MASSIMA – REGGIO EMILIA 142/2016 DEL 4.02.2016, DOTT. L. POPPI
AZIONE GENERALE DI ARRICCHIMENTO – CONVIVENTE MORE UXORIO – VERSAMENTO SOMME CONTO CORRENTE COMUNE – ADEMPIMENTO OBBLIGAZIONE NATURALE – GIUSTA CAUSA – ACCOGLIMENTO (Cod. civ. art.2041)
AZIONE GENERALE DI ARRICCHIMENTO – CONVIVENTE MORE UXORIO – PAGAMENTO CONTO CORRENTE PERSONALE – ACQUISTO IMMOBILE – GIUSTA CAUSA – ESCLUSIONE – ACCOGLIMENTO (Cod. civ. art.2041)
L’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’obbligazione naturale. E’, pertanto, possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente “more uxorio” nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.
In applicazione a detto principio è stata accolta la domanda dell’ex convivente diretta a recuperare l’acconto sul prezzo per l’acquisto dell’immobile di esclusiva proprietà della ex convivente tenuto conto del significativo importo versato e delle modalità di corresponsione diretta alla società venditrice.
E’ stata invece respinta la domanda di restituzione delle somme versate sul conto corrente comune perché ritenute proporzionate alle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza e non riferibili con certezza all’acquisto del bene se non sotto forma di contribuzione alle spese di “comune occupazione dell’immobile”.