Tribunale di Verona, Sez. III Civile ? Sentenza n. 3445/2015 del 23.12.2015(Dott. C. Dal Martello)

Contratti bancari (deposito bancario, etc)

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. /2014

tra

ZETAEFFE SOCIET?? A RESPONSABILIT?? LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA ZETAEFFE
S.R.L.

e

UNICREDIT SPA

Oggi 23 dicembre 2015 ad ore 11,50 innanzi al dott. Claudia Dal Martello,?sono comparsi:
Per ZETAEFFE SOCIET?? A RESPONSABILIT?? LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA?ZETAEFFE S.R.L. l? avv. M.
Per UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA l?avv. F. S.
L?avv. C. precisa le conclusioni come da atto di citazione e memorie?depositate e si richiama agli atti.
L?avv. F. precisa le conclusioni come da note conclusive e si richiama ai?propri atti.
I procuratori delle parti rinunciano a comparire alla lettura della?sentenza.
Trattiene in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e si ritira in camera?di consiglio.

Il Giudice
dott. Claudia Dal Martello

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Dal Martello,?all?esito della camera di consiglio, ha pronunciato ex art. 281 sexies?c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2014 promossa da:

ZETAEFFE SOCIET?? A RESPONSABILIT?? LIMITATA o in forma abbreviata ZETAEFFE?S.R.L.,
con il patrocinio dell?avv. M. M. e dell?avv. C. B. con domicilio eletto?presso lo studio di quest?ultima in Verona,

ATTORE

contro:

UNICREDIT SPA,
con il patrocinio dell?avv. F. S., con domicilio eletto presso il suo studio?in Verona,

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d?udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo?svolgimento del processo; ritenuta la legittimit? processuale della?motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui?ammissibilit? ? cos? come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta ??risulta oramai definitivamente codificata dall?art.16 del d.lgs 5/03,?recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;

osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel?motivare ?concisamente? la sentenza secondo i dettami di cui all?art. 118?disp. att. c.p.c., non ? affatto tenuto ad esaminare?specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,?ben potendo? eliggittimare alla trattazione delle sole questioni ? di fatto?e di diritto ? ?rilevanti ai fini della decisione? concretamente adottata1;

che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno?necessariamente ritenute come ?omesse??(per l?effetto dell?error in procedendo), ben potendo esse risultare?semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilit??logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;

richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la?quale nel processo civile -ed in quello tributario, in virt? di quanto?disposto dal secondo comma dell?art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 -non pu??ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione?limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri?atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla?aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili?al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni?sulle quali la decisione ? fondata, dovendosi anche escludere che, alla?stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella?Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialit? del?giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia,?totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di?una delle parti;

richiamato il contenuto assertivo della citazione e degli altri atti di?parte attrice, secondo cui, in sintesi:

? il mutuo stipulato in data 30.10.09 dall?attore con Unicredit?Corporate Banking s.p.a. doveva intendersi ab origine usurario, sulla scorta?della sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi di mora ivi?previsti, con esclusione dell?applicazione delle Istruzioni della Banca?d?Italia;

? Affermava, quindi, la gratuit? del mutuo, chiedendo la ripetizione?delle somme versate in?eccesso o, comunque, la compensazione con quanto ancora dovuto, con?limitazione del dovuto al solo capitale.

Richiamato il contenuto impeditivo della comparsa di costituzione e degli?ulteriori atti di parte convenuta, secondo cui, in sintesi:

 

? La tesi della sommatoria tra interessi di mora ed interessi?dell?eventuale superamento del tasso soglia, era da rigettarsi, con?conseguente infondatezza delle domande attoree;?richiamate e qui ribadite le ordinanze istruttorie emesse e ritenuta la?causa matura per la decisione, s? che disporre ulteriore attivit? appare?superfluo oltre che esplorativo;

OSSERVA

Non si condivide (in ossequio ad un sempre maggiore orientamento?giurisprudenziale di segno contrario, cui gi? in altre occasioni si ??aderito ) all?interpretazione che propugna, ai fini della determinazione?dell?eventuale superamento del tasso soglia, la sommatoria degli interessi?corrispettivi convenzionali ai tassi di mora. Trattasi, infatti, di?categorie del tutto disomogenee di interessi: i primi da versarsi nel corso?fisiologico e regolare del rapporto contrattuale; i secondi, da applicarsi,?in via del tutto ipotetica ed eventuale, in caso di evoluzione patologica?del rapporto, ossia di mancato puntuale rispetto delle rate del mutuo. Gli?interessi corrispettivi costituiscono il ?corrispettivo?, appunto, della?messa a disposizione della somma al mutuatari; gli interessi di mora sono?una sorta di ?penale? o sanzione per l?eventuale inadempimento.

