?udienza del 16/1/2015 la causa veniva discussa ed il giudice riservava sentenza.
Ritiene questo giudice che l?opposizione non possa essere accolta e neppure la domanda riconvenzionale ma che l?ordinanza della prima fase debba essere confermata.
In primo luogo occorre dar conto del problema del linguaggio indicato dalla parte opponente secondo la quale una visione pi? storica che dinamica del diritto del lavoro avrebbe determinato il giudice di prime cure nella confusione tra ordini e comunicazioni seppure in tono poco urbano. Questo giudice dissente da tale interpretazione perch? indipendentemente dalla quantit? di educazione dell?interlocutore comprendere la differenza tra ordini e comunicazioni ? di estrema facilit? e non comporta nessun tipo particolare di retroterra culturale.
Il primo riferimento necessario ? al dato testuale normativo perch? aiuta nella soluzione del primo punto sottoposto all?attenzione di questo giudice. Il comma 47 dell?art. 1 l.92/2012 recita “Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”. Questo vuol dire che se chiedo venga riconosciuta la natura subordinata di un rapporto diversamente qualificato devo anche dire come definirlo posto che svariate sono le possibilit? di rapporti di lavoro subordinato per categoria, tipologia e modalit? di esecuzione. Parti ricorrenti hanno parlato di rapporto di lavoro subordinato riconducibile al CCNL Turismo e pubblici esercizi con part-time di 18 ore e questo elemento contribuisce a qualificare il rapporto di lavoro che si intende far riconoscere al giudice con il ricorso ex l.92/2012 e, conseguentemente, se parte opposta avesse voluto interloquire sul punto nella prima fase del ricorso avrebbe dovuto contestare tale classificazione richiamando eventualmente altra ritenuta in alternativa pi? consona al rapporto. Poich? al contrario parte opponente nella prima fase nulla a detto al riguardo limitandosi a contestare la natura subordinata del rapporto tra le parti in causa bene ha fatto il giudice della prima fase, e non poteva fare altrimenti data la natura immediatamente esecutiva della decisione ( vedi ord. 3838/2014 Corte Cass. ), una volta qualificato il rapporto a classificare la tipologia del rapporto stesso perch? altrimenti non ci sarebbe stata possibilit? di eseguire il provvedimento. ? vero invece che secondo il disposto del ricordato comma 47 e del successivo 48 ( “Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi” ) la domanda originaria non poteva contenere le differenze retributive ed anche la decisione per quanto generica sul punto del primo giudice appariva estranea al tipo di procedimento. Per altro sul punto non c?? stato ricorso specifico e pertanto tale capo dell?ordinanza deve considerarsi coperto da giudicato.
Non appare per altro accoglibile l?ulteriore domanda contenuta nella domanda riconvenzionale di quantificazione delle predette differenze retributive in quanto stante il disposto del comma 56 del ricordato arti 1 l.92/2012 :” Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non e’ fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale il giudice ne dispone la separazione”.
Medesima sorte vale anche per le ulteriori domande riconvenzionali proposte delle parti opposte, il danno previdenziale in relazione alle annualit? per le quali in conseguenza della prescrizione non era pi? possibile l?integrazione all?Inps dei versamenti omessi dal datore di lavoro ( dal 2003 fino al luglio 2008 ) oltre al danno per riduzione della retribuzione imposta dall?anno 2009, poich? espressamente le stesse parti hanno dichiarato nel ricorso in prima fase tale materia non fondata sui medesimi fatti costitutivi riservandosi in tale sede azione autonoma.
