La mediazione obbligatoria

Cosa si intende per mediazione obbligatoria?
È il tentativo extragiudiziale di risolvere una controversia attraverso l’ausilio di un terzo imparziale.
In realtà questa è una generica affermazione che può afferire a ogni tipologia di mediazione; quello che interessa sapere è in che cosa consista il quid pluris dell’obbligatorietà.
Nella sentenza n. 59/2018 del Tribunale di Treviso, avente a oggetto una transazione, il convenuto eccepisce il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Chiarito che il giudice del caso di specie rigetta l’eccezione di parte, si può facilmente evincere che l’obbligatorietà della mediazione si pone come condicio sine qua non per aversi un’eventuale risoluzione giudiziale della controversia; in buona sostanza la mediazione obbligatoria non è altro che una mera condizione di procedibilità. Ma in cosa consiste tale obbligo?
In soccorso può giungerci l’ordinanza 30/03/2016 del Tribunale di Siracusa: «per espressa volontà del legislatore, il mediatore nel primo incontro chiede alle parti di esprimersi sulla “possibilità” di iniziare la procedura di mediazione, vale a dire sulla eventuale sussistenza di impedimenti all’effettivo esperimento della mediazione e non sulla volontà delle parti, dal momento che in tale ultimo caso si tratterebbe, nella sostanza, di mediazione non obbligatoria bensì facoltativa».
Ne deriva che non sia possibile accedere al giudizio in tutte quelle materie elencate dall’art. 5 comma 1bis del d.lgs. 28/2010 senza che vi sia stata una mediazione almeno tentata.
Se la ratio di tale obbligo è l’evidente volontà deflattiva, non può certo negarsi che l’obbligo di mezzo ma non di risultato sia più un aggravio che un reale vantaggio.



