Lavoro e previdenzaNews giuridicheRagionamento Legale

La responsabilità di un infortunio grava sempre sul datore di lavoro?

Corte d’Appello di Bologna – Sentenza n. 18/2018 del 19/01/2018, giudice Michele Guernelli

ATTIVITÀ PERICOLOSA – CASO FORTUITO – MISURE SPECIFICHE – CONCRETA REALTÀ AZIENDALE – ACCOGLIMENTO
Nel caso in cui si versi in ipotesi di attività lavorativa pericolosa la responsabilità del lavoratore non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva e tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’ integrità psico-fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale, del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio. Se la Cassazione prevede un annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello rilevando che nei precedenti gradi di giudizio vi era stato l’errore di non considerare la specificità dell’attività di cui si tratta, al di là delle generali cautele effettivamente prestate dal datore di lavoro, la nuova Corte d’Appello non può fare altro che rilevare l’inesistenza del caso fortuito e della colpa del ricorrente.

Tribunale di Reggio Emilia – Sentenza n. 49/2018 del 21/02/2018, giudice Vezzosi

INFORTUNIO SUL LAVORO – COLPA DATORIALE – LESIONI GRAVISSIME – ACCOGLIMENTO
Il datore di lavoro deve risarcire il danno alla lavoratrice investita da un muletto, con lesioni gravissime culminate nell’amputazione di un arto, se viene assodato la sua responsabilità non solo nel non avere impedito il fatto del guidatore del muletto ma anche per avere tenuto le vie ingombre di materiale.

CASSAZIONE 7206/2018

INFORTUNIO SUL LAVORO – RESPONSABILITÀ DATORIALE – NEGLIGENZA – IDONEE MISURE PROTETTIVE – RIGETTO
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese a impedire la insorgenza di situazioni pericolose, il datore di lavoro risponde non solo per gli incidenti che derivano al lavoratore per disattenzione di sé medesimo ma anche per quei comportamenti ascrivibili a imperizia, negligenza e imprudenza. La conseguenza di ciò è che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente.

CASSAZIONE 6995/2018

INFORTUNIO SUL LAVORO – COLPA ESCLUSIVA – ANNULLAMENTO CON RINVIO
Deve escludersi la responsabilità non solo del datore di lavoro ma anche del soggetto gerarchicamente superiore alla vittima se quest’ultimo abbia tenuto un comportamento talmente abnorme da escludere l’applicazione dell’articolo 2087 c.c. in tema di attività pericolose.

ARTICOLO 2087 C.C. «L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA

Sezione controversie dei lavoro, composta dai Signori Magistrati:

Dott. Michele Guernelli – Presidente
Dott. Carlo Coco – Consigliere rel.
Dott. Maura Mancini – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di appello iscritta al n. 389/2017 R.g.l., cui è riunita quella iscritta al n. 447/2017 R.g.l., in riassunzione su rinvio della Corte di cassazione -Sezione lavoro con sentenza n. 10145/ 17.5.2016-21.4.2017, avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 350/23.6 – 20.7.2009, avente ad oggetto: risarcimento danni da infortunio sul lavoro, posta in decisione all’udienza collegiale del 11.1.2018, promossa da:

M. G. S. r. l, già M. Gruppo C. S.p.a., già M. C. S.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv. E. R. e P. M. del Foro di Modena ed elettivamente domiciliata presso l’avv. G. M. in Bologna – ricorrente in riassunzione in r.g.l. n. 389/2017 / convenuta in riassunzione in r.g.l. n. 447/2017

appellata

contro

M. C. rappresentato e difeso dagli Avv. E. P. e G. U. S. del Foro di Modena ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. M. L. M. in Bologna – convenuto in riassunzione in r.g.l. n. 389/2017 / ricorrente in riassunzione in r.g.l. n. 447/2017

appellante

Società Cattolica di Assicurazioni C., a r.l. rappresentata e difesa dall’Avv. M. C. aggi del Foro di Modena ed elettivamente domiciliata presso I’ Avv. D. P. in Bologna – convenuta in riassunzione

appellata/appellante incidentale

udita la relazione della causa fatta dal C. dott. Carlo Coco, udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa.

