Tribunale Ordinario di Ivrea – Ordinanza 28.01.2015
diffamazione su Facebook – legittimo il licenziamento
TRIBUNALE DI
IVREA
(DOTT. LUCA FADDA)
O R D I N A N Z A
EX ART. 1, C OMMA 47 E SS., L. 28 G UGNO 2012 N. 92
Il giudice, a scioglimento della riserva assunta all?udienza del 15/1/20 15;
P R E M E S S O
– che, con ricorso depo sitato il 2.10.2014, il Sig. x e ocava in giudizio l?impresa Y al fine di vedere di chiarata l?illegittimit? del licenziamento intimatogli con missiva 1 .6.2014 e conseguente condanna della societ? alla reintegrazione dell?attore nel posto di lavoro ed al pagamento dell?in dennit? risarcitoria prevista dalla legge; in particolare non negava di aver pubblicato sula propria bacheca Facebook le frasi oggetto del procedimento disciplinare che aveva portato al suo licenziamento per giusta causa, ma sosteneva che la propria condotta, seppure ?offensiva?, non poteva considerarsi co s? grave da giustificare il recesso datoriale;
– che si costituiva in cancelleria l?impresa Y, contestando la domanda attorea e chiedendo il rigetto del ricorso;
– che, stante l?impossibilit? di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, il giudice invita a le parti alla discussione, dopodich? si riservava la decisione;
O S S E R V A
Il ricorso ? infondato e, pertanto non pu? trovare accoglimento.
Preliminarmente deve essere evidenziato quanto pacificamente accaduto.
A fine 2012 il sig. X ev ocava in giudizio la Societ? Y . al fine di vedere dichiarata la nullit? del termine apposto in diversi contratti a tempo determinato stipulati con la societ?, con conseguente condanna della stessa al ripristino del rapporto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, ovvero all?indennit? prevista dall?art. 32 L. 183/2010.
Con sentenz n?54/2014, il cui dispositivo ? stato letto all?udienza del 15.5.2014, questo Tribunale dichiarava la nullit? del termine apposto ai contratti de quibus, accogliendo la omanda subordinata del sig. X in punto risa rcimento del danno; con missiv a del 20.5.2014 il ricorrente chiedeva di poter riprendere il servizio ed il 28. 5.2014 veniva convocato in azien da, per gli adempime ti relativi a la ricostitu zione del rapporto di lavoro, pur venendo eso nerato dal rendere la propria prestazione la vorativa.
In pari data, il sig. X pubblicava sulla propria bacheca facebook la lettera di riammissione in servizio, accompagnandola da un primo post del seguente tenore: ?Grazie coglioni!! ! Beccare Cash stando a casa a grattarsi il cazzo!! Ve y thanks!!! Il pacco ? rivedere colleghe milf arrapate con sti bacetti? odiose! Nn vedono cazzo dall?89? Cacciate sti 100 euro a qualche gigol??Mortacci vostre?.
Se mpre nella medesim giornata ne pubblicava altro, che testualmente riferiva ?Ho l?esclusiva con Mediaset? Ma sticazzi!! Nn potevo averla col signor Giorgino?ARMANI. Vita grama?.
I post, non riservati ai cd. ?amici?, ma potenzialmente visibili dal circa miliardo di utenti del social network, venivano rimossi solo in data 12.6. 2014, a seguito di esplicita diffida dell?odierna convenuta.
Ci? detto in punto fatto, non resta che verificare se la condotta pacificamente posta in essere dal sig. X ?e del tutto idonea ad integrare gli estremi del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 5 95 c. 1 e 3 cod. p n.- possa essere considerata tanto grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
La risposta non pu? che essere positiva.
I reiterati insulti gratuiti proferiti non solo nei confronti dei propri superiori, definiti ?coglioni?, ma soprattutto di colleghe del tutto estranee alle controversie che hanno contrapposto il sig. X al proprio ex datore di lavoro, risultano assolutamente gravi, in quanto denotano la volont? del ricorrente di diffamare sia la societ?, sia parte dei dipendenti con le modalit? potenzialmente pi? offensive dell?altrui reputazione.
Invero la volgarit? dei commenti lasciati in visione per 15 giorni all?intero pubblico di facebook appare ictu oculi e non sembra meritare molte argomentazioni, se non quella relativa all?acronimo MILF (?madre che mi vorrei scopare? secondo il sito wikipedia citato dall?attore): la locuzione, lungi dal descrivere ?avvenenti signore dai 40 anni in su (v s. pag 6 dell?atto introduttivo) ? ormai divenuta sinonimo di pornostar al termine della carriera, con evidente caratterizazione negativa, sia in relazione all?attivit? del so getto, sia all?et? avanzata in relazione alla professione medesima.
Pe altro l?acronimo ? stato accompagnato da pesanti battute proprio sulla scarsa attivit? sessuale delle donne che, pur essendo dedite al meretricio, avrebbero comunque necessit? di pagare somme di denaro per intrattenere incontri carnali con uomini.
Insomma, davvero ? difficile comprendere come la convenuta potrebbe pensare di mantenere in vita un rapporto di lavoro con un soggetto che, a mente fredda e senza a cun tipo di provocazione da parte di colleghe, ma solo in ragione di una accoglienza troppo amicale, le abbia sostanzialmente definite, cora populo, vecchie prostitute senza clienti, anche se qualche colorita locuzione dialettale renderebbe meglio l?idea dell? insulto sessista cui sono state ogetto le dipendenti di Societ? Y.
Anche la condotta successiva del sig. X, pe raltro, denota da un lato la mancata percezione della gravit? del proprio comportamento e, dall?altro la volont? di ledere nel modo pi? ampio possibile l?altrui reputazione: se davvero la pubblicazione dei post fosse stata un gesto istintivo ?a nche se inconsulto- il ricorrente avrebbe provveduto immediatamente alla loro eliminazione e non dopo oltre due settimane, come in realt? accaduto,
Del tutto inconferente, poi, ? la giurisprudenza citata in atto introduttivo, secondo cui la sanzione espulsiva ? ingiustificata quando ?l?uso di espressioni offensive nei confronti del datore di lavoro? appare come una reazione, anche se eccessiva ed abnorme ( ma anche istintiva) rispetto a promesse di parte datoriale non man tenute?.
Ebbene, quale sarebbe, nel caso di specie, la illecita o illegittima condotta della societ? (e delle colleghe) cui il lavoratore avrebbe reagito? Forse la ricostituzione immediata del rapporto di lavoro in ossequio ad una pronuncia giudiziale alla stessa sfavorevole ovvero i ?bacetti? al momento del ritorno in azienda?
Davvero? questo Tribunale? non? riesce? a? intravedere una qualche giustificazione alla condotta dell?attore, per cui, stante la gravit? dei fatti contestati ed accertati, non pu? che essere affermata la sussistenza della giusta causa posta a fondamento del provvedimento espulsivo del ricorrente. Le domande attoree, pertanto, non possono trovare accoglimento.
Quanto, infine, alle spese di lite, non possono che seguire la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
A) rigetta il ricorso;
C) condanna il ricorrente X al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente Societ? Y s.r.l., che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre 15,00% rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. com e per legge.
Si comunichi.
Ivrea, il 28/1/2015
IL GIUDICE
Dott. Luca Fadda