Il primo passaggio ? quello relativo alla verifica della natura del rapporto di lavoro e come prima analisi deve considerarsi la genuinit? di un contratto a programma tra le parti. La differenza tra questo contratto a programma e il contratto a progetto ? che il progetto riguarda un risultato o una serie di risultati puntuali da raggiungere ( ” ideazione, piano, proposta per l?esecuzione di un lavoro o di una serie di lavori” secondo l?enciclopedia Treccani ) mentre il programma ha riguardo sostanzialmente alla durata ( ” enunciazione particolareggiata, verbale o scritta, di ci? che si vuole fare, d?una linea di condotta da seguire, degli obiettivi a cui si mira e dei mezzi con cui s?intende raggiungerli” sempre secondo la Treccani ) ma sempre finalizzata a raggiungere uno scopo.La nuova formulazione dell?art. 61 della l.276/2003 ” i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o pi? progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non p
u? consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attivit? lavorativa. Il progetto non pu? comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente pi? rappresentative sul piano nazionale” appare sul punto risolutiva per eliminare incertezze al riguardo.
Definire ambizioso un programma che pretende di far conoscere un prodotto indirizzato ad un ben preciso settore di mercato ( una bibita energizzante con contenuti di caffeina e di zuccheri come quella in esame? porta inevitabilmente all?esclusione di larghe fasce di popolazione sia per et? che per condizioni fisiche ) al 95 % della popolazione non ? valutazione condivisibile perch? un termine di questo genere ? meramente fittizio perch? non pu? definirsi certus an bens? incertus an oltre che incertus quando e questo porta a ritenere tale indicazione eventualmente una condizione pi? che un termine ed in particolare una condizione impropria perch? irrealizzabile e pertanto nulla che non renderebbe di per s? nullo un negozio interamente, trattandosi di elemento accidentale, se non fosse che la mancanza del termine, questo certamente elemento essenziale e non accidentale del negozio sia che si tratti di contratto a progetto che di contratto a programma, porta alla nullit? del contratto.
Una volta arrivati a questo risultato si tratter? di verificare l?effettiva natura del rapporto tra le parti. Il primo esame possibile ? quello di verificare gli esiti dell?attivit? istruttoria.
Della fase istruttoria la testimonianza sicuramente pi? rilevante appare quella della teste Pozzato coordinatrice delle parti opposte dal gennaio 2006 al giugno 2010 che ha dichiarato :” le ragazze erano a gruppi di quattro tendenzialmente ma potevano essere anche tre o due io gestivo indicativamente 32 ragazze ma il turn over era continuo perch? le ragazze concludevano gli studi o trovavano lavoro perch? questa era una collaborazione io ero la diretta superiore e davo delle linee guida ricevute da Alfa e nella gestione quotidiana le ragazze avevano il compito di fare una pianificazione dell?attivit? che andavano a svolgere io chiedevo un piano di lavoro di circa due settimane tramite un sito con password con un settore dedicato alla pianificazione se io non ero d?accordo chiamavo le ragazze o mandavo un messaggio o modificavo comunicandoglielo perch? io dovevo approvarla; se la pianificazione era ripetitiva e non abbastanza creativa per me io intervenivo. Le ragazze dovevano indossare una divisa…Non potevano fumare indossando capi con il logo. Io non avevo stru
menti per le ragazze e parlavo con loro e non dimenticavo e se pi? volte intervenivo alla fine tiravo le somme concludevo il rapporto con l?accordo di controparte e non ci sono stati mai problemi in questo senso… Leggo la mail 18/2/2010 doc 23 e dichiaro che le mie mail avevano un tono perentorio perch? dovevo tenere a bada le ragazze perch? altrimenti prendevano libert? o iniziative che non andavano anche per la loro sicurezza perch? alcuni lavori andavano fatti insieme e non poteva farli una ragazza da sola… Indicativamente dovevano lavorare circa sei ore al giorno per tre giorni alla settimana ed avevano un contratto con busta paga con pagamento mensile e costante… Quando si partecipava ad eventi si chiedeva alle ragazze la disponibilit? e in base alla stessa si chiamavano le ragazze e la ragazza poteva anche non venire ma se la risposta era costantemente negativa io la riprendevo chiedendole la motivazione della mancata partecipazione agli eventi e mi ? capitato di concludere dei rapporti sia per la mancanza di disponibilit? che per manifesta scarsa partecipazione alle richieste e mi capitava di richiamare qualcuna ad essere pi? presente perch? altrimenti il peso ricadeva sulle altre del gruppo… Loro facevano una prima promozione per le nuove ragazze io contattavo le potenziali candidate… Le ragazze oltre a promuovere il prodotto facevano task force nel senso che proponevano il prodotto negli esercizi commerciali dando prodotti in omaggio prendendo nota dei titolari trasmettendoli a me che li passavo. In altri momenti successivamente c?? stato un momento in cui le ragazze proponevano un prezzo di vendita del prodotto ma non ricordo i dettagli”. Alcuni punti rilevanti sono: conferma delle divise e dei divieti, quali quello del fumo, presenza di attivit? non di mera promozione ma anche di reclutamento, anche se solo per il contatto iniziale, e commercializzazione, anche questo nel primo contatto. Per il resto sono stati chiariti i termini generali di un rapporto che astrattamente non appare univocamente riconducibile alla subordinazione nei suoi connotati classici di riferimento ( quali orario rigido, direttive specifiche, contestazioni disciplinari formalizzate ed altro ).
