La Cassazione lancia un messaggio per il futuro sul licenziamento in base al decreto delle "tutele crescenti"

Con le sentenze n. 20540 e n. 20545 del 13 ottobre 2015, la Cassazione, nel decidere su un licenziamento soggetto alla “legge Fornero” (L. 28 giugno 2012, n. 92), ha dato una prima interpretazione, anche se per inciso e senza dirlo espressamente, della successiva disciplina in base al decreto sulle “tutele crescenti” (D.Lgs. n. 23 del 2015) emanato in attuazione della legge-delega del Jobs Act (L. 10 dicembre 2014, n. 183). La Cassazione fa intendere per il futuro che, con il decreto “tutele crescenti”, la reintegrazione ex art. 18 St. lav. sarà dovuta sempre se il licenziamento è fondato su fatti non-illeciti, perché il fatto non-illecito equivale a fatto “inesistente” e non basta, com’è stato detto estremizzando, che il fatto “materiale” sia vero anche se simbolico o futile. La breve ma forte e precisa affermazione, per cui il fatto non-illecito equivale a fatto “inesistente”, fa cadere le affermazioni fantasiose e paradossali, per dire in modo imprudente che con il decreto “tutele crescenti” i licenziamenti sarebbero diventati facili, mentre resterà necessario provare, per evitare l’art. 18 St. lav., che i fatti contestati erano non solo veri nella materialità, ma anche illeciti nella loro valutazione oggettiva e soggettiva.
(Cass. Civ., Sez. lavoro, 13 ottobre 2015, n. 20540; Cass. Civ., Sez. lavoro, 13 ottobre 2015, n. 20545)
Da Pluris Quotidiano Giuridico



