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Il Comune di Ferrara e la discriminazione degli stranieri per l’accesso alle case popolari

Tribunale di Ferrara – ordinanza del 06/07/2021

«Chiedere ai soli cittadini di paesi extraeuropei, la produzione di una documentazione aggiuntiva (peraltro particolarmente gravosa) rispetto a quella richiesta ai cittadini UE e italiani integra una irragionevole disparità di trattamento tra cittadini europei ed extra EU non motivata dalla finalità di disciplina relativa agli alloggi popolari, né giustificata da ragioni di controllo sulle dichiarazioni rese dai candidati».

Il Tribunale di Ferrara ha così accolto il ricorso promosso da ASGI e da due cittadini stranieri contro il bando per l’accesso agli alloggi di edilizia economica popolare indetto dal Comune di Ferrara nel 2020; con l’intervento aggiuntivo dell’associazione l’Altro diritto e CGIL di Ferrara.

I criteri contestati dal ricorso (in quanto dedicati ai soli cittadini extra UE) sono due:

  1. la sopravvalutazione del criterio della residenza (0,5 l’anno, senza tetto massimo) rispetto ad altri parametri quali disabilità, condizioni economiche, situazione abitativa ecc.;
  2. la richiesta ai soli cittadini stranieri di attestare l’assenza di proprietà nel Paese di origine, la quale deve provenire dal Paese stesso e difficile da ottenere nel periodo di emergenza sanitaria.

Questi due criteri, secondo il Tribunale, entrerebbero in contrasto con quanto stabilito dalla sentenza n. 9 della Corte Costituzionale, la quale aveva tacciato come discriminante la legge regionale dell’Abruzzo che presentava principi analoghi a quella emanata dal Comune di Ferrara.
Il requisito documentale al punto 2, inoltre, non è nemmeno previsto dalla legge regionale dell’Emilia Romagna n. 24/2001. La responsabilità della discriminazione, quindi, è tutta da imputare al Comune.
In aggiunta, la priorità preponderante a chi ha residenza “storica” presso il Comune agisce in contrasto con i bisogni concreti legati alla persona.

(di seguito, massima e testo integrale dell’ordinanza)

Massima a cura di Asgi

COMUNE DI FERRARA – REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP – ASSEGNAZIONE DI UN PUNTEGGIO DI 0,5 PUNTI PER CIASCUN ANNO DI RESIDENZA – DISCRIMINAZIONE – SUSSISTE – DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE – IMPOSSIDENZA DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI – SOLO CITTADINI EXTRA UE DEVONO ATTESTARE – OBBLIGO PUBBLICAZIONE DELLA PRONUNCIA SULLA HOME PAGE DEL SITO ISTITUZIONALE

Costituisce discriminazione la condotta tenuta dal Comune di Ferrara consistente nell’aver adottato il “Regolamento di assegnazione degli alloggi ERP” del 2 marzo 2020 nella parte in cui, alla Tabella B) allegata, lett. E.1., prevede l’assegnazione di un punteggio esorbitante di “0,5 punti per ciascun anno” nel caso di “Richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia residente anche non continuativamente nel Comune” senza la previsione di un tetto massimo e nell’avere adottato la delibera di Giunta Comunale del 7 luglio 2020, n. GC-2020-218 (e successive modifiche) nella parte in cui prevedeva che l’impossidenza di diritti reali su beni immobili, nei paesi di provenienza, sia comprovata con forme diverse per i cittadini di paesi extra U.E. rispetto ai cittadini italiani ed europei sicché oltre all’immediata cessazione della condotta discriminatoria, il Comune è tenuto a pubblicare la decisione sulla home page del proprio sito istituzionale per almeno 30 giorni.

Fonte
Asgi.it
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