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto

I – Con sentenza n. 350 / 2009 il Tribunale di Modena ha respinto la domanda di risarcimento dei danni subiti da C. M. in dipendenza dell’infortunio sul lavoro occorsogli in data 12.4.1999, già indennizzato dall’I.N.A.I.L., sull’essenziale, conclusivo rilievo che con riguardo alla fattispecie “non siamo dimostrati né uno specifico inadempimento datoriale né resistenza di un nesso causale tra le pretese omissioni colpose e l’evento lesivo, elementi costitutivi della fattispecie penale a cui è legata la responsabilità civile del datore di lavoro ai sensi dell’art. 10 dpr 1124/65”. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 377/2013, ha avallato l’interpretazione resa dal primo Giudice rilevando che questi “non ha invece ritenuto dimostrata la causa specifica dello scivolamento come prospettata dal ricorrente attuale appellante principale (ovvero che la caduta sia stata determinata dall’accumulo di fanghiglia, fatta di acqua e residui di argilla, formatosi sotto le scarpe o sulle scale) e tale conclusione non può non essere condivisa”laddove “ha escluso nella fattispecie concreta la violazione della norma di chiusura del sistema antinfortunistico (art. 2087 c.c.) o la normativa specifica in materia (D. L. vo n. 626 / 94 o D.P.R. n. 547 / 55) da parte della M. Gruppo C. s.p.a .)”ed “ha evidenziato come – anche a voler aderire alla dinamica dell’infortunio quale descritta in ricorso – non possa ravvisarsi un inadempimento datoriale in materia di sicurezza, avendo l’istruttoria dimostrato, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente attuale appellante principale, che erano state adottate cautele idonee ad evitare che si verificassero cadute su superfici viscide e /o sdrucciolevoli (calzature antinfortunistiche, scale a norma di legge, pulizia continua delle zone di passaggio); ed escludendo altresì che differenti modalità organizzative rispetto a quelle denunciate dal lavoratore (gravosità delle operazioni da svolgersi senza aiuto di colleghi) avrebbero potuto evitare l’infortunio de quo”. La Suprema Corte, con la sentenza n. 10145 / 2017 in epigrafe, pronunciando sul ricorso proposto dal M., ha cassato la sentenza della Corte felsinea e – richiamata innanzitutto la propria consolidata giurisprudenza, nel senso che responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell’ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l’integrità psicofìsica dei lavoratori (cfr., tra le molte, Cass. nn. 6377/2003; 16645/2003). Per la qual cosa, in particolare nel caso in cui si versi in ipotesi di attività lavorativa pericolosa, come nella fattispecie, la responsabilità del datore di lavoro-imprenditore ai sensi dell’art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva e tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psico-fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale, del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (cfr. Cass. n. ! 5156/11)”e puntualizzato che, anche alla stregua del canone ex art. 2043 c.c., “l’obbligo giuridico di impedire l’evento può discendere, oltre che da una norma di legge o da una clausola contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività, a tutela di un diritto altrui, è da considerare responsabile il soggetto che, pur consapevole del pericolo cui è esposto l’altrui diritto, ometta di intervenire per impedire l’evento dannoso)”-ha statuito, quali principi a cui attenersi “nell ‘ ulteriore esame del merito”, che “nel caso di specie, l’onere della prova gravava sul datore di lavoro che avrebbe dovuto dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (prova liberatoria) attraverso l’adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle norme antinfortunistiche, di cui il ricorrente rettamente deduce la violazione sub 5, dovendosi ritenere la sussistenza del nesso causale tra l’infortunio occorso al M. e l’attività svolta dallo stesso in un ambiente in cui per la scivolosità del pavimento e degli strumenti connessi all’attività lavorativa, causata dal particolare tipo di lavorazione, era altamente probabile che, non adottando ogni cautela prescritta si verificassero eventi dannosi per il personale. Non è quindi condivisibile la conclusione cui è giunta la Corte territoriale, che non ha considerato che mancasse la della prova liberatoria da parte dell’impresa, trattandosi di responsabilità contrattuale per omessa adozione, ai sensi dell’art, 2087 c.c., delle opportune misure di prevenzione atte a preservare l’integrità psico-fìsica del lavoratore sul luogo di lavoro, pur tenendosi conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico”.

