CivileCommenti a SentenzeResponsabilità e risarcimento danni

Infortunio sul lavoro e danni permanenti

Il caso

C.XXXX R.XXXX ha subito una lussazione alla spalla sinistra con una prognosi di 25 giorni lavorativi. Dopo una visita ortopedica e una radiografia, è stato dimesso dal Pronto Soccorso con l’indicazione di un ulteriore controllo clinico e radiografico entro circa 3 settimane. Nel corso dei mesi successivi, ha continuato a sottoporsi a visite mediche, esami e sessioni di rieducazione motoria.

Il 17 ottobre 2019, è stato sottoposto a una visita medico-legale, che ha rivelato lesioni e limitazioni permanenti alla spalla sinistra, causate da una lussazione gleno omerale con frattura della glena scapolare sinistra. Il dottor B.XXXXX A.XXXXX ha stabilito una percentuale di danno biologico dell’11% e ha attribuito la responsabilità dell’incidente alla società convenuta.

La società convenuta ha contestato le accuse, sostenendo che il sinistro è avvenuto in un luogo ben noto a C.XXXX R.XXXX, che doveva essere consapevole del pericolo di superfici scivolose in un’area in cui non avrebbe dovuto accedere. Inoltre, hanno sottolineato che erano presenti cartelli di avvertimento e che le scarpe indossate da C.XXXX R.XXXX non erano adeguate per l’ambiente.

Dopo una serie di prove e un’espertiza medico-legale, il caso è stato assegnato al giudice, che ha concesso alle parti il ​​tempo necessario per presentare ulteriori documenti. Durante l’interpello, C.XXXX R.XXXX ha ammesso alcune delle regole vigenti presso la sede della società convenuta e ha dichiarato di essere stato invitato a entrare nella cantina. Tuttavia, ha negato di aver indossato ciabatte di plastica e non ha potuto fornire dettagli precisi sugli abiti indossati a causa del tempo trascorso.

Il fratello di C.XXXX R.XXXX ha confermato di non essere stato presente all’incidente ma ha ricevuto informazioni sulla situazione da un dipendente della società nella serata dell’evento.

l teste ha dichiarato di non ricordare la presenza di un cartello indicante il pavimento scivoloso e ha spiegato che i cartelli erano situati sul portone della cantina, quindi non erano visibili una volta aperto il portone.

Inoltre, C.XXXXXXXX F.XXX, direttore della XXXXXXX di F.XXXX all’epoca dei fatti, ha confermato che le disposizioni in vigore presso la sede della società convenuta prevedevano che i soci conferenti dovessero rimanere solo nelle zone loro riservate all’ esterno dell’edificio. Questo era dettato da una circolare annuale che spiegava il comportamento da tenere, comprese le precauzioni antinfortunistiche. Inoltre, i conferenti non avevano il permesso di entrare nella cantina, come indicato da appositi cartelli in loco.

B.XXXXXXX F.XXX, responsabile dell’area di scarico della cantina, ha confermato che il giorno dell’incidente, C.XXXXXX indossava delle ciabatte di plastica. Non aveva assistito alla caduta di C.XXXXX ma aveva visto quest’ultimo poco dopo l’incidente. C.XXXXX si teneva il braccio e chiedeva di “rimettergli dentro il braccio”. Tuttavia, non aveva riferito di essere caduto, ma solo di avere bisogno di assistenza per il braccio.

Il pavimento della cantina era bagnato, ma il testimone ha sottolineato che questa era normale considerando l’attività svolta dagli operatori, che indossavano scarpe antinfortunistiche e non avevano problemi di scivolamento.

In base all’art. 2051 del codice civile, il danneggiato deve provare il fatto dannoso, il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, e dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità. In questo caso, il C.XXXXX è caduto in un’area a cui non avrebbe dovuto accedere, come indicato dalla circolare e dai cartelli. Inoltre, non ha indossato le scarpe antinfortunistiche come richiesto. Pertanto, l’incidente può essere considerato un caso fortuito causato da un comportamento negligente del danno.

Mentre l’attore e suo fratello forniscono testimonianze vaghe, due testimonianze affermano che C.XXXXXX indossava ciabatte di plastica tipo Crocs al momento dell’incidente.

Nonostante l’invito, secondo le norme di sicurezza, C.XXXXX avrebbe dovuto rifiutare di entrare. La Corte Suprema ha stabilito che la condotta imprudente della vittima può escludere la responsabilità del custode, anche se il gestore ha una colpa soggettiva, a meno che non abbia neutralizzato la pericolosità intrinseca.

Di conseguenza, si ritiene che siano soddisfatti i requisiti del “caso fortuito”, escludendo la responsabilità del custode in base all’articolo 2051 del codice civile. Inoltre, non si può invocare la responsabilità per attività pericolose in base all’articolo 2050 cc, poiché la società convenuta ha dimostrato di essere regolata con le normative.

Infine, l’invocazione dell’articolo 2043 cc è esclusa a causa dell’assenza di colpa da parte della convenuta e della condotta imprudente di C.XXXXX. Pertanto, la richiesta è stata respinta e le spese legali seguono la parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale ha emesso la sua decisione in questo caso con le seguenti conclusioni:

  1. Ha respinto tutte le richieste presentate da C.XXXXX R.XXXX contro la società XXXXXX di Faenza e S.XXXXXXXXXXXXXX C.XXXXXXXXX.
  2. Ha condannato la parte attrice a pagare le spese processuali a favore della convenuta, che ammontano a 7.254,00 euro, comprese le spese legali, l’IVA ei costi del consulente tecnico d’ufficio (già liquidati provvisoriamente a carico dell’attore con una decisione del 13 luglio 2021), per un importo di 500,00 euro.

La sentenza è stata emessa il 2 ottobre 2023 dal Giudice dott. Piervittorio Farinella.

Link alla sentenza

https://giuridica.net/wp-content/uploads/2023/11/Sent-659-2023.pdf

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