Tali conclusioni sono state confermate in pieno da resto dell?attivit? istruttoria che possiamo riassumere a grandi linee nei tratti essenziali. La teste Monica Dalla Corte ” sono coordinatrice nazionale di eventi e progetti di RD a livello nazionale fino al gennaio 2010 credo avevo rapporti con le SG essendo stata coordinatrice del centro Italia per un periodo anche Bologna mi sembra di aver avuto rapporti con Marzorati e Pescatore. Non ci sono stati mai richiami e meno che mai sanzioni alle SG. Se durante la loro attivit? non erano riconoscibili non era bene ma noi non facevamo niente. Abbiamo un sito al quale si rivolgevano le candidate. C?erano anche d?pliant informativi che le SG distribuivano e poteva eventualmente rispondere
alle domande e consigliare il sito. Le ragazze dei team ricevevano un fisso e gestivano in autonomia il loro
lavoro. Io ricevevo delle informazioni da loro e mi fidavo di quello che mi dicevano. In situazioni particolari come eventi nazionali si davano indicazioni di fondo ma erano loro che si gestivano il lavoro”; la teste Lugli:” Sono stata formata dalle compagne di team e dalle colleghe bolognesi in particolare Cacciatori e Marzorati e dopo ho fatto un corso… Non ho mai avuto sanzioni e non ho mai avuto richiami disciplinari perch? rispettavo delle regole e altre di altri team mi risulta siano state richiamate questo lo apprendevo in trasferta… Gli orari li decidevamo noi sotto una consapevolezza precisa di non iniziare al mattino viste le caratteristiche del prodotto. Noi proponevamo eventi nell?ambito della citt?”; la teste Zilioli “da tre anni mi
occupo del marketing territoriale a livello nazionale in particolare field marketing ed i coordinatori di zona dipendono da me. Il coordinatore non pu? pretendere la presenza delle ragazze del team a determinate iniziative… Non mi risultano richiami in caso di divisa o capi di abbigliamento non utilizzati”; la teste Bartolucci, collega delle ricorrenti che spiega il concetto di task force richiamato dalla Pozzato :” Noi proponevamo un luogo e il coordinatore valutava e ci dava indicazioni di massima. Noi davamo il prodotto gratuito per? poteva capitare che in situazioni particolari, task force, vendevamo i prodotti ad esercizi
commerciali in particolari situazioni. In alcuni casi era territorio vergine e proponevamo il prodotto adesercizi che o non avevano il prodotto o dovevano rinnovare il prodotto. Non ricordo contratti in alcuni casi ci facevano una ricevuta per la merce consegnata non ricordo personalmente soldi in mano. Ricordo di essere stata richiamata se non tenevo un cellulare aziendale acceso anche fuori l?orario di lavoro da parte del coordinatore, non ricordo sanzioni ma richiami verbali o mail con toni concitati”.