II – M. G. S.r.l. ha riassunto il giudizio, con ricorso rubricato al n. 389 / 2017 del R.g.l., per ottenere, in via principale, la reiezione delle domande avversarie – assumendo circoscritta la censura del Giudice della nomofilachia al rilievo della sussistenza del nesso di causalità tra l’ambiente e le condizioni dì lavoro e l’infortunio occorso al M. e circoscritto il compito del Giudice del rinvio a “semplicemente meglio dare atto delle motivazioni per cui si può ritenere adempiuto da parte di M. delle opportune misure di prevenzione atte a preservare l’integrità psico fisica del lavoratore sul luogo di lavoro”, atteso che “la Corte d’Appello aveva, dunque, chiarito, forse solo in modo un po’ troppo sintetico, di ritenere accertato – perché ha ritenuto corretta l’analoga decisione del Tribunale – che M. avesse fatto tutto quanto dovuto e necessario per rendere sicuro il luogo dì lavoro ed evitare l’infortunio occorso al M. e, dunque, aveva già svolto quell’accertamento che la Suprema Corte indica dì svolgere” e, in subordine, l’accertamento del concorso di colpa del lavoratore nell’infortunio, con conseguente riduzione del debito risarcitorio, e, in ogni caso, dell’obbligo in manleva della Compagnia assicuratrice. C. M. ha a sua volta riassunto il giudizio, con autonomo ricorso rubricato al n, 389 / 2017 del R.g.l., per ottenere, in applicazione delle summenzionate statuizioni della Suprema Corte, la condanna di M. G. S.r.l. al risarcimento di tutti i danni subiti in dipendenza dell’infortunio, biologici, da invalidità permanente e temporanea, morale e “da compromissione di diritti costituzionalmente garantiti”, quantificati in complessivi euro 387.590,00 giusta Tabelle milanesi anno 2014, oltre spese mediche documentate per euro 738, 89, oltre accessori ed oltre le spese tutte del processo.

La Società Cattolica di Assicurazioni, ritualmente costituita in entrambe le cause riassunte, oltre a replicare, anche a contestazione dello stesso accadimento dell’infortunio sul lavoro c della consulenza medico-legale espletata in prime cure, una serie di argomenti introdotti dal rilievo (a pag. 9 e 10 della memoria difensiva) della non condivisibilità delle motivazioni della Suprema Corte, ovviamente inesaminabili nella presente fase del giudizio, instando in via principale per la reiezione delle domande attoree, ha riproposto le eccezioni, e conformi conclusioni, non considerate per assorbimento dalle precedenti pronunce: 1) di risarcibilità dell’infortunato nei limiti del danno differenziale rispetto all’indennizzo erogato dall’I.N.A.I.L.; 2) di nullità della c.t.u. per essersi fondata anche su documentazione sanitaria tardivamente prodotta dal M. e per difetto del contraddittorio in sede tecnica in occasione dell’espletato supplemento peritale; 3) di erroneità della c.t.u. per non aver tenuto conto: a) delle patologie (ernie) di cui il M. era già portatore; b) delle condizioni di salute attuali del medesimo, quali risultanti dalla relazione, e annesso reportage fotografico e video, di Società d’investigazioni depositata nel corso del giudizio di primo grado da M. G. S.r.l.; c) della distinzione, ai fini della quantificazione dell’invalidità temporanea, tra menomazione dell’integrità psico-fisica ed invece inabilità lavorativa (con la determinazione di un unico periodo di 914 giorni di i.t.t.); d) dei diversi criteri di determinazione dell’invalidità permanente a fini biologici rispetto alle Tabelle applicate dall’I.N.A.I.L.; 4) di decadenza e di prescrizione della copertura assicurativa, risalendo al 27.9.2004 l’unica denuncia del sinistro, occorso il 12.4.1999, effettuata da M. G. S.r.l.; 5) di violazione da parte di M. G. S.r.l. della clausola contrattuale che riservava alla Compagnia la gestione della vertenza e la nomina dei patrocinanti; 6) di possibile aggravamento del rischio derivato dal potenziamento dell’impianto di atomizzazione della M. scenario dell’infortunio; 7) di limitazione ad euro 258′ 228,00 del massimale all’epoca assicurato.

