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Il porto abusivo d’armi

Secondo l’art. 699 c.p. «chiunque senza la licenza dell’Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un’arma fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa è punito con l’arresto fino a diciotto mesi».
Nella sentenza n. 10696/2013 un soggetto ricorre in Cassazione chiedendo l’annullamento della condanna ex art. 699 c.p. per essere uscito di casa con un coltello, considerata arma «sul rilievo che la relativa lama, una volta fuoriuscita dal manico, rimane fissa».
Va evidenziato che in tema di porto abusivo d’armi non esiste solo l’art. 699 c.p. ma anche la legge 110/1975; il primo riguarda il porto abusivo di un’arma bianca propria mentre la seconda un’arma impropria, punito in modo più lieve.
Per meglio comprendere la differenza intercorrente tra le due tipologie di armi si può richiamare la sentenza 14953/2009 secondo cui «il porto giustificato di machete ricade nell’alveo della legge 110/1975 in quanto il machete non può essere considerato come naturalmente ed esclusivamente destinato all’offesa della persona, trattandosi di strumento elettivamente concepito per impieghi agricoli e boschivi».
Non tutti i coltelli ricadono nell’alveo dell’art. 699c.p.; è necessario capire a quale categoria faccia parte l’arma da taglio in questione.
Preso atto che il coltello era di una notissima tipologia merceologica destinata a usi generici, è giocoforza l’annullamento con rinvio della precedente sentenza.

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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