Come sappiamo per altro tutti questi profili costituiscono altrettanti meri indizi per la qualificazione del rapporto di lavoro. La sostanziale differenza che consente di verificare l?effettiva natura di un rapporto di lavoro ? l?eterodirezione da intendersi come sostanziale inserimento del lavoratore nell?organizzazione aziendale ed in questo senso gli scampoli di autonomia offerti dalla concreta realizzazione del rapporto, quali la determinazione delle giornate lavorative ( salvo il gradimento aziendale manifestato dal coordinatore ) o la possibilit? di non partecipare ad una iniziativa ( salvo non eccedere in tale autonomia per non comportare la conclusione del rapporto ) sono elementi che non incidono sostanzialmente sulla natura del rapporto nel quale parte datoriale impone regole ( vedi divise, fumo, contatti ed attivit? da svolgere) determina il corrispettivo senza rischi per il lavoratore o possibilit? di accrescere con il proprio lavoro la redditivit? dello stesso e prevede la figura di un coordinatore che come un grande fratello di orwelliana memoria controlla e dirige, seppure con aggiornate tecniche di comunicazione, ogni momento dell?attivit? delle SG.
Ritiene questo giudice che da tutti gli elementi descritti il rapporto non possa che qualificarsi come lavoro subordinato con la conseguenza che bene ha fatto il giudice di prime cure a ritenere illegittima la conclusione dello stesso da intendersi come licenziamento privo di giustificato motivo oggettivo. Anche relativamente alla prima fase del rapporto di Co.Co.Co. gli elementi del rapporto erano identici, come descritto nei ricorso e non contestati specificatamente da controparte, e conseguentemente bene ha fatto il primo giudice a retrodatare al 5/6/2003 ed al 29/7/2003 il rapporto di lavoro subordinato rispettivamente per Marzorati e Pescatore.
Conseguentemente deve essere confermata l?ordinanza opposta e disposta la formazione di separato fascicolo processuale ex art. 414 c.p.c. relativamente alle questioni riguardanti il danno previdenziale in relazione alle annualit? per le quali in conseguenza della prescrizione non era pi? possibile l?integrazione all?Inps dei versamenti omessi dal dat ore di lavoro ( dal 2003 fino al luglio 2008 ) oltre al danno per riduzione della retribuzione imposta dall?anno 2009 e differenze retributive o meglio liquidazione delle differenze retributive gi? accolte quanto all?an nell?ordinanza opposta.
Le spese, previa compensazione di un terzo, dato il rigetto della domanda riconvenzionale, seguono la soccombenza relativamente al ricorso principale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in opposizione e la domanda riconvenzionale e conferma l?ordinanza opposta nella parte non coperta da giudicato.
Dispone la formazione di separato fascicolo processuale relativamente alle domande riconvenzionali riguardanti le annualit? dal 2003 fino al luglio 2008 per eventuali danni contributivi oltre al danno per riduzione della retribuzione imposta dall?anno 2009 e la liquidazione delle differenze retributive gi? accolte quanto all?an nell?ordinanza opposta e passata in giudicato sotto questo aspetto con copia ordinanza 17/3/2014 , ricorso in opposizione e costituzione con domanda riconvenzionale nel presente giudizio e ed assegna un termine di trenta giorni alle parti opposte attrici sostanziali della domanda riconvenzionale per l?integrazione degli atti del fascicolo in formazione .
Previa compensazione di un terzo ( 1/3 ) delle spese della fase del giudizio condanna la societ? Alfa s.p.a. al pagamento a favore delle parti opposte P. V., D. S. M. E. e M. A. dei rimanenti due terzi ( 2/3 ) delle spese della presente fase liquidando tale frazione in ? 4.000,00 oltre Iva, Cpa, 15% spese generali con distrazione a favore del legale antistatario.
Bologna il 20/01/2015
Il Giudice Unico