A titolo esemplificativo Tribunale di Verona, 31.12.2013?estensore. dott. Andrea Mirenda; Tribunale di Cremona, 9.01.15; Tribunale?Padova 4.12.2014; Tribunale Milano 29.01.2015. Stralci delle argomentazioni?svolte nei provvedimenti menzionati verranno ripresi nella parte motiva?della presente sentenza. Si aggiunga, inoltre, ad ulteriore conferma delle?argomentazioni svolte, la pronuncia del Tribunale di Roma 29 aprile 2014,?prodotta da parte convenuta.

Non si ritiene utile alla tesi attorea il richiamo alla lettera dell?art.?644 c.p.

L?interpretazione corretta della norma, di cui all?art. 644, co. 4, c.p., ??quella che sottolinea che per la determinazione del tasso usurario (fermo il?richiamo del comma precedente alla legge ai fini della determinazione del?limite oltre al quale gli interessi sono sempre usurari) si tiene conto?degli oneri (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese?collegate alla erogazione del credito), che abbiano pur sempre natura??corrispettiva? rispetto al prestito. In particolare l?espressione
remunerazioni a qualsiasi titolo? si riferisce comunque a voci di natura retributiva? e non sanzionatoria. Analoghe considerazioni valgono ? in?astratto, visto che nel caso di specie tali elementi?non vengono richiamati ? quanto a ?commissioni? e ?spese?, escluse quelle?per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, voci nelle quali?non possono certo ritenersi inclusi gli interessi di?mora. La norma di cui all?art. 644 c.p., a valere quale norma incriminatrice?penale in bianco, anche?laddove rinvia alla legge per la determinazione dei tassi oltre ai quali si?? sempre in presenza di tassi?usurari, ? di stretta interpretazione ed insuscettibile di applicazione?analogica, ai sensi dell?art. 14?preleggi. Similmente ? a dirsi per tutte le disposizioni (ad esempio l?art.?1815 co. 2 c.c.) che richiamano?la natura usuraria degli interessi, nel senso che presuppongono il richiamo?al disposto penale e, quindi, lo si ribadisce, di stretta interpretazione ??di cui all?art. 644 c.p.

N?, ancora, pu? invocarsi il disposto di cui all?art. 1 del d.l. 29.12.2000?n. 394 (conv. in L. 28.2.2001 n.?24), primo comma, laddove si legge: ?ai fini dell?applicazione dell?art. 644?del codice penale e dell?art. 1815, secondo comma, del codice civile, si?intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge?nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo,?indipendentemente dal momento del loro pagamento?. Infatti tale disposizione?? finalizzata all?interpretazione autentica proprio dei disposti di cui agli?artt. 644 c.p. e 1815 c.c., i quali, come si diceva, considerano unicamente?gli interessi e, in senso lato, gli oneri di natura ?corrispettiva? o?funzionalmente connessi all?erogazione del credito, e non anche eventuali?clausole ed interessi, del tutto accessori e di eventuale applicazione, di?natura sanzionatoria.

Conferma della bont? di tale interpretazione si trae anche nella disciplina?di cui all?art. 2 bis, comma secondo, d.l. 29.11.2008 n.280 ( conv. nella L.?2/2009), secondo cui:

?2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole,?comunque denominate, che prevedono una remunerazione (n.d.e. la?sottolineatura ? della scrivente), a favore della banca, dipendente?dall?effettiva durata dell?utilizzazione dei fondi da parte del cliente,?dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente?decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell?applicazione dell?articolo?1815 del codice civile, dell?articolo 644 del codice penale e degli articoli?2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell?economia e delle?finanze, sentita la Banca d?Italia, emana disposizioni transitorie in?relazione all?applicazione dell?articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108,?per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell?articolo 644 del?codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato?dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di?conversione del presente decreto fi no a che la rilevazione del tasso?effettivo globale medio non verr? effettuata tenendo conto delle nuove?disposizioni.?.