Le cause ut supra separatamente introdotte sono state riunite all’odierna udienza.

III – Va innanzitutto smentito l’assunto di M. G. S.r.l. secondo cui la Suprema Corte non si sarebbe pronunciata in ordine alla prova liberatoria da fornirsi da parte datoriale, a valle dell’accertamento del nesso causale tra l’occasione lavorativa e l’infortunio, quanto all’accertamento della responsabilità secondo i parametri normativi richiamati: lo stralcio della sentenza su ritrascritto (v. in particolare la sottolineatura) è chiaro nel rilevare il difetto di tale prova liberatoria.

Occorre rammentare che dalla vincolatività del principio di diritto fissato dal Giudice della nomofilachia discende, ex art. 384, co. 2, c.p.c., che nel giudizio di rinvio tutte le questioni, di fatto e di diritto, costituenti il presupposto logico ed inderogabile della pronuncia di annullamento resa dalla Suprema Corte, restano precluse, sia nel caso in cui siano state dedotte nelle precedenti fasi di merito, sia quando avrebbero potuto essere prospettate dalle parti in sede di legittimità o quando la stessa Cassazione avrebbe dovuto rilevarle d’ufficio, e conseguentemente, poiché l’oggetto del giudizio di rinvio è predeterminato, non è consentito alle parti di formulare nuove conclusioni, da intendersi in senso ampio con riferimento a qualunque attività assertiva o probatoria, alla proposizione di nuove domande o eccezioni, alla prospettazioni di nuove tesi difensive e alla formulazione di nuove deduzioni istruttorie.

L’assunto della Cassazione poggia, peraltro, su due elementi già accertati dall’istruttoria svolta in primo grado e di cui la sentenza del Tribunale di Modena dà conto in motivazione riferendo la deposizione del teste Santoro (coerente con quelle degli altri testi assunti): “Per smaltire questo esubero di materiale che l’atomizzatore produce occorre usare acqua o raccogliere il materiale con badili. Quando si bagna a terra si fanno le zolle e le scarpe diventano pesantissime. Le scale erano fatte a griglie e il materiale cadeva ma la passerella non era tutta grigliata e in alcuni punti si accumulava il materiale … Col manuale, le vasche non si fermano anche se sono piene e data la presenza di un solo operaio per turno accadeva che se l’operaio era a fare qualche manovra da un’altra parte, la vasca debordava e si trovava a terra un lago con tutte le conseguenze che ho descritto”. M. G., dunque, consapevole della pericolosità specifica dell’ambiente di lavoro, per gli effetti di sdrucciolevolezza del transito indotti dalla lavorazione dell’atomizzatore, quale riferita da tutti i testi escussi, per un verso, non adeguò alle prescrizioni di sicurezza l’intero percorso di passaggio dei lavoratori (con una passerella non grigliata, e quindi inadeguatamente ripulita coi periodici lavaggi, prospicente il punto di scivolata e caduta del M.) e, per altro verso, non dispose una maggiore frequenza dei lavaggi e / o adibizione di ulteriore unità di personale atta ad intervenire puntualmente, e cioè al bisogno e non a cadenza, al fonnarsi della fanghiglia in sito: precauzioni doverose ricadenti entrambe nel paradigma di esigibilità costituito dal binomio prevedibilità / prevenibilità dell’evento infortunistico.

È pertanto accertata e va dichiarata la responsabilità di M. G. per l’infortunio occorso a C. M. in data 12.4.1999, escludendosi de plano, sulla base delle condizioni e modalità di accadimento dello stesso, sia l’ipotesi del fortuito che il concorso di colpa del lavoratore, atteso che l’evento costituisce appunto la concretizzazione del rischio pre-esistente.

IV – Ai fini della determinazione del danno va rilevato che il M. ha agito per il risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità permanente e temporanea conseguito all’infortunio e non si pone pertanto questione di liquidazione di un danno differenziale rispetto all’indennizzo erogato dall’I.N.A.I.L., atteso che l’evento si colloca in epoca anteriore all’efficacia, per gli infortuni verificatisi dal 25 luglio 2000, dell’art. 13 del D.lgs. n. 38 / 2000 e quindi le prestazioni riconosciute dall’Istituto non riguardano i profili biologico, morale ed esistenziale della compromissione dell’integrità psicofisica del soggetto, come evidenziato, peraltro, dalla distinta delle provvidenze liquidate acquisita nel giudizio di primo grado.

Quanto precede, in applicazione, del resto, del recenziore consolidato indirizzo giurisprudenziale (v. da ultimo Cass. ord. n. 17407 / 2016), cui questa Corte aderisce, che ha definitivamente chiarito che l’indennizzo erogato dall’I.N.A.I.L. va detratto dal danno risarcibile quantificato secondo i criteri civilistici, sia qualitativi che quantitativi, soltanto se vi è identità del titolo dell’attribuzione: la detrazione si opera cioè per poste omogenee e non onnicomprensivamente.

Altrettanto è a dirsi, in ordine al difetto di copertura I.N.A.I.L., con riguardo alle spese mediche, diverse da quelle protesiche, documentate e confermate in punto d’inerenza dal C.t.u. per il complessivo importo di euro 738, 89.

V – La consulenza medico-legale svolta in primo grado dall’incaricato dott. D’A. ha quantificato, in esito alla contusione del rachide lombosacrale riportata dal M., una menomazione dell’integrità psico-fisica del 37 %, non riferibile alle pur accertate pregresse patologie, non aggravata dagli interventi chirurgici cui il prefato si è sottoposto e compatibile con l’indubbio miglioramento funzionale registrato in sede di supplemento peritale, con un periodo d’invalidità temporanea totale di giorni 914. Operato e risultanze della c.t.u. non prestano il fianco alle censure mosse dalla Compagnia assicuratrice: il primo Giudice ha correttamente, ex art. 421 c.p.c., disposto l’acquisizione della recenziore documentazione sanitaria del M. nonché della relazione investigativa attestante il miglioramento delle sue condizioni di deambulazione prodotta ex adverso, di cui il Medico Legale ha tenuto conto; il contraddittorio tecnico, anche per quanto precede, si è svolto regolarmente nelle forme previste anteriormente alla novellazione ex legge n. 69 / 2009 del fari. 195 c.p.c.; le questioni sollevate sub n. 3, lett. a / d, trovano tutte, nessuna esclusa, puntuale ed esaustiva risposta, alla semplice lettura delle due relazioni depositate, nelle rilevazioni e congruenti valutazioni espresse dal C.t.u., che appunto, in quanto fondate sulla obiettività clinica, prive di vizi logico-giuridici ed in sé non contestate in modo specifico, sono qui condivise ed integralmente recepite.