La norma richiamata puntualizza quanto segue:

a) sono gli interessi ?remunerativi? (corrispettivi) ad essere sottoposti?ex lege alla verifica?dell?usura;

b) ? legittimo pro praeterito il metodo di rilevazione del tasso soglia?secondo i criteri elaborati fino a quel momento dalla Banca d?Italia (con?esclusione quindi del cumulo degli interessi corrispettivi e di mora);

c) il nuovo regolamento, vigente dal 1.1.2010, dovr? contemplare il?criterio cosiddetto ?all inclusive? ma solo per gli interessi, le?commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque?denominate, che prevedono una ?remunerazione? (n.d.e.la sottoliniatura della?scrivente) con esclusione degli interessi di mora dal cumulo.

? quindi corretto il metodo seguito dalla Banca d?Italia nelle proprie?Istruzioni destinate a rilevare il T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio),?ai fini dell?art. 2 della L. 108/96, laddove dispone espressamente (cos?, ad?es., la Comunicazione del 3.7.2013):

?4. I TEG medi rilevati dalla Banca d?Italia includono, oltre al tasso?nominale, tutti gli oneri connessi all?erogazione del credito.

Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perch? non sono?dovuti dal momento dell ?erogazione del credito ma solo a seguito di un?eventuale inadempimento da parte del cliente.

L?esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento?anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori pi? alti, per compensare la?banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero?determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della?clientela.

Tale impostazione ? coerente con la disciplina comunitaria sul credito al?consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le?somme pagate per l?inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale,?inclusi gli interessi di mora.

L ?esclusione degli interessi di mora dalle soglie ? sottolineata nei?Decreti trimestrali del Ministero dell?Economia e delle Finanze i quali?specificano che ?i tassi effettivi globali medi (?) non sono comprensivi?degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato?pagamento?.

Giova richiamare, inoltre, in tema di usura, l?art.3, comma 2, del Decreto?del Ministero dell?Economia e delle Finanze recepisca le rilevazioni di?Banca d?Italia (?le banche e gli intermediari finanziari, al fine di?verificare il rispetto del limite di cui all?art. 2, comma 4, della legge 7?marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per?la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge?sull?usura emanate dalla Banca d?Italia?).

La tesi su cui poggia la domanda attorea (sommatoria di interessi?corrispettivi e di mora) appare, inoltre, frutto di interpretazione?incompleta dell?art.2, co.1, della L. 108/96, laddove presuppone (tesi in?parte sostenuta dalla giurisprudenza di merito che ha affrontato il tema con?riferimento alle commissioni di massimo scoperto) il conflitto del modus?operandi della Banca d?Italia con la legge menzionata. Invero ? proprio?l?art. 2 citato a statuire che le rilevazioni trimestrali del tasso?effettivo globale medio, improntate al principio di omnicomprensivit? di?commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per?imposte e tasse), debbano comunque avvenire nell?ambito di ?operazioni della?stessa natura? (n.d.e. la sottolineatura ? della scrivente). Questo il?motivo per cui la Banca d?Italia non ha inteso includere direttamente gli?interessi moratori nel saggio del T.E.G.M., facendole invece oggetto di?autonoma e specifica rilevazione a s? stante, cos? evitando di trattare in?modo analogo categorie di interessi pecuniari eterogenei (evitando inoltre?il rischio di alzare il tasso soglia di fatto a danno degli utenti delle?banche, come chiarito nella Comunicazione del 3.7.2013).

Il rigetto del criterio adottato da parte attrice per sostenere l?originaria?usurariet? del mutuo ipotecario rende infondate le domande attoree. Ad?abundantiam va rilevata l?estrema genericit? ed astrattezza delle doglianze?attoree rispetto alla fattispecie concreta.

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la?soccombenza, che va ravvisata in capo all?attore, e vengono liquidate come?in dispositivo secondo i parametri vigenti (valore indeterminabile, tenuto?conto dell?esigua attivit? istruttoria).

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza?ed eccezione disattesa e respinta,

? rigetta le domande tutte formulate da parte attrice;

? condanna l?attore ZETAEFFE S.r.l. in persona del legale rappresentante?pro tempore a rifondere a parte convenuta UNICREDIT S.p.a. in persona del?legale rappresentante pro tempore le spese di lite, che si liquidano in euro?6.738,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al?15%, oltre CPA ed IVA se dovuta.

Verona, 23 dicembre 2015

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti

Lascia un commento

Back to top button