La difesa del M. ha richiesto, correttamente alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte con le c.d. sentenze di XX, pure evocate, un’unitaria liquidazione del danno non patrimoniale, che tenga conto di tutte le componenti biologiche, morali ed esistenziali che concorrono al risarcimento del pregiudizio sofferto dal lavoratore, ed ha proposto la sua quantificazione, da ultimo alle pagg. 48/51 del ricorso riassuntivo, secondo i criteri, costituenti ormai diritto vivente, indicati dalle Tabelle del Tribunale di Milano (anno 2014). Parametri e modalità di calcolo del danno connesso ai postumi permanenti e all’invalidità temporanea totale sopportati dal M. appaiono corretti e sono qui recepiti, con la sola esclusione della maggiorazione del 25 % prevista in termini di c.d. personalizzazione e con la determinazione nel valore medio di euro 120,50 / die del risarcimento dovuto per l’i.t.t., atteso che questi devono tenere conto sia degli elementi in ipotesi aggravatori del pregiudizio, allegati dal ricorrente, sia dell’effettivo miglioramento delle condizioni fisiche e del recupero funzionale concretamente registrato, allegati da M. G. (v. Relazione dell’Istituto investigativo prodotta in atti come avallata nelle sue risultanze in sede di supplemento di c.t.u.). L’importo da riconoscersi a titolo di danno non patrimoniale permanente, calcolato al luglio 2014 in euro 204.048,00 , va rapportato all’epoca dell’infortunio (12.4.1999) mediante devalutazione, ed ascende pertanto ad euro 150.923,08: su tale importo sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati con la medesima decorrenza e sino al saldo effettivo. L’importo da riconoscersi a titolo di danno non patrimoniale temporaneo, calcolato al luglio 2014 in euro 110.137,00 , va rapportato al termine del periodo d’invalidità (ottobre 2001) mediante devalutazione, ed ascende pertanto ad euro 86.517,67: su tale importo sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati con la medesima decorrenza e sino al saldo effettivo.

Rivalutazione monetaria ed interessi legali sono altresì dovuti sulle spese mediche già riconosciute per euro 738,89 con decorrenza dalla data di rispettivo sostenimento.

VI – Sul predetto complessivo importo di euro 238.179,64, per cui è condanna a carico di M. G. S.r.l., opera la garanzia assicurativa – capiente il massimale pro tempore assicurato e dovuti gli accessori medio tempore maturati – dovendosi escludere: 1) per un verso, la maturazione della prescrizione ex art. 2952, co. 3, c.c. in relazione alla denuncia in data 7.3.2003 del sinistro rivolta dall’assicurato a Cattolica Assicurazioni (il cui omesso ricevimento è stato peraltro soltanto tardivamente contestato), a fronte peraltro di genericissima richiesta di danni avanzata dal lavoratore in data 28.2.2003 con la convocazione della Commissione di conciliazione, e in relazione alla trasmissione in data 27.9.2004 da parte dell’assicurata a Cattolica Assicurazioni del ricorso introduttivo del giudizio del M. (depositato in data 3.10.2003) in cui la domanda risarcitoria è compiutamente svolta; 2) per altro verso, in relazione all’omesso anteriore avviso del sinistro da parte di M. G., una decadenza dalla copertura assicurativa ex artt. 1913 e 1915 c.c. in assoluto difetto di allegazione di elementi a sostegno sia del dolo dell’assicurato che del pregiudizio subito dall’assicuratore dalla condotta colposa dell’assicurato, atteso che la disposizione di cui all’art. 1913 c.c., che, al co. 1, prevede a carico dell’assicurato l’obbligo di effettuare la denuncia del sinistro all’assicuratore entro tre giorni dal fatto o dalla conoscenza che egli ne abbia avuto (dieci giorni ex C.G.A. specifiche), deve essere letta unitamente a quella di cui all’art. 1915 c.c., che sancisce la perdita del diritto all’indennità solo per il caso in cui l’inadempimento dell’assicurato all’obbligo di avviso sia doloso, mentre, se l’omissione è colposa, l’assicuratore ha diritto a ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto, e considerato che il dolo deve essere provato dall’assicuratore, così come il danno subito per effetto dell’omissione colposa, in applicazione del generale criterio di ripartizione dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c. (v. Cass. sent. n. 24733 / 2007 e giurisprudenza successiva costante); 3) per altro verso ancora, un aggravamento delle condizioni del rischio assicurato in relazione al potenziamento dell’atomizzatore presso M. G. in quanto circostanza tardivamente e del tutto astrattamente dedotta a fronte dell’accertato carattere strutturale delle condizioni di pericolosità dell’impianto.

La manleva assicurativa non si estende alle spese sostenute dall’assicurata M. G. per la propria difesa legale e tecnica stante l’intervenuta, e peraltro non contestata, inosservanza del patto di gestione delle vertenze di danno stipulato fra le parti (art. 7 delle C.G.A.).

VII – M. G. S.r.l. e Società Cattolica di Assicurazioni C., a r.l. sono tenute in solido alla refusione a favore di C. M. delle spese di tutti i gradi del giudizio – oltre agli esborsi per c.t.u. e c.t.p. per complessivi euro 4.044,00 da questi sostenute e documentate, da riconoscersi sotto la voce spese della liquidazione del primo grado – secondo soccombenza e giusta liquidazione di cui al dispositivo. Quanto precede, con riferimento alla condanna in solido dell’assicuratore a favore del danneggiato che pure non ha azione diretta, in adesione al principio indicato dal Giudice della nomofilachia (v. Cass. sent. 925/2017 e ulteriore giurisprudenza ivi richiamata) secondo cui l’assicuratore della responsabilità civile, a seguito della chiamata in garanzia, assume nel giudizio la posizione di interventore adesivo autonomo, sicché, ove abbia contestato la fondatezza della domanda attorea, come avvenuto nella fattispecie nei precedenti gradi del giudizio ed anche in sede di riassunzione, resta soggetto al principio della soccombenza ai fini della regolamentazione delle spese di lite, indipendentemente da ogni questione sulla natura e sul titolo dell’intervento, e può essere condannato in solido con la parte con la quale condivide il medesimo interesse.

Società Cattolica di Assicurazioni C., a r.l. è altresì tenuta, secondo soccombenza e giusta liquidazione di cui al dispositivo, alla refusione a favore di M. G. S.r.l. delle spese concernenti il contenzioso assicurativo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo su rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, ogni diversa e contraria domanda, eccezione, deduzione e istanza disattesa, assorbita e respinta, in riforma dell’appellata sentenza, condanna M. G. S.r.l. al risarcimento a favore di C. M. dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell’infortunio sul lavoro occorso in data 12.4.1999 nel complessivo importo di euro 238′ 179, 64, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con le rispettive decorrenze di cui in motivazione; dichiara tenuta e condanna Società Cattolica di Assicurazioni C., a r.l. a manievare e tenere indenne M. G. S.r.l. di quanto dovuto al M. ai predetti titoli; condanna in solido M. G. S.r.l. e Società Cattolica di Assicurazioni C., a r.l. alla refusione a favore di C. M., e per esso dei procuratori antistatari, delle spese del giudizio, che liquida, per il primo grado, in euro 4.500,00 per onorari, 2.000,00 per diritti e 4.200,00 per spese; per il grado d’appello, in euro 4.000,00 per onorari; per il giudizio di cassazione, in euro 3.600,00 per onorari; per il presente giudizio di rinvio in euro 4.800,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., come per legge; condanna Società Cattolica di Assicurazioni C., a r.l. alla refusione a favore di M. S.r.l. delle spese concernenti il contenzioso assicurativo, che liquida, per il primo grado, in euro 2.000,00 per onorari e diritti; per il grado d’appello, in euro l’800,00 per onorari; per il giudizio di cassazione, in euro 1.200,00 per onorari; per il presente giudizio di rinvio, in euro l’900,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., come per legge.

Così deciso in Bologna il 11.1.2018

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